Valutazione Recidiva: Oltre la Gravità del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri necessari per una corretta valutazione recidiva, un tema centrale nel diritto penale che incide direttamente sulla determinazione della pena. La decisione sottolinea come l’applicazione di questa aggravante non possa essere automatica, ma debba scaturire da un’analisi ponderata del giudice, che vada oltre la semplice constatazione dei precedenti penali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di furto con strappo. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestata recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato le ragioni per cui i precedenti penali dovessero incidere sulla pena per il nuovo reato.
La Valutazione Recidiva secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti contestati o sull’arco temporale in cui si sono verificati. È necessario un passaggio logico ulteriore, che la Corte ha riscontrato essere stato compiutamente eseguito dai giudici di merito.
Il Nesso tra Vecchi e Nuovi Reati
Il punto cruciale della motivazione risiede nell’applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. I giudici hanno esaminato in concreto il rapporto esistente tra il furto con strappo per cui si procedeva e le condanne precedenti. L’obiettivo di questa analisi è verificare se, e in quale misura, le pregresse condotte criminose siano indicative di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, si deve accertare se i reati passati abbiano agito come un fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo reato. Solo in questo caso la recidiva assume il suo pieno significato di aggravante, segnalando una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la Corte d’Appello aveva chiarito come la commissione del nuovo reato fosse espressiva di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell’imputato. Non si trattava, quindi, di un episodio isolato, ma di un comportamento che si inseriva in un percorso criminale non interrotto, sintomo di una personalità incline a delinquere. La Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali conformi, ha avallato questa impostazione, confermando che la valutazione dei giudici di merito era stata approfondita e logicamente coerente, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di garanzia fondamentale: la recidiva non è un automatismo sanzionatorio. La sua applicazione richiede una specifica e motivata valutazione da parte del giudice, che deve indagare il legame sintomatico tra i diversi episodi criminali. Una corretta valutazione recidiva deve dimostrare che il nuovo reato non è un fatto estemporaneo, ma la manifestazione di una consolidata tendenza a violare la legge penale. Di conseguenza, la decisione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per applicare la recidiva, è sufficiente che l’imputato abbia precedenti penali?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il giudice deve effettuare una valutazione concreta, esaminando i rapporti tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se esista una perdurante inclinazione al delitto.
Quali criteri ha usato il giudice per confermare la recidiva in questo caso?
Il giudice ha applicato i criteri dell’art. 133 del codice penale, verificando il legame tra il nuovo reato e i precedenti. Ha concluso che la commissione del nuovo furto con strappo era espressione di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione perché manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo di ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’, portando alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31287 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata recidiva, oltre ad essere versato in fatto, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati; sono stati, invece, esaminati in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., i rapporti esistente tr fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419 e Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte ha, infatti, chiarito come la commissione del nuovo reato fosse espressiva di una accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente