Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23630 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 ottobre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame interposto da NOME COGNOME, sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato di aver preso parte, quale esecutore
materiale, all’omicidio di NOME COGNOME (capo 193), rispondendo anche dei reati satellite (capi 192 bis e ter) legati a detto omicidio, fatti tutti aggrava sensi RAGIONE_SOCIALE‘ad 416 bis.1 cod. pen.
Si deducono tre diversi motivi con i quali vengono diversamente declinate asserite violazioni di legge, anche processuale, e plurimi vizi di motivazione.
2.1. In primo luogo, si contesta il ruolo concorsuale ascritto al ricorrente con riguardo all’omicidio di NOME, avendo il Tribunale superato in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, i rilievi prospettati con il riesame alcuni casi integralmente trascurati,
In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, i giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela non avrebbero tenuto nella giusta considerazione le propalazioni rese sul fatto dalla collaborante COGNOME, all’evidenza distoniche rispetto ai dati indiziari apprezzati dal Tribunale.
Avrebbero, di contro, valorizzato le intercettazioni relative al colloquio tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso del quale, il primo, oltre ad autoaccusarsi quale partecipe RAGIONE_SOCIALE‘agguato, ne avrebbe descritto le modalità esecutive, indicando il ricorrente quale autore materiale di detto attentato, attribuendo rilievo decisivo a tale dato, malgrado:
. l’intrinseca contraddittorietà GLYPH dette dichiarazioni quanto al ruolo assunto dal ricorrente nell’attentato in questione;
l’annullamento, reso dallo stesso Tribunale, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica con riguardo alla posizione del COGNOME, secondo le dichiarazioni del COGNOME, altro esecutore materiale RAGIONE_SOCIALE‘omicidio;
l’evidente impossibilità del COGNOME di assistere direttamente alla esecuzione (atteso che, stando alle sue stesse dichiarazioni, emergerebbe una sua collocazione molto distante dal luogo di esecuzione);
l’utilizzo di emergenze fattuali (i due contatti telefonici intercorsi tra telefono del concorrente COGNOME, che secondo l’accusa avrebbe fatto da vedetta e quello del ricorrente, tramite i quali il primo avrebbe avvertito il secondo del passaggio RAGIONE_SOCIALE‘auto RAGIONE_SOCIALEa vittima) logicamente inconferenti,dal momento che gli squilli telefonici valorizzati ben potrebbero costituire mere chiamate senza risposta e considerata, inoltre, la estrema contiguità spaziale in cui si sarebbero trovati i suddetti);
la presenza di altre emergenze di indagine destinate a smentire il racconto del COGNOME (in particolare, non sarebbe stato dato rilievo al fatto che mentre il telefono del ricorrente non avrebbe mai dato conto RAGIONE_SOCIALE‘allacciamento a celle posizionate fuori dal Comune di Mileto, la moto utilizzata per l’agguato venne rinvenuta fuori dal territorio comunale);
la estrema laconicità del riferimento alla posizione del ricorrente, non altrimenti supportata da altre indicazioni specifiche oltre che correlata ad
una identificazione (quella legata al soprannome di “NOME COGNOME“) non coincidente con le diverse emergenze di indagine che davano conto, piuttosto, RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di tale soprannome al fratello NOME.
2.2.Con gli altri due motivi si contesta la tenuta RAGIONE_SOCIALEa motivazione diretta a sostenere la ricorrenza degli estremi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’ad 416 bis.1 cod. pen riferita aX detto omicidio nonché la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, ritenute attuali e concrete senza considerare il tempo trascorso dai fatti e lo stato detentivo del ricorrente, ristretto in carcere da più anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso sono manifestamente infondati, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Senza incorrere in vuoti argomentativi né in manifeste incongruenze logiche, il Tribunale ha attribuito rilievo fondamentale alle intercettazioni (risalen al 2018) relative al colloquio occorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso del quale il primo ebbe a ripercorrere la dinamica RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, attribuendosi un ruolo nella programmazione ed esecuzione del fatto (perché, collocato nei pressi RAGIONE_SOCIALEa caserma dei carabinieri vicina al luogo RAGIONE_SOCIALE‘agguato, avrebbe avuto il compito di avvertire i sodali quanto al possibile sopravvenire RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE).
Dalle conversazioni intercettate, valorizzate dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela, emergevano anche le modalità di azione del gruppo di fuoco che ebbe a colpire a morte la vittima, consentendo l’individuazione degli esecutori materiali (oltre al ricorrente, l’altro immediato protagonista viene indicato in NOME COGNOME) nonché l’identificazione anche di altri soggetti che contribuirono alla attuazione del relativo programma criminale.
Ci si riferisce, in particolare, a NOME COGNOME, che, secondo quanto affermato dal COGNOME nel medesimo contesto oggetto di captazione, la mattina RAGIONE_SOCIALE‘agguato, recandosi presso il bar di quest’ultimo, lo rese edotto RAGIONE_SOCIALEa imminente esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato, programmata nei pressi di detto esercizio, concordandone, poi, il rinvio al pomeriggio dopo le rimostranze del soggetto intercettato; COGNOME che, al momento RAGIONE_SOCIALEa attuazione, era posizionato all’esterno del proprio garage, con l’obiettivo di segnalare ai killer, che si trovavano all’intern . det-detto locale, il passaggio RAGIONE_SOCIALE‘auto RAGIONE_SOCIALEa vittima, aspetto, questo, riscontrato dalle indagini in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento telefonico ( due squilli senza risposta) rivolto dal COGNOME al ricorrente.
