Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SPONGANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI TO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, considerato che i motivi sono inammissibili perché manifest mente infondati e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimi :à, nella parte in cui denunciano l’omessa motivazione ovvero la motivazione apparente in punto di responsabilità, di recidiva e di trattamento sanzionatorio atteso che la Corte di appello ha puntualmente esposto alle pagine 3 e 4 le ragioni per cui ha confermato la responsabilità di NOME NOME NOME ragioni della misura della pena irrogata.
In particolare, la Corte di appello:
Insieme al giudice di primo grado, ha osservato che la disponibilità dell’assegno poteva essere ricondotto esclusivamente a COGNOME, atteso che esso veniva consegnato da un suo dipendente per pagare un suo debito, risultando inverosimile che il dipendente riempisse autonomamente l’assegno in vece e nell’esclusivo interesse del suo datore di lavoro.
Quanto alla recidiva, ha evidenziato che COGNOME è gravato da precedenti specifici, nel quinquennio, utili a qualificare negativamente la personalità dell’imputato in termini di capacità a delinquere in quanto espressione di maggiore riprovevolezza e pericolosità, così rendendo una motivazione conforme in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistent il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice», (Sez. 2 – , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Uci., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
Quanto alla misura della pena inflitta, ha valorizzato l’imp orto non esiguo portato dal titolo di credito e la non scarsa capacità a delinquere evidenziata dai numerosi precedenti, così rendendo una motivazione conforme all 3 giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice c li merito, che l esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con l’ulteriore specificazione che il giudice non deve indicare tutti i p rametri indic
dall’art. 133 cod. pen., ma soltanto quelli ritenuti rilevanti nel caso sotto il suo esame. concreto caduto
Ritenuto che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorsc a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un impropo sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran p già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate s lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a u approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei vigenti in materia; non sono volte nifeste illogicità iibile sindacato n arte le censure ulla base di una la completa e )rincipi di diritto ribadito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorreg altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno dovendo piutto !denti gradi, ma sua cognizione ge ed eventuali sto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al p spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore d ammende. agamento delle Ila Cassa delle
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il President e