Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 15/06/1970
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna
dell’imputato resa in primo grado per il reato furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo del ricorso dell’imputato – con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata
esclusione della contestata recidiva e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza – è inammissibile, in quanto prospetta
deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte di un’esaustiva motivazione, con
cui la Corte ha evidenziato come i numerosi precedenti penali, sintomo di una condotta criminosa reiterata e abituale, corroborino la circostanza per cui il fatto in
contestazione sia indice ulteriore di un’accentuata pericolosità sociale. La valutazione in tema di accentuata pericolosità sociale è stata compiuta con analisi adeguata, non
già, come affermato dal ricorrente, sulla base di un generico e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, bensì alla stregua del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si è proceduto e le pregresse condotte criminose dell’imputato (v., ex plur., Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, COGNOME, Rv. 28238301; .U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01: «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale»), del grado e dell’offensività dei comportamenti e del tipo di devianza di cui essi sono stati ritenuti sintomo.
Conseguentemente, la Corte distrettuale ha concluso, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, nel senso dell’impossibilità di escludere la recidiva, oltre che di concedere le invocate attenuanti in regime di prevalenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025