Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23913 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23913 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10.7.2023 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma dell pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOMENOME NOME l’av dichiarata colpevole del reato di furto,taggravato, ha, applicata l’attenuante di cui all’a 62, n. 4, c.p. in equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva, ridetermin riducendola, la pena alla predetta inflitta, confermando nel resto la decisione del pr giudice.
2.Avverso la suindicata sentenzak ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensor di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato la violazione dell’articolo 99 cod. pen. motivo di appello si era chiesta la disapplicazione della recidiva,posto che il fatto contes di modestissima gravità, sembrava poter impedire quel giudizio di maggiore pericolosità sociale che deve sottendere necessariamente l’applicazione della disciplina della recidiva; Corte di appello ha ritenuto che, invece, l’episodio in esame sarebbe sintomo di una c kecresciuta pericolosità sociale dell’imputata che avrebbe continuato a delinquere anche dopo i fatti di causa, riportando due ulteriori condanne per furto, e dunque impossibile per ques motivo disapplicare la recidiva.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, co modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Ed invero, la Corte di appello, a fronte, da un lato, dello specifico motivo formulato con di appello – con cui si era contestato il riconoscimento della recidiva reiterata, sp infrquinquennale applicata dal primo giudice sulla base della generica affermazione ch l’imputata avrebbe dimostrato impermeabilità ai monito dell’autorità / in assenza di qualsiasi volontà di mutare la condotta di vita e di improntare il proprio comportamento al ris
della legge – , e, dall’altro, della segnalata modestia del fatto in contestazione – risoltosi sottrazione dai banchi di un supermercato di generi alimentari – che aveva indotto l medesima Corte a riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., si è limit osservare che l’imputata ha continuato a delinquere anche dopo i fatti di causa; laddove valutazione della recidiva implica necessariamente – per definizione – un giudizio c afferisce alla condotta tenuta dal reo fino alla commissione dell’ultimo reato rispetto al essa è ravvisata, giudizio che non può in alcun modo esaurirsi nella rilevazione comportamento successivo al fatto per cui è processo, anche se consistito nell’ulterio commissione di reati della medesima specie.
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla !a sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 29/2/2024.