Valutazione Recidiva: Quando i Precedenti Pesano Davvero sulla Pena
La gestione dei precedenti penali e la loro influenza sulla determinazione della pena sono temi centrali nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sulla valutazione recidiva, chiarendo che non si tratta di un automatismo, ma di un giudizio ponderato sulla pericolosità effettiva del reo. L’analisi di questo caso, relativo a un reato in materia di stupefacenti, ci permette di comprendere meglio i criteri che guidano i giudici nel decidere se applicare o meno l’aumento di pena per chi commette un nuovo reato.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Stupefacenti
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare per il possesso di oltre 12 grammi di eroina e una piccola quantità di cocaina. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando due principali violazioni di legge:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’errata applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, che non sarebbe stata esclusa.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente le ragioni per cui tali circostanze favorevoli non sono state concesse e perché si è ritenuto di dover applicare un trattamento sanzionatorio più severo in virtù dei precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Valutazione della Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello del tutto congrua e priva di vizi logici o giuridici. La decisione si fonda su un’attenta analisi dei due punti sollevati dal ricorrente, confermando il corretto operato dei giudici di merito.
Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva giustamente negato il beneficio sulla base di elementi concreti e negativi. In particolare, sono stati considerati:
* Il consistente dato ponderale: la quantità di eroina e cocaina detenuta non era trascurabile.
* La pluralità degli episodi di spaccio: l’attività illecita non era un fatto isolato.
* I precedenti penali specifici: l’imputato aveva già riportato condanne per reati della stessa natura.
Questi fattori, nel loro complesso, hanno delineato una valutazione negativa della personalità del reo, rendendo ingiustificata la concessione di uno sconto di pena.
L’Applicazione Corretta della Recidiva
Il punto focale della decisione riguarda la valutazione recidiva. La Cassazione ha ricordato un principio fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 35738/2010): l’aumento di pena per la recidiva non è una conseguenza automatica della presenza di precedenti penali nel casellario giudiziale. È compito del giudice di merito verificare se, nel caso concreto, la commissione del nuovo reato sia espressione di una maggiore pericolosità sociale e di uno spessore criminale accresciuto.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha svolto correttamente questa valutazione, motivando la sua decisione sulla base di diversi indicatori:
* La sistematicità dell’attività illecita: l’imputato ricorreva allo spaccio in modo non occasionale.
* La collaborazione con complici: il reato era commesso con il contributo di altre persone.
* La finalità del reato: l’attività serviva a soddisfare le necessità di vita, in assenza di qualsiasi reddito legale.
Questi elementi hanno dimostrato una ‘permanente e maggiore pericolosità’ dell’imputato, giustificando pienamente l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso si fonda sulla solidità e coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno riconosciuto che la Corte d’Appello ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, sia nel negare le attenuanti generiche, sia nell’applicare l’aumento per la recidiva. La motivazione non si è limitata a un richiamo formale ai precedenti penali, ma ha ancorato il giudizio a elementi fattuali concreti, indicativi della personalità e della pericolosità del reo. Questo approccio è perfettamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di vertice, che impone una valutazione sostanziale e non meramente burocratica della recidiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di diritto di notevole importanza pratica: la recidiva non è un’etichetta, ma l’esito di una valutazione giudiziale ponderata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la contestazione dell’aumento di pena per recidiva deve basarsi su argomenti che dimostrino l’occasionalità della ricaduta nel reato e l’assenza di un effettivo incremento della pericolosità. Al contrario, l’accusa dovrà fornire elementi concreti che supportino tale aggravamento. La pronuncia ribadisce che il giudizio penale deve sempre essere individualizzato, tenendo conto di tutte le sfumature della condotta e della personalità dell’imputato.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi aumentare la pena per recidiva?
No. Secondo la Corte, non basta il riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Il giudice deve effettuare una valutazione concreta per stabilire se la recidiva sia effettivamente espressione di un aumento della pericolosità del reo e giustifichi una pena più severa.
Quali elementi considera il giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Nel caso di specie, il giudice ha considerato elementi negativi come il consistente quantitativo di droga sequestrata (eroina e cocaina), i plurimi episodi di spaccio contestati e i precedenti penali specifici, che nel loro insieme delineavano una personalità negativa.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo con il primo e con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di leg relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva.
In relazione alla censura formulata in ordine al riconoscimento o meno delle attenuant generiche, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittim l’assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, e in ragione del consistent ponderale, trattandosi di grammi 12,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina e di ulter grammi 0,34 di sostanza del tipo cocaina e in ragione dei plurimi episodi di spaccio contestat ricorrente, che risulta gravato da precedenti specifici, elementi che evidenziano una valutazio negativa della personalità.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla recidiva sono infatti insindac in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idon a dar conto delle ragioni del decisum. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il deve stabilire, ai fini dell’applicazione o meno dell’aumento di pena per la recidiv effettivamente quest’ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremen dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave puni o se invece, per l’occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole d manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento Pericolosità non .sia riscontrabile. E’, .dunque compito del giudice di merito tener conto del connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest’ultima, del g colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze contenute nel certi del casellario giudiziale, relative a precedenti specifici in materia di stupefacenti, ed es una valutazione di permanente e maggiore pericolosità dell’imputato, il quale fa rico all’attività illecita in modo sistematico e non occasionale, realizzando i reati con il cont altri complici, allo scopo di soddisfare le sue necessità di vita, non essendo titolare d reddito.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente