Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27157 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27157 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Sesto San Giovanni (MI) il 30/03/1987;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 18/11/2024;
preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall’avv. NOME COGNOME datata 4 giugno 2025;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 2201 del 18/11/2024, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza n. 101 emessa in data 16/02/2023 dal Gup del Tribunale di Ancona, con la quale l’imputato NOME COGNOME all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato d agli articoli 81 comma 2, 629 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia (anni tre e mesi quattr
reclusione ed euro 800,00 di multa) e al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civi NOME COGNOME per avere costretto quest’ultimo, con minaccia di violenze fisiche e c allusioni alle abitudini dei figli, a consegnargli la somma complessiva di euro 46.200,00 contanti, per il suo intervento di recupero crediti, mai di fatto portato a termine.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’articolo 606 lett. e) cod. proc. l’omessa e illogica motivazione della sentenza impugnata – riportandone passi testuali – in ordine al contenuto delle registrazioni audio acquisite; violazione dell’art. 125 cod. proc. pen..
In particolare, si deduce il vizio di omissione di motivazione relativamente al punto della sentenz (pag. 9 penultimo capoverso) in cui il Giudice tratta del contenuto dei file audio registrati d persona offesa e contenuti nei cd in atti; osserva la difesa che la motivazione si soffermerebb esclusivamente su aspetti non contestati, emergenti da tali registrazioni, come la circostanza pacifica dell’intermediazione di NOME su incarico di COGNOME per il recupero del credit questi vantato nei confronti di COGNOME (con riferimento particolare ad un incontro a tre avvenut il 3 agosto 2020 tra COGNOME, COGNOME e COGNOME); sarebbero invece del tutto omesse indicazioni e valutazioni sul contenuto di altre conversazioni contenute nei file audio in atti, smentirebbero le dichiarazioni contenute nella querela del COGNOME, dimostrando l’esistenza di un rapporto paritario tra i due; in particolare, la difesa segnala il contenuto di alt registrazioni avvenute in data 3 agosto 2020, dalle quali si evincerebbe che era stato lo stesso COGNOME a prendere contatti con COGNOME in cambio di un compenso in denaro per incaricarlo del recupero del credito vantato nei confronti di COGNOME: il file audio denominato “allegato 56 avente ad oggetto la registrazione dell’incontro del 3 agosto 2020 tra COGNOME e COGNOME, a quale interviene COGNOME, che raggiunge i due al minuto 9’50” della registrazione, sarebbe l’unica registrazione di una condotta minacciosa riferibile ad COGNOME, peraltro rivolta non a NOME bensì a Fontana, al quale NOME si rivolge dicendo “facciamo dopo i conti”, tanto che lo stesso querelante lo interrompe dicendogli più volte “lascialo stare, NOME..”; dalla registrazi pertanto non risulterebbe alcuna forma di violenza o minaccia da parte di NOME nei confronti di COGNOME; ancora più eloquente in tal senso sarebbe la registrazione contenuta in un altro f audio in atti, allegato alla querela, denominato “NOME 03 08 2020 consegna”, avente per oggetto un colloquio, datato anch’esso 3 agosto 2020, durante il quale NOME riceve da COGNOME una somma di denaro a titolo di compenso per l’incarico ricevuto: dall’ascolto del f audio risulterebbe l’esistenza, tra imputato e persona offesa, di un rapporto paritario, oltr fatto che era stata quest’ultima a cercare il primo per affidargli il recupero del credito va nei confronti di NOME (viene riportato testualmente il minuto 3’51” della registrazione, in COGNOME dice “.. Io ti sto pagando per una prestazione che tu mi devi assicurare… io voglio un lavoro bello.., ne ho parlato anche con mio fratello che ti conosce., tu devi portarmi 125.00 euro.. e finché non li vedo, non mi devi chiedere più niente..”); ancora, la difesa segnala il minuto 1’20” in cui si sente NOME dire “.. Allora vado da qualcun altro”, e il minuto 4’00” in cui egli Corte di Cassazione – copia non ufficiale
aggiunge “non mi chiedere più niente a costo di cambiare squadra.. vado giù a Napoli”; osserva la difesa come tali contenuti appaiano rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o me della condotta estorsiva contestata e siano stati omessi nella motivazione della sentenza impugnata (come anche in quella di primo grado), che non si confronterebbe con tali contenuti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pe travisamento del fatto e delle prove; erronea valutazione del contenuto delle registrazioni audio; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen..
Si deduce – citando anche giurisprudenza di legittimità in punto di vizio di motivazione pe travisamento della prova (Cass pen. sez. III, 21/11/2024, dep. 13/01/2025, n.1229) – che la motivazione della sentenza omette di confrontarsi con i passaggi delle registrazioni audio indicate nel primo motivo di ricorso, pur apparendo idonei a rendere illogico il ragionamento posto a base della decisione; rispetto al contenuto di detti file audio, allegati alla querela e prodotti dal P corso dell’udienza preliminare, il procedimento logico motivazionale della sentenza sarebbe incompatibile nella parte in cui (pagina 7) afferma che “le dichiarazioni della persona offesa appalesano dettagliate e coerenti e logiche…trovano supporto nella documentazione allegata alla querela” e nella parte in cui (pagina 9) afferma che dagli audio registrati dalla persona offesa contenuti nei CD in atti risulta la intermediazione di un terzo soggetto..”, senza citare esaminare la valenza contraria del contenuto di dette registrazioni.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, let cod. proc. pen., la violazione della legge penale processuale in relazione all’assenza di riscont alle dichiarazioni della persona offesa e sussistenza di riscontri contrari costituiti dal conte delle registrazioni audio; violazione degli artt. 192 e 530 comma 3 cod. proc. pen..
