Valutazione recidiva: non basta la gravità dei fatti, serve un’analisi concreta
La corretta valutazione recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che ogni giudice deve seguire per decidere se applicare o meno questa aggravante. La pronuncia sottolinea come non sia sufficiente un esame superficiale basato sulla gravità dei reati, ma sia necessaria un’indagine approfondita sul legame tra il passato criminale dell’imputato e il nuovo delitto commesso.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’applicazione della recidiva. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava proprio la mancata esclusione di tale aggravante, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. Secondo il ricorrente, la Corte non aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, limitandosi a un’applicazione quasi automatica della recidiva senza un’analisi specifica della sua situazione personale e criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, applicato correttamente i principi consolidati della giurisprudenza in materia. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Criteri per una Corretta Valutazione Recidiva
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto il ricorso. La Corte ha chiarito che la valutazione recidiva non può essere un automatismo, né può basarsi esclusivamente su elementi generici come la gravità dei reati commessi in passato o l’arco temporale in cui si sono verificati.
Il giudice ha il dovere di effettuare un esame concreto e specifico, seguendo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Questo significa che deve analizzare il rapporto esistente tra il reato per cui si sta procedendo (definito sub iudice) e le condanne precedenti.
Lo scopo di questa analisi è verificare se, e in quale misura, la pregressa condotta criminale sia sintomatica di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, il giudice deve accertare se il passato dell’imputato abbia agito come un “fattore criminogeno”, influenzando la commissione del nuovo reato. Solo se emerge questo collegamento logico e sostanziale, l’applicazione della recidiva risulta legittima e giustificata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur non introducendo principi nuovi, consolida un orientamento fondamentale per la tutela dei diritti dell’imputato. Essa serve da monito per i giudici di merito, ricordando loro l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata e non stereotipata quando decidono di applicare la recidiva. Per gli avvocati, rappresenta un’ulteriore conferma della necessità di contestare decisioni che appaiono sbrigative o prive di un’analisi individualizzata. In definitiva, la pronuncia riafferma che la risposta sanzionatoria dello Stato deve essere sempre proporzionata e basata su un’attenta valutazione della specifica situazione, evitando automatismi che potrebbero portare a un’ingiusta esasperazione della pena.
Per applicare la recidiva, un giudice può basarsi solo sulla gravità dei reati precedenti?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi.
Quali criteri deve seguire il giudice per la valutazione della recidiva?
Il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti, seguendo i criteri dell’art. 133 del codice penale, per verificare se la condotta passata indica una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Cosa succede se un ricorso contro la contestazione della recidiva è considerato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contes recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto corre applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cu valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fat sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenut esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdura inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno p commissione del reato “sub iudice” (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data GLYPH giugno 2024
Il Con gliere est nsore
Il Presidente