Valutazione Recidiva: La Discrezionalità del Giudice secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 novembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla valutazione recidiva nel processo penale. Questa decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel determinare il trattamento sanzionatorio, confermando che la pericolosità sociale del reo, desumibile dalla sua storia criminale, è un fattore cruciale. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla mancata esclusione dell’aggravante della recidiva, contestando di conseguenza la determinazione della pena finale. Secondo la difesa, la Corte di merito non aveva adeguatamente giustificato la decisione di applicare l’aumento di pena per la recidiva, violando così la legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla valutazione recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che la Corte d’Appello ha agito correttamente, applicando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia. La decisione ha confermato che la valutazione sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti contestati o sull’arco temporale in cui sono stati commessi.
Le Motivazioni
La Cassazione ha chiarito che il giudice, nel decidere se applicare l’aumento per la recidiva, deve compiere una valutazione complessa ai sensi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Questo processo non è un automatismo, ma richiede un’analisi concreta del rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se e in che misura la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurable inclinazione al delitto” che ha influenzato la commissione del nuovo reato. Nel caso di specie, l’imputato aveva ben tredici condanne precedenti per reati contro il patrimonio, elemento che la Corte ha ritenuto sintomatico di una radicata pericolosità sociale e di una chiara propensione al crimine. La graduazione della pena, inclusa la gestione delle aggravanti e delle attenuanti e il loro bilanciamento, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione recidiva è un giudizio personalizzato sulla figura del reo. Non è sufficiente contestare genericamente l’applicazione dell’aggravante; è necessario dimostrare l’illogicità o l’arbitrarietà della decisione del giudice. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi per cassazione su vizi concreti e non su una mera critica della valutazione discrezionale del giudice di merito.
Come deve comportarsi il giudice nella valutazione della recidiva?
Il giudice non può limitarsi a considerare la gravità del nuovo reato o il tempo trascorso dalle condanne precedenti. Deve invece esaminare in concreto il legame tra il nuovo fatto e la storia criminale del reo, per verificare se questa indichi una persistente inclinazione a delinquere che ha agito come fattore criminogeno.
La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è illimitata?
No, la discrezionalità del giudice è ampia ma non illimitata. Deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. La decisione può essere contestata in Cassazione solo se risulta frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il 26/12/1964
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in relazione all’omessa esclusione della recidiva contestata e la conseguente violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”(si veda, in particolare, pag. 4 sulle tredici condanne per reati contro il patrimonio ritenute sintomatiche della radicata pericolosità e propensione al crimine del ricorrente);
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere esteRsore
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