Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Cosenza il 3/4/1963
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 10/10/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
uditi i difensori, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno illustra motivi, chiedendone l’accoglimento
memoria difensiva allegata a ricorso originale con allegati verbali dibattimentali ( tra l’ deposito 4.10.24
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n.
25851 dell’8/5/2024, rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avvers il provvedimento del Gip che aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misur della custodia cautelare in carcere imposta al ricorrente in relazione al delitto di partecipaz ad associazione mafiosa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo agli elementi addotti dall difesa con la memoria ritualmente depositata e violazione degli artt. 125,273 e 299 cod.proc.pen. in relazione alla valutazione della gravità indiziaria.
Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine all dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, allegate alla memoria depositata in data 4/10/2024, i quali hanno escluso la partecipazione del COGNOME alla confederazione ndranghetista oggetto di contestazione. I giudici cautelari hanno del tutto trascurato l’esame dei materiali prodotti, sopraggiunti pronunzia d’annullamento e contenenti elementi fondamentali ai fini della rivalutazione dell gravità indiziaria e del quadro cautelare. Il ricorrente sostiene la piena legittimità allegazioni difensive alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e che le dichiarazioni rese dai collaboratori in sede dibattimentale si pongono in linea con devoluzione effettuata nell’appello. Di seguito il difensore illustra le dichiarazioni di ril la posizione del Casella rese da ciascuno dei collaboratori, rimarcando la novità e decisivi delle stesse;
2.2 la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al narrat collaboratore NOME e la violazione degli artt. 125,273, 299 cod.proc.pen. con riguard alla valutazione della gravità indiziaria.
Il difensore deduce che il Tribunale cautelare, chiamato a valutare l’attendibilità de dichiarazioni del collaboratore COGNOME si è limitato a richiamare due ordinanze emesse nell’ambito dello stesso procedimento, la prima delle quali (n. 322/2024) oggetto d annullamento con rinvio da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, l’altra n.1060/2024) anch’essa impugnata con svolgimento di censure in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del COGNOME. Aggiunge che l’ordinanza impugnata è assertiva laddove ritiene che le propalazioni del collaboratore non contraddicono la tesi accusatoria senza considerare che la vicinanza del ricorrente al gruppo degli “italiani” e non a quello degli zingari, postulato in imputazione, appare coerente con le affermazioni di COGNOME NOME, ritenuto reggente della confederazione ndranghetista, il quale ha negato il coinvolgimento del COGNOME nelle dinamiche associative. L’ordinanza impugnata ha escluso l’idoneità delle dichiarazioni del Barone a contraddire l’intraneità dell’imputato al sodalizio senza, tuttavia, indicar
elementi a sostegno della partecipazione dello stesso all’associazione e senza fornir spiegazione circa la ritenuta “parallela contiguità al gruppo degli italiani”, attesa l’irr di forme di contiguità che non si siano tradotte in un apporto concreto alla compagin criminale, e il difetto di riscontri all’assunto del COGNOME. In conclusione, secondo la di dichiarazioni del COGNOME costituiscono prova decisiva ai fini della valutazione della gra indiziaria e, ove considerate con gli altri elementi acquisiti, avrebbero dovuto condurre ad rivisitazione del quadro cautelare, in specie della gravità indiziaria;
2.3 illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazio collaboratore di giustizia NOME COGNOME e la violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. co riguardo alla valutazione della gravità indiziaria.
Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alle propalazioni del collaboratore COGNOME circa il ten omicidio di NOME COGNOME. Infatti, il Tribunale cautelare ha negato che il predetto ave escluso il coinvolgimento del COGNOME nella vicenda sebbene ne abbia offerto una ricostruzione che non contiene alcun riferimento all’imputato e appare divergente e non sovrapponibile alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori Impieri e COGNOME i quali, a loro vo hanno riferito circostanze contrastanti circa il coinvolgimento nell’episodio del ricorrente
2.4 l’illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. in pu valutazione della gravità indiziaria in relazione alle dichiarazioni della collaboratrice NOME
Il difensore deduce che il collegio cautelare ha ritenuto di non prendere in considerazio le dichiarazioni della COGNOME in quanto rese nell’ambito di altro procedimento concernen fatti diversi nonostante il tenore della pronunzia rescindente che ne aveva riconosciuto valenza potenzialmente decisiva e sebbene la difesa avesse prodotto con la memoria difensiva preternnessa le ulteriori dichiarazioni della collaboratrice rese nel corso dell’istr dibattimentale, precisamente all’udienza del 4/7/2024, con le quali nella sostanza negava l partecipazione del ricorrente al c.d. gruppo ” RAGIONE_SOCIALE“;
2.5 la violazione degli artt. 416 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen. e connesso vizio del motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riguardo al delitto associativo.
Il ricorrente, richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali relativi ai carat partecipazione a sodalizio mafioso, sostiene che, alla luce delle dichiarazioni dei collaborat non è possibile dedurre la stabile ed organica compenetrazione dell’imputato nel tessuto organizzativo della compagine criminosa e segnala che nei confronti dello stesso non si rinvengono elementi ulteriori atti a riscontrare l’ipotesi d’accusa. Aggiunge che l’ordina impugnata non ha dato conto dell’elemento psicologico e non ha considerato che i collaboratori escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale non hanno riferito alcunché c
il ruolo svolto dal prevenuto nel gruppo COGNOME sicché -alla luce delle evidenz sopravvenute, poste alla base dell’istanza difensiva- il Tribunale avrebbe dovuto escludere l gravità indiziaria per l’addebito associativo;
2.6 la violazione degli artt. 274,275,299 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifes illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle sopravvenute risultanze processu a sostegno della rivisitazione del quadro cautelare. Il difensore assume che l’ordinanz impugnata ha assertivamente richiamato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo in contrasto con la giurisprudenza di legittim in particolare, con l’esigenza di garantire l’adeguatezza dell’intervento cautelare rispetto circostanze del caso concreto. Nella specie i giudici non hanno considerato che dalle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME emerge un quadro indiziario sovvertito che non giustifica la misura massimo rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte di legittimità con sentenza n. 25851-24, resa in data 8/5/2024, ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato il provvedimento del Gip di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME, imputat del delitto ex art. 416 bis cod.pen. per aver partecipato ad un’associazione di stamp ndranghetista ( c.d. operazione Reset), militando attivamente nel gruppo dei c.d. ” Banana”.
La pronunzia rescindente, dopo aver dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso che contestava la ritenuta inattendibilità di NOME COGNOME reputava fondate censure relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME
Il Tribunale cautelare in sede di rinvio ha rigettato l’appello argomentando che dichiarazioni dei collaboratori sono state già valutate nella procedura di riesame, c apprezzamento coperto da giudicato a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’interpost ricorso, e richiamando con riguardo alle propalazioni di Porcaro e Barone l’ulteriore vagl operato nell’ambito degli appelli cautelari iscritti ai nn. 322 e 1060 del 2024, esclude sopravvenienze meritevoli di considerazione. I giudici aggiungevano, inoltre, di non pote condividere il rilievo accreditato dalla difesa a quanto dichiarato dal collaboratore COGNOME relazione al tentato omicidio di COGNOME COGNOME, trattandosi di soggetto che non conosceva i ricorrente e aveva riferito circostanze apprese de relato mentre con riguardo alla COGNOME sostenevano l’incompletezza delle dichiarazioni allegate e rese nell’ambito di un divers procedimento.
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2.Ritiene la Corte che la motivazione rassegnata sia inidonea ad emendare le lacune giustificative poste a fondamento dell’annullamento. Quanto al collaboratore COGNOME permane il vizio originariamente rilevato giacché il richiamo a due ordinanze rese in sede di appe cautelare che conterrebbero l’esposizione delle ragioni che ne dimostrano l’inattendibilità no consente al collegio alcuna valutazione circa la completezza, pregnanza e conferenza dell’apprezzamento in quella sede effettuato rispetto alle censure difensive.
V’è da aggiungere che la difesa risulta aver depositato in data 4/10/2024 una memoria difensiva corredata dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME in epoca successiva alla pronunzia rescindente e nel corso dell’istruttoria dibattimentale per il delitto associativo ascritto al ricorrente, atto l’ordinanza impugnata non fa menzione, limitandosi ad escludere sopravvenienze rilevanti suscettibili di incidere sulla gravità indiziaria, in radicale contrasto con la prospettata de delle dichiarazioni dei collaboratori acquisite in contraddittorio.
3.Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e co l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti da parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluz contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’ di appello (Sez. U n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286155 – 01). Il principi trova applicazione anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte cassazione, a condizione che le produzioni effettuate siano relative agli stessi fatti già ogg di valutazione da parte del primo giudice della cautela (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv 268978 – 01; Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452 – 01).
Il tema interseca il profilo del puntuale assolvimento dell’onere motivazionale da parte giudice. Infatti, sebbene la mancata valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, l’omissione influisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica d motivazione quando, come nella specie, la difesa abbia puntualmente rappresentato la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profi carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento impugnato ( in tal senso, tra molte, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 – 01; Sez. 3, n. 3668 del 06/06/2019, Rv. 277667 – 01; n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 – 03)
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 17 Gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre dente