Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Puhhlico Ministero ; in p rsona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. I ette IP conclusioni a firma dell’ NOME COGNOME COGNOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 24 novembre 2023, la Corte d’appello di Torino, in parzia riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, ha assolto NOME da reato di cui all’art. 393 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Ha confermato invece la condanna per il reato di cui all’art. 582 cod. p commesso in danno NOME e NOME COGNOME, e ha rideterminato la pena in euro 1.000 di multa, riducendo la misura della provvisionale liquidata
favore delle parti civili. Ha infine condannato l’imputato alla rifusione delle del giudizio da costoro sostenute.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge vizio di motivazione in ordine all’elemento materiale del reato. La Corte territor avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi dell’atto di appello che evidenziavan numerose criticità in ordine alla credibilità delle persone offese circa la vic civilistica che avrebbe fatto da sfondo ai fatti ascritti all’imputato. Costoro i avrebbero accusato fl COGNOME di avere immotivatamente procrastinato l’esecuzione delle riparazioni della loro auto, al fine di revocare la cessione del cr dell’assicurazione. Tuttavia, detta vertenza era da tempo definita. Dubbi su attendibilità delle persone offese deriverebbero, altresì, dalla presunta relaz sentimentale tra il COGNOME e la COGNOME emersa dalla deposizione del teste COGNOME COGNOME sarebbe il possibile movente della vicenda, di cui la sentenza impugnata no avrebbe tenuto conto. L’unico riscontro alle dichiarazioni delle persone offese stato rinvenuto nella testimonianza dei coniugi COGNOMECOGNOME gestori del bar dove le pa si erano incontrate e dove aveva avuto inizio il contrasto tra le stesse. Tutt essi non avevano assistito all’inizio della colluttazione, sicché non avevano for alcun contributo in ordine all’accertamento delle responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e vizio motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del comportamento processuale collaborativo dell’imputato, il quale si era sottoposto ad interrogatorio ex art. 415-bis cod. pen. confermando il fatto storico di cui all’imputazione. Quanto alle retice stigmatizzate dalla sentenza impugnata, queste costituirebbero involontari omissioni di circostanze fattuali dovute alla concitazione del momento.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 541 cod. proc. pen. vizio di motivazione. L’assoluzione dell’imputato in relazione ad uno dei due rea contestati avrebbe dovuto comportare la parziale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, quantomeno con riguardo al giudizio appello, ex art. 541 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricor sia dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo nell’accoglimento ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è nei suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato.
Attraverso tale censura il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avreb sostanzialmente omesso di confrontarsi con le criticità evidenziate con l’att appello in ordine alla credibilità delle persone offese. Trattasi, condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, di una censur sostanzialmente versatck in fatto, con la quale il ricorrente propone doglianze A che sollecitano una rivalutazione di merito sulla base di una “rilettura” degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclu riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitti mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazi delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessímone, Rv 207944). Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli ele di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Nel caso in esame, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponib ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito agli accadiment nonché alla attendibilità delle persone offese, costituitesi parti civili.
Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compend probatorio, va evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente Corte d’appello ha adeguatamente e logicamente motivato su entrambi i profili, dando rilievo determinante, per ritenere maggiormente attendibile la version fornita dalle persone offese, alla testimonianza dei coniugi COGNOME COGNOME, pur essen intervenuti dopo che la colluttazione tra l’imputato e le persone offese aveva av inizio, hanno dichiarato di aver sentito gridare una donna, di aver visto COGNOME che si aggredivano e che insieme all’imputato vi era un altro ragazzo c colpiva COGNOME. Poiché tale persona non era stata menzionata dall’imputato, il qua invece aveva detto di essere solo, e poiché egli aveva descritto solo genericamen le modalità della coliuttazione, e tenuto altresì conto del fatto che le persone o
per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un p discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in legittimità, se congruamente motivato. (Sez. U, Sentenza n. 6402 d 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207946 – 01; conf. Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611 – 01; Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273079 – 01).
Nel caso in esame, l’imputato, a seguito dell’appello dal medesimo proposto, stato assolto da uno soltanto dei due reati a lui ascritti, sicché la Corte ter nel condannarlo alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, non ha v il principio della soccombenza, essendo l’imputato risultato almeno parzialmen soccombente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento de spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.