Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAVALLINO il DATA_NASCITA NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. Allega ammissione al gratuito patrocinio per la parte civile COGNOME NOME.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME conclude insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME conclude insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 giugno 2020, la Corte di assise di Lecce condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno, per i delitti di omicidio, aggravato da premeditazione e motivi futili e abietti, in danno di NOME COGNOME, e di porto in luogo pubblico di arma da fuoco. Gli imputati venivano condannati, inoltre, al risarcimento dei danni in favore dei congiunti della vittima che si erano costituiti parti civili. Veniva affermato che i reati erano stati commessi dagli imputati in concorso tra loro e con altri il 17 marzo 1999.
In base alla ricostruzione dei fatti recepita dal giudice, il cadavere della vittima venne ritrovato, casualmente, a circa 40 metri da un casolare, il 5 aprile 1999, nelle campagne tra Lizzanello e Merine, con evidenti processi putrefattivi in atto. Il corpo presentava fori nella parte posteriore all’altezza delle spalle, provocati da colpi di arma da fuoco, e una frattura tra la parte temporo-zigomatica destra e la mandibola. Il ritrovamento sul posto di quattro bossoli calibro TARGA_VEICOLO, risultati esplosi da una pistola semiautomatica Tokarev, e l’esame autoptico, confermavano che l’omicidio era avvenuto sul posto, mediante l’esplosione da breve distanza di 3 o 4 colpi di pistola dell’indicato calibro diretti al tronco dalla distanza di circa 70 cm, con collocazione dell’evento morte tra il 17 e il 24 marzo 1999.
La sentenza, stante il lasso temporale tra la scomparsa della vittima e il ritrovamento del cadavere, valorizzava in primo luogo le dichiarazioni testimoniali rese dai familiari di NOME COGNOME, in base alle quali costui, il 17 marzo 1999, era uscito di casa, nel pomeriggio, senza farvi più rientro. Si sottolineava il contenuto della denuncia di scomparsa resa il 18 marzo 1999 dal padre della vittima, NOME COGNOME, il quale NOME dichiarato di aver visto il figlio, per l’ultima volta, alle ore 18 circa del 17 marzo 1999, nei pressi del bar NOME sito nel centro di Lizzanello. Il provvedimento indicava, poi, le dichiarazioni rese da NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME. A quest’ultimo il giudice attribuiva la paternità di una lettera anonima recapitata a NOME COGNOME.
Da tali elementi emergeva l’esistenza di un trascorso violento tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il quale, in occasione di una lite con NOME COGNOME, era stato da costui colpito al volto e, avendo reso poi sull’episodio una dichiarazione reticente e temendo quindi di essere perseguito penalmente per il reato di favoreggiamento, NOME denunciato NOME COGNOME per lesioni. Di qui, la tensione tra i due e il palesato sentimento di disprezzo da parte di NOME COGNOME, che considerava “infame” NOME COGNOME e lo additava pubblicamente come tale. Per questo, lo stesso NOME COGNOME NOME cominciato a nutrire un odio profondo e a palesare minacce di vendetta, anche perché COGNOME avrebbe potuto ostacolare la
sua ascesa nel sodalizio criminale di riferimento. Il giudice evidenziava che al primo scontro era seguita una reazione violenta da parte dello stesso NOME COGNOME COGNOME valorizzava anche, alla stregua delle dichiarazioni tesl:imoniali, il legame tra NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME che spesso nell’ambiente della criminalità organizzata si era prestato, secondo le dichiarazioni di NOMENOME all’esecuzione di azioni punitive.
Nella sentenza si notava che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non NOMEno alcun alibi per tutta la giornata del 17 marzo 1999 e che a loro carico vi erano le dichiarazioni di NOME COGNOME e quelle de relato rese a distanza di anni dall’omicidio da tre collaboratori di giustizia, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si riscontravano reciprocamente. Il giudice di primo grado affermava che, sulla base del grave e concordante quadro istruttorio, era accertato che NOME COGNOME NOME dapprima acquisito la fiducia di NOME COGNOME, convincendolo a mostrare il c.d. “fascicolo processuale” relativo alla lite tra NOME e NOME COGNOME ad alcune persone che ne erano interessate; carpita la fiducia della vittima, COGNOME l’NOME condotta, il giorno della scomparsa, nella campagna dove si trovavano i suoi aguzzini, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che NOME avuto il ruolo di fornire l’arma utilizzata per commettere l’omicidio.
La Corte di assise di appello di Lecce, adita dagli imputati con distinti gravami, con ordinanza del 29 giugno 2021 definiva alcune questioni preliminari ed esaminava alcune richieste delle difese, inerenti al rinnovamento istruttorio.
Con sentenza del 14 luglio 2022, la Corte di assise di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di porto in luogo pubblico di arma da fuoco, perché estinto per prescrizione, e per l’effetto revocava l’isolamento diurno inflitto in primo grado; confermava nel resto l’impugnata sentenza e determinava la pena per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in quella dell’ergastolo.
