Valutazione Recidiva: Oltre la Semplice Cronologia dei Reati
La corretta valutazione recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 25384 del 2024) offre un’importante occasione per ribadire i principi che guidano i giudici in questo delicato compito. La Suprema Corte ha sottolineato che un’analisi superficiale, basata solo sulla gravità dei fatti passati, non è sufficiente. È necessario un esame approfondito che colleghi la condotta passata al nuovo reato.
Il caso: un ricorso contro l’aggravante della recidiva
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sulla contestazione di tale aggravante, ritenendola ingiustificata. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare la decisione del giudice di merito su questo specifico punto.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Questa decisione non è entrata nel merito della vicenda specifica, ma si è concentrata sulla natura del ricorso stesso e sui limiti del giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi o privi dei requisiti di legge.
Le motivazioni: i criteri per la valutazione recidiva
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione recidiva non è un automatismo. Il giudice di merito non può limitarsi a constatare la presenza di precedenti penali e la gravità dei reati commessi in passato.
Secondo la Cassazione, il giudice deve compiere un’analisi molto più approfondita, seguendo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. In particolare, è necessario:
1. Esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato per cui si procede e le condanne precedenti.
2. Verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
3. Accertare che tale inclinazione abbia influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
In altre parole, non basta dire ‘hai commesso altri reati in passato’. Il giudice deve spiegare perché quei reati specifici dimostrano una tendenza a delinquere che ha reso più probabile la commissione del nuovo fatto. La gravità dei fatti e l’arco temporale in cui si sono verificati sono solo alcuni degli elementi da considerare, ma non gli unici né i più importanti. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente applicato questi principi e che la contestazione del ricorrente si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
L’ordinanza in esame conferma che la recidiva non può essere applicata meccanicamente. Richiede un giudizio ragionato e personalizzato, che vada oltre la semplice lettura del casellario giudiziale. Per la difesa, ciò significa che è sempre possibile contestare l’applicazione dell’aggravante, ma è fondamentale farlo con argomenti che dimostrino l’assenza di un nesso causale e sintomatico tra i vecchi e i nuovi reati. Per il giudice, rappresenta un monito a motivare in modo approfondito e concreto, evitando formule generiche che non diano conto dell’effettiva pericolosità sociale del reo desunta dalla sua storia criminale.
Per applicare l’aggravante della recidiva, è sufficiente guardare alla gravità dei reati precedenti o al tempo trascorso?
No, secondo la Corte di Cassazione, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi sono stati commessi. È necessaria un’analisi più complessa.
Quali criteri deve usare il giudice per la valutazione recidiva?
Il giudice deve esaminare concretamente, in base ai criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti, verificando se la condotta passata indichi una persistente inclinazione al delitto che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione contesta la valutazione della recidiva fatta dal giudice di merito senza sollevare questioni di legittimità?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità che controlla solo la corretta applicazione della legge. Contestare la valutazione nel merito è un’operazione non consentita in tale sede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (COGNOME) nato a CASSANO DELLE MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul! arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale l’attore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente