Valutazione della Recidiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta valutazione recidiva rappresenta un punto cruciale nel processo penale, influenzando direttamente la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, stabilendo quando i motivi di ricorso su questo tema debbano essere considerati inammissibili. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per i reati di evasione e di falsa attestazione a un pubblico ufficiale. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello su due fronti specifici, entrambi legati alla gestione della sua posizione criminale pregressa:
1. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione: L’imputato lamentava un errore nella ritenuta sussistenza della recidiva reiterata.
2. Vizio motivazionale: Si censurava la mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva già riconosciuta.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di rivedere il giudizio espresso dai giudici di merito sul peso da attribuire ai suoi precedenti penali e sulla possibilità di mitigarne gli effetti sulla pena finale.
La Decisione della Corte: la corretta valutazione recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento: la netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quello della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno chiarito che le questioni sollevate dal ricorrente – la valutazione recidiva e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti – costituiscono una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente arbitrario, illogico o privo di motivazione. In questo caso, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e logicamente coerente.
La Suprema Corte ha inoltre ricordato il corretto approccio che il giudice di merito deve adottare. La valutazione sulla recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario, invece, un esame concreto, basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale, del rapporto esistente tra il reato per cui si procede (definito “sub iudice”) e le condanne precedenti. Il giudice deve verificare se e in che misura la pregressa condotta criminale sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può chiedere alla Corte di Cassazione di comportarsi come un “terzo giudice” e di sostituire la propria valutazione a quella, adeguatamente motivata, dei giudici di primo e secondo grado. Un ricorso che si limiti a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze del caso, senza evidenziare un vizio di legittimità (cioè un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica), è destinato all’inammissibilità.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione dei rischi connessi alla presentazione di un ricorso infondato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla recidiva?
Generalmente no. Secondo questa ordinanza, la valutazione della recidiva e il suo bilanciamento con le attenuanti sono giudizi di merito. È possibile contestarla solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non per proporre una diversa valutazione dei fatti.
Come deve il giudice valutare la recidiva secondo la Corte?
Il giudice non deve basarsi solo sulla gravità dei reati o sul tempo trascorso. Deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, verificando se queste indicano una “perdurante inclinazione al delitto” che ha agito come fattore scatenante per il nuovo crimine.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 25/03/1979
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata – ed il secondo motivo di ricorso – con cui si censura il vizio motivazionale con riferimento all’omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciuta recidiva – sono entrambi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si proce e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025.