La difesa, citando giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dell’attendibilità dichiarazioni della persona offesa, deduce l’assenza di elementi di riscontro alle affermazioni contenute nella querela sporta da NOME da cui possa risultare un’effettiva coartazione dell sua volontà ad opera di NOMECOGNOME aggiungendo che, in merito alla consegna del denaro, non possono costituire elementi di riscontro le fotografie allegate alla querela raffiguranti presunte bust soldi che NOME avrebbe consegnato ad COGNOME a titolo di pagamento per l’attività d intermediazione; pagamento pur risultante dal contenuto del file “Renato 03 08 2020”, secondo il quale in quella data COGNOME avrebbe corrisposto la somma di euro 12.500,00 ad Avdic; inoltre, osserva la difesa, non sono rinvenibili file audio o altre fonti di prova da cui emergano le asser intimidazioni subite da NOME ad opera di COGNOME: secondo quanto dichiarato in sede di querela, le minacce sarebbero state proferite tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto 2 peraltro ciò non si concilierebbe col tenore del colloquio telefonico registrato in data 3 ago 2020, nel corso del quale NOME si rivolge all’Avdic, chiedendogli conto dell’attivi intermediazione affidatagli, rappresentandogli che avrebbe anche potuto rivolgersi a qualcun altro (“…a quelli di Napoli”, minuto 0.4 della registrazione del colloquio Renato 03 08 2 consegna).
Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, oltre che puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti, e risolti Corte di appello, è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2. Con i primi due motivi, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione omissione, illogicità e travisamento – ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisit giudizio svolto nelle forme del ritto abbreviato (e in particolare del contenuto delle registraz audio acquisite), in contrasto con il diritto vivente. Pur avendo formalmente – ma anche genericamente – denunciato il vizio della motivazione, la difesa ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuat dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei da processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01).
Va anche precisato che, per di più, nel caso di specie il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme.
La doppia conformità della decisione di condanna dell’imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. E’ pacifico, i nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazio nel caso di cosiddetta doppia conforme sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispond alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito sian incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, COGNOME; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).
Nella specie, si deve evidenziare che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e che l’omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso (con riferimento in particolare a passaggi delle registrazioni audio asseritamente interpretati scorrettamente o tralasciati) non configura il vizio denunciato: va infatti ribadit presenza di una “doppia conforme” – che il giudice di appello nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
Inoltre, il ricorso non sembra confrontarsi con la decisione impugnata nella parte in cui essa, merito al contenuto delle registrazioni effettuate dalla persona offesa, evidenzia l’atteggiament minaccioso e aggressivo dell’Avdic verso il Fontana (p. 9) collegando così la registrazione stessa con il preciso e dettagliato racconto della persona offesa, puntualmente ripercorso; né in senso contrario può valere la affermazione apodittica del ricorrente secondo la quale i due giudici d merito non avrebbero ascoltato interamente la registrazione di cui si confuta la valutazione, che peraltro non è nemmeno stata allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza. L doglianza appare dunque, non solo generica ma anche intrinsecamente aspecifica, non essendo consentita l’operazione logica – contenuta nel ricorso – di estrapolazione di singoli punti de registrazioni citate al fine di proporne una interpretazione diversa.
3. Inammissibile appare anche il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica della sua attendibilità, a fronte d costituzione di parte civile della stessa. Va osservato che la Corte di appello ha offerto puntua motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima del reato debba ritene attendibile, essendo corroborato dai riscontri documentali sul rapporto tra la persona offesa e Fontana, oltre che dal contenuto dei file audio in atti (che danno conto sia dell’interven dell’imputato nel rapporto tra la persona offesa e il suo debitore Fontana, sia dell’atteggiament minaccioso dell’imputato nell’adempimento del suo compito di riscossione). La Corte di appello, così come il Tribunale, hanno concordemente ritenuto attendibile il racconto, attraverso un giudizio di merito immune da vizi logici rilevabili in questa sede. Le censure difensi pretenderebbero una totale reinterpretazione delle emergenze probatorie, nel proporre una rilettura del rapporto tra la vittima e l’imputato, che attiene al giudizio di merito e che effettuabile in questa sede.
La corte di appello ha fatto buon governo del “principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresen una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia inco in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie” (Cassazione penale sez. II, 23/11/2021, n.46753). Il ricorrente, per di più, contesta la valutazione del racconto della vitti senza allegare al ricorso la relativa denuncia querela della persona offesa né il verbale dell dichiarazioni rese (entrambe acquisite, trattandosi di rito abbreviato), e neppure allega element a sostegno di un eventuale intento calunnioso riferibile alla stessa, mediante deduzioni che appaiono pertanto intrinsecamente generiche.
La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale ed h confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico
di Avdic univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla parte offesa applicando correttamente anche l’insegnamento in sede di legittimità sulla configurabilità dell
minacce c.d. larvate o velate, secondo cui “la minaccia costitutiva del delitto di estorsione ol che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta,
ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà
del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, a condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera” (cfr. in partic
p. 7-9, per il riferimento ai “collaboratori tutti rom nervosi” e alla conoscenza delle abitudi figli della vittima per cui non “gli conveniva fare scherzi”).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2025.