3.Tale ricostruzione è stata coerentemente apprezzata valorizzando la genuinità tipica del relativo mezzo di acquisizione probatoria e GLYPH appare
ulteriormente corroborata, 43 -el –,-9ti~ttert rert~, dal tenore autoaccusatorio RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni, così da rendere recessivo – nella valutazione di merito operata dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela senza incorrere in vizi logici prospettabili in questa sede-, il dato contrario emergente dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa collaborante COGNOME (che avrebbe ricostruito in termini diversi il ruolo svolto da COGNOME nell’occasione, coinvolgendolo direttamente nel gruppo di fuoco). tato =
Ciò ancor più considerando che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa collaborante di giustizia sono state ritenute intrinsecamente inattendibili nel giudizio già reso, per il medesimo fatto, seppur nei confronti di altri imputati, innanzi alla Corte di assise di Catanzaro (si veda pagina 3 del provvedimento gravato).
I rilievi prospettati dal ricorso non mettono in luce effettive fratture decisivi vuoti logici RAGIONE_SOCIALEa relativa valutazione probatoria ma si risolvono in non consentite letture alternative dei dati acquisiti, non raramente legate a situazioni in fatto non verificabili da questa Corte e non prospettabili in sede di legittimità.
In particolare:
-non appare decisiva, in questa fase processuale, la piena individuazione nel ricorrente del soggetto che ebbe a sparare (piuttosto che a guidare la moto a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale si trovavano gli autori materiali RAGIONE_SOCIALE‘omicidio), perché tale incertezza non mette in discussione il dato essenziale ricavabile dal narrato del COGNOME, quello del certo coinvolgimento del ricorrente nella immediata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato mortale realizzato ai danni del COGNOME;
-l’annullamento, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale del riesame, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica con riguardo alla posizione del concorrente COGNOME, assume un significato solo suggestivo perché non sono state offerte alla Corte le argomentazioni sulla base RAGIONE_SOCIALEe quali siffatta decisione è stata assunta (risulta allegato il solo dispositivo), così da rendere il dato, allo stato, indifferente;
-l’asserita impossibilità del COGNOME di assistere direttamente alla esecuzione (perché dalle sue stesse dichiarazioni, emergerebbe un suo posizionamento molto distante dal luogo di esecuzione) si lega ad una valutazione in fatto estranea alla verifica di legittimità;
-il rilievo attribuito dai Giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela al contatto telefonico tra NOME COGNOME nei momenti immediatamente precedenti l’agguato risulta contraddetto proponendo valutazioni logiche alternative, senza privare a monte di ragionevolezza la lettura del dato privilegiata dal provvedimento gravato;
– la circostanza che la moto utilizzata per l’agguato venne ritrovata fuori dal Comune di Mileto, letta a fronte di emergenze che attesterebbero la continuativa presenza del ricorrente in detta località, non trova conferme nei motivi di riesame, muove da presupposti in fatto non dimostrati e, in ogni caso, non è decisiva sul
piano logico, non potendosi escludere che altri abbiano provveduto alla relativa collocazione così da permettere al ricorrente di mantenersi all’interno del relativo territorio comunale in linea con il dato offerto dalla collocazione RAGIONE_SOCIALEa di aggancio del suo dispositivo cellulare, sempre se riscontrato);
infine, l’affermazione secondo la quale sarebbe erronea l’identificazione nel ricorrente del soggetto evocato da COGNOME con il soprannome di “NOME” (riferibile piuttosto al fratello RAGIONE_SOCIALEo NOME, NOMENOME riposa su una asserita emergenza indiziaria (il verbale di interrogatcrio RAGIONE_SOCIALEa COGNOME del 27 febbraio 2023) non documentata.
Sono inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso.
5.1. Quello inerente all’aggravante ex art 416 bis.l. per carenza di interesse.
La confermata gravità indiziaria riferita all’omicidio e la conseguente operatività, in forza di tale titolo, RAGIONE_SOCIALEa presunzione di cui all’ad 275, comma 3, cod. proc. pen. priva, infatti, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla detta contestazione, questa fase, perché ininfluente sull’an o sul quomodo RAGIONE_SOCIALEa misura in contestazione (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, R.v. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 RAGIONE_SOCIALE’11/1272018, COGNOME, Rv. 275028).
5.2. Quanto alla confermata sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, l’impugnazione replica censure già prospettate innanzi al Tribunale, tutte affrontate e disattese con motivazione coerente e puntuale, mettendo in luce, oltre alla agevolazione argomentativa favorita dalla presunzione di legge correlata al fatto di reato più grave contestato al ricorrente, l’insieme di ragioni giustificativ dirette a dare immediatezza e attualità al rischio qi recidiva in considerazione RAGIONE_SOCIALEa d estrema gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta, nel caso;ins COGNOME rita in un contesto di criminalità organizzata.
Aspetti, questi, coerentemente apprezzati, secondo un giudizio di merito privo di manifeste incongruenze logiche e dunque non sindacabile in questa sede, nel ritenere recessivi sia il tempo trascorso dai fatti, sia quello relativo alla attua detenzione per altra causa del ricorrente.
Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen., definite coma da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 disp. A cod. proc. pen.
Così deciso il 5/4/2024.