Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la ordinanza in data 15/12/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi deg artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni difensive in data 20/02/2024.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/12/2023, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere in forza di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 28/11/2023 in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e di lesioni aggravate in danno di NOME COGNOME.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) e 309, comma 9, cod. proc. pen. per omesso annullamento dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 28/11/2023 per mancata valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa in sede di interrogatorio di garan reso dall’indagato.
Secondo motivo: omessa motivazione in ordine all’espressa doglianza inerente all’eccepita nullità del provvedimento impugnato per non avere il giudice per le indagini preliminari operato una autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
Gli elementi forniti dalla difesa in ordine ai quali, ai sensi dell’art. comma 2, lett. c -bis), cod. proc. pen., occorre dare risposta per spiegarne la ritenuta rilevanza ai fini della decisione sono quelli che consistono in circostanze positive, vale a dire in elementi fattuali di natura oggettiva, che contrastino quel di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili, o comunque pregiudicandone la portata probatoria e che, se considerati, sarebbero potenzialmente idonei ad influire sulla decisione cautelare. Non sono tali, invece, quegli elementi che, come nella fattispecie, vengano ritenuti «ictu ocu/i irrilevanti sì da stimare ininfluenti le
circostanze da essi riferite ai fini del giudizio di gravità indiziaria e da rend inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, COGNOME, Rv. 263157)». In detta pronuncia, la Corte di cassazione, in sede cautelare, ha richiamato una sentenza, pur se riferita al giudizio di merito, che ha affermato il principio in ba al quale «l’inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non a preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l’originaria inammissibilit della censura formulata con l’atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente» (in senso esattamente conforme, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 2657 del 19/12/2017, dep. 2018, Celentano, non mass.).
In ogni caso, va detto che, nella fattispecie, la versione resa dall’indagato non pare affatto aver indicato “circostanze positive, vale a dire in elementi fattual di natura oggettiva, che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili, o comunque pregiudicandone la portata probatoria” (questo il parametro, ai fini dell’individuazione del contenuto dell’ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen., secondo Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non mass.).
Il principio sopra affermato è pertinente anche nella fattispecie in esame: il Tribunale non ha dato rilievo alla circostanza dedotta dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, secondo la quale lo stesso aveva «cercato di attribuire la condotta illecita a tale NOME che si trovava con lui e che e(ra) riuscito dileguarsi, assumendo che alla sua richiesta rivolta al giovane pachistano di avere il cellulare, i due avevano iniziato a litigare e lui era intervenuto per calmarli, che lui non aveva colpito il giovane pachistano limitandosi a spingerlo», riconoscendo come tale versione – comunque valutata – risultasse smentita dalla concorde ricostruzione del fatto offerta sia dalla vittima che dai due testi ocular (COGNOME NOME e COGNOME NOME), i quali avevano riferito di aver visto entrambi i giovani (ndr., il COGNOME NOME ed il NOME) strattonare prima e colpire poi il ragazzo pachistano, dinamica questa ulteriormente confermata anche dal filmato realizzato dalla teste.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Quanto al requisito di autonoma valutazione e alla sua dedotta mancanza nell’ordinanza del Tribunale del riesame, si deve ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (cfr., Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280603, nella cui parte motiva si precisa che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricors in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma-1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 28/02/2024.