La Valutazione della Recidiva: Quando la Discrezionalità del Giudice è Insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29023/2024, offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità in materia di determinazione della pena e, in particolare, sulla valutazione recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per una serie di truffe, che contestava sia l’entità della sanzione sia il mancato riconoscimento delle attenuanti. Analizziamo i principi affermati.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo la conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Bologna. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Errata determinazione del trattamento sanzionatorio: L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nella graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le circostanze aggravanti e la continuazione tra i reati.
2. Mancata esclusione della recidiva: Si contestava il riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ritenuta ingiustificata.
La Corte, tuttavia, ha rigettato entrambe le censure, ritenendo il ricorso inammissibile in quanto mirava a una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La corretta valutazione recidiva secondo la Suprema Corte
Il punto centrale della decisione riguarda i criteri per la valutazione recidiva. La Corte ha sottolineato che il giudizio sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. Il giudice di merito ha il dovere di esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti.
Oltre il dato temporale
L’analisi deve verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Questa inclinazione deve aver agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. Nel caso specifico, le precedenti e numerose condanne per truffa, commesse in un breve lasso di tempo ai danni di più persone e con profitti consistenti, sono state considerate prova di un progressivo affinamento delle tecniche e capacità delinquenziali dell’imputato. Questa evoluzione criminale ha giustificato pienamente la conferma della recidiva.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, esercitato in aderenza ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo), non è sindacabile in Cassazione se non è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se è privo di motivazione sufficiente. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per le sue scelte sanzionatorie, ogni doglianza sul punto è stata respinta.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove si riesaminano i fatti. Il compito della Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giuridici sia nella quantificazione della pena sia nella valutazione della recidiva. Quest’ultima, in particolare, è stata oggetto di un’analisi approfondita, che non si è limitata a un mero automatismo basato sui precedenti penali, ma ha indagato la connessione sostanziale tra il passato criminale dell’imputato e il nuovo reato, identificando una vera e propria progressione nel modus operandi. La decisione del giudice di merito, essendo supportata da una motivazione logica e congrua, è stata ritenuta insindacabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione recidiva non è un automatismo, ma un giudizio complesso che richiede al giudice di merito un’analisi concreta e individualizzata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le contestazioni in sede di legittimità devono concentrarsi su eventuali vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione, piuttosto che tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito, purché questa sia esercitata in modo razionale e trasparente, come richiesto dalla legge.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare e modificare l’entità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente arbitraria, illogica o priva di una motivazione adeguata. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice che ha esaminato i fatti.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
Il giudice non si limita a verificare la presenza di precedenti penali. Deve valutare in concreto se le precedenti condanne dimostrino una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influenzato la commissione del nuovo reato. Ciò include l’analisi di un eventuale affinamento delle tecniche criminali nel tempo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza del grado precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29023 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NATALE nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso” proposto nell’interesse” di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
che la conferma della contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è sorretta da motivazione logica e conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si proce e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”, come avvenuto nella specie (si veda, in proposito, pag. 3 sulle truffe commesse in un breve lasso di tempo, ai danni di più persone, con il conseguimento di consistenti profitti, a riprova di un affinamento delle tecniche e capacità delinquenziali dell’imputato derivante dalle precedenti e numerose condanne anche specifiche);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.