Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 luglio 2023, in parziale riforma del pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Torino datata 16-9-2022, riduceva la pena inflitta a COGNOME in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate allo ste contestate ad anni 7, mesi 4 di reclusione ed C 3.166,66 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
erronea applicazione di legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 53 cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 let cod.proc.pen. sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di rapina e lesioni; manc di motivazione ed omessa valutazione di prova decisiva costituita dalla relazione del RIS sugl
accertamenti biologici effettuati sulla Fiat Panda utilizzata dagli autori dei fatti; si conte gravità, concordanza e precisione degli indizi esponendo che il riconoscimento della COGNOME era soltanto in termini di verosimiglianza stante che il rapinatore aveva agito a volto coperto; qua alla Fiat Panda l’individuazione della stessa quale mezzo utilizzato per la commissione dell rapina era congetturale, in ogni caso il COGNOME non aveva partecipato al furto della stess in relazione alla Fiat 500 si esponeva che nulla poteva fare affermare che la stessa e la Pand procedessero insieme in occasione della consumazione della rapina e che l’intestazione della auto a COGNOME NOMENOME moglie del genero dell’imputato, doveva ritenersi privo di concreto rilievo e fo probatoria; quanto ai contatti tra il ricorrente e COGNOME NOMENOME ritenuto basista della r era una mera supposizione il sopralluogo del giorno precedente i fatti presso l’abitazione dei Gol ed, inoltre, doveva farsi applicazione dei principi introdotti con il D.L. 132/2021 in te elementi probatori desumibili dai dati di traffico telefonico acquisiti antecedenteme l’introduzione dell’autorizzazione del P.M. che debbono essere validati da adeguati elementi d riscontro nel caso di specie assenti e che la corte di appello non aveva evidenziato; anche contenuto delle intercettazioni era stato travisato; l’incontro del 31 ottobre 2020 tra Pignat il ricorrente pur essendo avvenuto aveva oggetto ignoto e l’esito della perquisizione avev permesso di trovare in possesso del ricorrente una medaglietta sottratta a COGNOME NOME a distanza di mesi dal fatto a seguito della cessione da parte del COGNOME di tali oggetti c ricorrente aveva soltanto ricettato;
erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 99 quarto comma cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata, essendo omessa una attenta analisi dei precedenti penali;
-difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche non potendo essere valutati nuovamente i precedenti penali già considerati ai fini della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed a puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto a tutte le circostanze dedotte nel primo motivo va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è que sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidab delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole dell logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinat conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto priv delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpre alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.
I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolin.eato tutti gli elementi proba sussistenti a carico del ricorrente che la corte di appello con valutazione esente dalle lament censure ha analiticamente riportato alle pagine 10 e seguenti della pronuncia impugnata, sottolineando, in particolare, la valenza assai significativa dell’incontro tra il COGNOME, della rapina, ed il ricorrente, il contenuto di conversazioni intercettate tra i due, l’utili vettura noleggiata da una parente del COGNOME NOME NOME il compimento del fatto, ed ancora l’esit della perquisizione presso il ricorrente che permetteva di rinvenire in possesso dello stes proprio uno degli oggetti sottratti alle vittime del fatto di reato.
Trattasi di una congerie di dati indiziari e probatori del tutto convergenti che appai interpretati nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice di merito in assenz qualsiasi violazione di legge ed altresì esposti senza incorrente in illogicità tanto più manife
1.1 Quanto alla doglianza pure contenuta nel primo motivo e relativa alla erronea applicazione delle regole dettate in tema di valutazione dei tabulati telefonici, i plurimi el indicati a pagina 15 devono fare ritenere puntualmente operato dalla corte di appello il giudi di ricerca dei riscontri; al proposito occorre rammentare come in tema di acquisizione dei da esterni del traffico telefonico e telematico, l’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, ha disposto, in deroga al principio del “tempus regit actum”, che i tabulati acquisiti prima dell’entrata in vigore del pr decreto legge possono essere utilizzati a carico dell’imputato “solo unitamente ad altri elemen di prova” (Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Rv. 283875 – 01); nel caso in esame i tabulat sulla base dei quali si è concluso che COGNOME e COGNOME il giorno precedente della rapin avevano compiuto un sopralluogo presso la villa di proprietà delle vittime, sono stati riten riscontrati da molteplici altri elementi già esposti ( il rinvenimento della refurtiva etc.) il giudizio della corte di appello anche sul punto appare esente da censure.
Pertanto, le censure riproposte con il primo motivo, vanno ritenute null’altro che un mod surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elem fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatt la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittori motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione d elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso posto che con le specifiche osservazioni svolte a p.16 il giudice di appello ha sottolineato come la reiterazi dell’illecito denoti la particolare pericolosità del ricorrente abitualmente dedito alla consumaz di gravi delitti contro il patrimonio; anche la negazione delle attenuanti generiche è esente censure avendo la corte fatto riferimento al negativo contegno processuale ed alla personalità del ricorrente con valutazione esente da vizi. Né sussiste la duplicazione di elementi analogh poiché, ai fini della recidiva, il giudizio sui precedenti e sulla gravità dei fatti commessi
effettuato ai fini della pericolosità dell’imputato mentre la negativa personalità autonomamente valutabile ai fini della negazione delle generiche.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto d cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, n versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 febbraio 2024
NOME COGNOME