Valutazione Recidiva: La Cassazione Chiarisce i Criteri Corretti
La corretta valutazione recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul punto, chiarendo quali sono i parametri che il giudice di merito deve seguire e sanzionando la genericità dei motivi di ricorso. Questa decisione sottolinea l’importanza di un’analisi sostanziale e non meramente formale dei precedenti penali di un imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di contestazione sollevato dalla difesa riguardava la sussistenza della recidiva. L’imputato, infatti, contestava l’applicazione di questa aggravante, ma, secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte, lo faceva in modo del tutto generico, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Valutazione Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di tale decisione risiede nella genericità del motivo di appello. I giudici hanno evidenziato come la difesa non avesse adeguatamente argomentato contro la motivazione della Corte d’Appello, rendendo di fatto il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che sostengono la decisione di inammissibilità. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato in materia di valutazione recidiva. I giudici hanno affermato che la valutazione del giudice di merito non può basarsi esclusivamente su due elementi superficiali: la gravità dei fatti per cui si procede e l’arco temporale in cui i precedenti reati sono stati commessi.
Al contrario, il giudice ha l’obbligo di compiere un’analisi molto più approfondita e concreta. Deve, infatti, esaminare il rapporto specifico che intercorre tra il nuovo reato e le condanne precedenti, avvalendosi dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
Lo scopo di questa analisi è verificare “se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, il giudice deve accertare se i reati passati dimostrino una tendenza consolidata a delinquere che abbia agito come “fattore criminogeno”, ovvero come una causa che ha influenzato e favorito la commissione del nuovo reato. Solo una valutazione di questo tipo può giustificare l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Suprema Corte offre importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, essa costituisce un monito per la difesa: i ricorsi, specialmente quando contestano elementi come la recidiva, devono essere specifici e puntuali, confrontandosi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Le contestazioni generiche sono destinate all’inammissibilità.
In secondo luogo, viene rafforzato l’obbligo per i giudici di merito di motivare in modo approfondito l’applicazione della recidiva. Non è sufficiente un mero elenco di precedenti, ma è necessaria una disamina che dimostri il nesso tra il passato criminale dell’imputato e il nuovo delitto, evidenziando una persistente inclinazione a delinquere. La decisione promuove quindi un approccio sostanziale e non formalistico, volto a garantire che l’aumento di pena sia giustificato da una reale e accertata maggiore pericolosità sociale del reo.
Quando un ricorso contro la recidiva è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generale senza argomentazioni dettagliate.
Su quali elementi deve basarsi un giudice per la valutazione della recidiva?
Il giudice non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti.
Qual è lo scopo della valutazione della recidiva secondo la Cassazione?
Lo scopo è verificare se la condotta criminosa passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva sia del tutto generico, non essendosi la difesa confrontata con la specifica motivazione della sentenza;
considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr., in particolare, pag. 2) del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.