Le difese degli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso con atto articolato in sei motivi.
5.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e l’art 146-bis disp. att. cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della domanda
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di traduzione dell’imputato in aula, rigetto che sarebbe stato pronunciato in violazione del diritto di difesa. Il ricorrente rammenta le esigenze sottese alla necessità di tradurre l’imputato, all’epoca detenuto presso il carcere di San Gimignano, per poter presenziare personalmente alle udienze del processo a suo carico, avuto riguardo all’obiettiva difficoltà di organizzare la difesa a causa della distanza fisica dell’imputato e la necessità di interloquire in tempo reale nel dibattimento. Il ricorrente afferma che i giudici hanno sorvolato su un dato oggettivo e decisivo della questione, ossia che NOME COGNOME è affetto da acufene cronica; le logiche di tutela di testimoni e vittime e di ragionevole durata del processo avrebbero dovuto cedere dinanzi all’oggettiva necessità, per l’imputato, di presenziare personalmente in aula, perché i disturbi uditivi, certificati, causano un’alterazione della piena capacità di intervento e di comprensione delle attività processuali. Ad avviso della difesa, l’art. 146-bis, cod. proc. pen., è illegittim costituzionalmente, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, poiché rimette la scelta di disporre la partecipazione a distanza alla mera discrezionalità del giudice, pur in un processo in cui la principale fonte di accusa è dichiarativa, autoreferenziale e de relato, sicché la presenza fisica dell’imputato nel corso dell’esame dibattimentale risulti assolutamente necessaria.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al rigetto di alcune richieste di rinnovamento istruttorio. In primo luogo, vengono contestate l’acquisizione, ritenuta illegittima, delle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME e il rigetto della richiesta di rinnovamento della testimonianza di costui. Il giudice di appello avrebbe pronunciato senza un accertamento effettivo, in violazione di quanto disposto dall’art. 500, comma 5, cod. proc. pen., sulle condizioni reali di un’eventuale pressione, ovvero di violenza o minaccia subite dal teste COGNOME. Analogamente illegittimo, per la difesa, è il diniego dell’acquisizione della delega di indagine con cui il Pubblico Ministero NOME disposto di riascoltare il teste COGNOME, oltre i 180 giorni previsti dalla legge, sulla base dell’emersione di diverse incongruenze del narrato. Il ricorrente sostiene che tale atto poteva risultare utile a definire concreto gli aspetti riguardanti la credibilità e l’attendibilità del teste. Ulteriore profilo di illegittimità si anniderebbe, a detta della difesa, sul rigetto della richie di acquisizione dell’intero fascicolo processuale n. 461/97 R.G.N.R., relativo all’episodio del ferimento di NOME COGNOME del 13 gennaio 1997, nonché dell’assunzione della testimonianza di NOME COGNOME, proprietario del bar in cui si scontrarono NOME COGNOME e NOME COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, ult
lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. COGNOMEsta i criteri di interpretazione degli indizi e il giudizio attendibilità dei testimoni e dei collaboratori cli giustizia, la ricostruzione del fa nei suoi aspetti di rilievo, il mancato adempimento dell’onere motivazionale. Rileva la mancata emersione di riscontri esterni individualizzanti a carico del ricorrente. In particolare, critica le valutazioni inerenti alle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME. Ad avviso della difesa, le dichiarazioni di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sarebbero da ritenere de relato e nessuna di queste avrebbe trovato conforto dalla fonte diretta indicata, né si riscontrerebbero reciprocamente. Quindi, non potrebbe giungersi ad una valutazione positiva sulla credibilità ed attendibilità intrinseca di costoro. Infin per la difesa mancherebbero idonei riscontri esterni individualizzanti. In particolare, la difesa sottolinea come le dichiarazioni di NOME COGNOME, ritenute in primo grado idoneo riscontro alle dichiarazioni di COGNOME, si siano rivelate successivamente false e, quindi, è inficiato il giudizio di attendibilità d quest’ultimo.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di sussistenza dell”aggravante della premeditazione.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti e futili, di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di insussistenza della circostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.
La difesa di NOME COGNOME ha presentato motivi nuovi.
6.1. Con il primo motivo di tali motivi la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla chiamata in reità da parte del collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Le dichiarazioni di costui, esponente della criminalità organizzata e recente collaboratore di giustizia, sarebbero de relato e, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto svolgere una triplice valutazione: di credibilità soggettiva del dichiarante, di credibilità oggettiva delle dichiarazioni e di compatibilità con riscontri esterni individualizzanti. Con riguardo all’esistenza di riscontri esterni all dichiarazioni di COGNOME, la difesa ribadisce l’impossibilità di ritenere idonei riscontri gli elementi parzialmente estrapolati dalle diverse dichiarazioni rese nel
corso del giudizio, atteso che tale valutazione comporterebbe un più grave onere motivazionale.
