Valutazione della Recidiva: Oltre la Gravità del Reato e l’Arco Temporale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui criteri per una corretta valutazione recidiva nel processo penale. La Suprema Corte ha ribadito che l’applicazione di questo istituto non può essere un automatismo basato su elementi superficiali, ma richiede un’analisi approfondita e concreta del percorso criminale dell’imputato. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Contro l’Applicazione della Recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza e l’applicazione della recidiva. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Corte di Cassazione riguardava proprio la sussistenza di tale aggravante. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero motivato adeguatamente la sua applicazione, contestando la valutazione effettuata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla valutazione recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia. La decisione sottolinea che un ricorso in Cassazione non può mirare a ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a denunciare vizi di legge.
I Principi Giuridici per una Corretta Valutazione
Il cuore della pronuncia risiede nei principi che la Corte richiama per una corretta valutazione recidiva. Il giudice non può fondare la sua decisione unicamente su due elementi:
1. La gravità dei fatti: La serietà del reato per cui si procede non è, da sola, un indicatore sufficiente.
2. L’arco temporale: La mera successione di reati nel tempo non basta a giustificare l’aggravante.
Al contrario, il giudice ha il dovere di esaminare in concreto il rapporto esistente tra il nuovo reato e le condanne precedenti. Utilizzando i criteri guida dell’articolo 133 del codice penale, deve verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, è necessario accertare se i reati precedenti abbiano agito come fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo illecito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e non contestava specificamente la violazione di questi principi da parte della Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado, infatti, aveva seguito l’iter logico-giuridico corretto, analizzando il legame tra i precedenti penali e il nuovo reato. Il tentativo del ricorrente di ottenere una diversa lettura dei fatti è stato quindi respinto, poiché tale attività è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale: la recidiva non è una sanzione automatica. La sua applicazione richiede una motivazione rafforzata da parte del giudice, che deve dimostrare di aver compiuto un’analisi sostanziale e non meramente formale. Per la difesa, ciò significa che contestare la recidiva richiede un’argomentazione precisa, capace di evidenziare un vizio logico o giuridico nel ragionamento del giudice di merito, e non una semplice richiesta di riconsiderare gli elementi di fatto.
È sufficiente la gravità del nuovo reato per giustificare l’applicazione della recidiva?
No, secondo l’ordinanza, la valutazione della recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui i reati sono stati commessi. È necessario un esame più approfondito.
Quali criteri deve usare il giudice per la valutazione della recidiva?
Il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale, per verificare se la condotta passata indichi una persistente inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione contro la recidiva viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9041 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 05/06/1968
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiv non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particol pag. 4-5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutaz del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare i concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esiste fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale mis la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del rea “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Il Presidente
NOME n oTTh NOME