Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5226 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Bari il 18/06/1986
avverso l’ordinanza dell’11/07/2024 del Tribunale di Bari
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari – adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. – confermava l’ordinanza emessa il 7 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui veniva rigettata la istanza di revoca
ex art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata il precede 7 febbraio 2024 nei confronti di NOME COGNOME indagato per il reato di detenzione ai fin di cessione di 100 grammi di cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n.309 di cui al capo 2) della contestazione provvisoria.
2. NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui h dedotto: -violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per illo per avere il Tribunale confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misu cautelare nonostante il mutato quadro indiziario, conseguente alla corretta trascrizione dell conversazione oggetto di intercettazione ambientale, le dichiarazioni del coindagato COGNOME il favorevole parere al provvedimento di revoca espresso dal Pubblico Ministero procedente; -violazione di legge e vizio di motivazione, per l’illogicità e per omissione, per avere il Trib assertivamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni con cui il coindagato COGNOME av escluso la responsabilità del COGNOME in relazione allo specifico episodio criminoso; -violazione di legge, in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 192, comma 3, cod. proc pen.,e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che le dichiarazioni etero accusator del coindagato COGNOME COGNOME fossero oggettivamente riscontrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
I Giudici di merito hanno rilevato che le allegazioni difensive poste a fondamento della richiesta di revoca non avevano fatto venir meno la gravità del quadro indiziario a carico d NOME COGNOME : a) l’errore trascrittivo non assumeva significanza probatoria perché «la discrasia “tuo/il cognato” può essere ricondotta a semplici espressioni stilistiche de interlocutori e al contesto della conversazione»; b) le dichiarazioni rese da NOME COGNOME secondo cui l’annotazione «100 g. “Congnato N.”» rinvenuta sul bigliettino oggetto di sequestro in casa di NOME COGNOME non era riferibile a NOME COGNOME ma ad NOME COGNOME non erano convincenti perché il «COGNOME non ha spontaneamente ricordato il significato di quella annotazione manoscritta…»;c) il coindagato NOME COGNOME aveva riferito – per averlo appreso dallo stesso COGNOME– che la indicata annotazione era inv riferibilAcorrente, il quale gestiva una fiorente piazza di spaccio.
Il Tribunale – nel confutare le deduzioni difensive – non ha fornito una esauriente e logi motivazione: l’iter che ha condotto alla decisione si dimostra incompleto, avulso dalle risultanz di causa, privo del necessario rigore e inficiato da errori di diritto.
3.1. Il negativo giudizio di credibilità formulato nei confronti del coindagato NOME COGNOME appunta semplicisticamente su una asserita “non spontaneità” del ricordo (pag. 2 del provvedimento).
Ora, per quanto il rapporto di affinità tra il dichiarante e il ricorrente (COGNOME è il cog COGNOME) imponga indubbiamente maggiore rigore valutativo nella formulazione del giudizio di credibilità intrinseca, è censurabile in questa sede la frammentaria e non logica valutazione del “novum” prospettato dal difensore.
Il COGNOME ha “scagionato” il cognato NOME COGNOME ma non ha affatto reso una dichiarazione totalmente “liberatoria”: ha, infatti, riferito agli inquirenti che il cognato era rifornirsi di sostanza stupefacente «da loro» seppure per quantitativi inferiori ( i.e. di «50 grammi alla volta»).
I Giudici di merito si sono erroneamente “concentrati” sulla parte favorevole del narrato, non congruamente valutando il contenuto e il tenore complessivo delle dichiarazioni e non considerando nemmeno il contesto e il momento in cui esse sono state rese.
Il Tribunale avrebbe dovuto in primo luogo “confrontarsi” con il fatto che il COGNOME non h semplicisticamente escluso le responsabilità del COGNOME, riferendo che i 100 grammi di cocaina – di cui alla citata annotazione “Congnato N.” – non fossero destinati a costui, ma ha comunque confermato il coinvolgimento dell’indagato negli “affari di droga” , affermando che il predetto fosse solito acquistare 50 grammi di stupefacente, ed ha addebitato lo specifico episodio criminoso in contestazione ad una terza persona, di cui ha fornito le precise generalità.
Ebbene, se effettivamente l’obiettivo del COGNOME fosse stato quello di scagionare il cognato avrebbe dovuto in modo convincente e logico spiegare perché mai il predetto: a) ha reso dichiarazioni solo in minima parte “liberatorie”; b) ha accusato, in modo netto e preciso, un terzo innocente, facendo agli inquirenti nome e cognome del vero acquirente, rendendosi così autore del reato di calunnia; c) ha mentito nonostante il proposito di “collaborare”, non solo manifestato ma attuato mediante dichiarazioni contra se anche in relazione a fatti non noti agli inquirenti.
3.2. Nel ragionamento seguito dai Giudici si registra poi anche un evidente errore di valutazione, là dove è stato attribuito valore “probatorio” assorbente e preponderante alle dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato NOME COGNOME
Nel provvedimento impugnato non è stato considerato che il COGNOME è un teste de relato e che la fonte delle sue conoscenze lo ha smentito; altrettanto erroneamente il riscontro individualizzante ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. al narrato del COGNOME è stato individuato nell’annotazione “congnato N.”, di incerto e dubbio significato.
3.3. Infine, l’utilizzo, nel corso del colloquio captato in ambientale, della espressione “100 cognato” in luogo di “100 a tuo cognato” da parte di NOME – che nel rivolgersi al COGNOME indicava gli acquirenti dello stupefacente a cui occorreva restituire i soldi – non può esser semplicisticamente interpretato come una discrasia da ricondurre a “semplici espressioni
stilistiche degli interlocutori” (pag. 2 dell’ordinanza), viepiù alla stregua delle prospet difensore.
Alle segnalate carenze motivazionali segue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. perché rivaluti gli aspetti critici evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai dell’art.309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Plidente