6.2. Con il secondo motivo aggiunto, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni rese dall’imputato con riferimento al movente dell’omicidio. Ad avviso della difesa, il giudice di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese spontaneamente dall’imputato, in quanto la denuncia di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME fu sporta solo perché l’imputato temeva di essere indagato per il reato di favoreggiamento personale. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, la denuncia non fu l’esito del raggiungimento della soglia di tollerabilità dei continui soprusi perpetrati da NOME COGNOME, ma solo una chiara difesa di NOME COGNOME per evitare l’accusa penale rivoltagli.
6.3. Con il terzo motivo aggiunto, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., espone ulteriori elementi a sostegno del terzo motivo di ricorso già presentato, ribadendo la critica di insufficienza logica dell’iter argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento alla valutazione di attendibilità estrinseca ed intrinseca dei collaboratori e l’assenza di riscontri esterni. La difesa sostiene l’assoluta debolezza dell’impianto accusatorio e contesta il giudizio sulle dichiarazioni rese dai collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione in ordine al giudizio sul medesimo fatto di reato contestato al concorrente NOME COGNOME, in seguito a giudizio abbreviato.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
7.1. Trattando congiuntamente il primo ed il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’utilizzabilità della lettera anonima recapitata a NOME COGNOME, padre della vittima, e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quali elementi fondanti la penale responsabilità dell’imputato. In primo luogo, la difesa contesta l’utilizzo della lettera anonima da parte del giudice del merito, che, in spregio al dato normativo che stabilisce l’inutilizzabilità di atti di tal genere nel processo, ha deciso p l’espletazione di una perizia grafologica sulla lettera, poiché il padre della vittima indicava quale scrivente NOME COGNOME, che, invece, negava di essere l’autore dello scritto. La lettera attribuiva a NOME COGNOME la circostanza di aver materialmente portato l’arma sul luogo del delitto. Sulla base del giudizio di mera compatibilità calligrafica tra la lettera e la scrittura di NOME COGNOME, il giudice
primo grado ha ritenuto erroneamente, secondo il ricorrente, che la lettera non possa considerarsi anonima ma sia parte del compendio probatorio, in quanto compatibile con le dichiarazioni di NOME, nonostante il fatto che costui abbia negato la paternità del documento. Orbene, lo stesso giudice di appello, avendo constatato il carattere anonimo della lettera, avrebbe dovuto disporne lo stralcio.
7.2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili.
La difesa di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, con atto articolato in undici motivi di ricorso.
8.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 16-quater, legge n. 82 del 1991, in quanto le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono state rese oltre il termine di 180 giorni prescritto dalla norma, volta a tutelare esigenze di certezza della prova evitando che i collaboratori di giustizia confidino nell’acclarata attendibilità degli stessi per vendicarsi dei soggetti contro cui le lor dichiarazioni sono dirette. Posto che COGNOME e COGNOME hanno omesso di riferire in ordine all’omicidio di COGNOME nelle dichiarazioni rese dinanzi al Pubblico Ministero nel termine di 180 giorni, tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili.
8.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole del vizio di motivazione, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione della dinamica dei fatti; si duole, inoltre, di violazione di legge, ordine all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
8.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peli., con riguardo all’individuazione dell’orario della morte di COGNOME. In particolare, attesa la discrasia degli accertamenti tanatologici sul possibile orario dell’omicidio, la difesa sostiene l’autoreferenzialità della indicazione delle ore 17 circa effettuata dal giudice di appello, in quanto due amici della vittima, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affermarono a pochi giorni della scomparsa di COGNOME di averlo visto verso le ore 20 nei pressi del bar NOME, circostanza confermata dal carrozziere NOME, che avvertì il padre della vittima. Orbene, posto che NOME COGNOME, padre della vittima, affermò che il giorno 16 marzo, verso le ore 18.30, il figlio NOME fece ritorno a casa per non uscirne più, la difesa sottolinea come dalle affermazioni dei due amici non poteva che constatarsi che almeno fino alle ore 20 NOME COGNOME era vivo, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito.
8.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni rese in udienza da NOME COGNOME, in rapporto a quanto precedentemente affermato in sede di sommarie informazioni testimoniali. Emergerebbe una profonda contraddizione tra quanto riferito nell’immediatezza dei fatti e quanto narrato in sede dibattimentale. Se, da una parte, si dovrebbe riconoscere la suggestione del padre della vittima nell’affrontare i fatti nella precipua convinzione che gli imputati fossero gli assassini, dall’altra parte, non potrebbero trarsi solo alcuni elementi dalla sua deposizione, come avrebbe fatto, invece, il giudice di appello.
8.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all’esistenza di una causale che spieghi il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’omicidio di NOME COGNOME. In particolare, il giudice del merito avrebbe affermato apoditticamente una convenienza economica indiretta che sarebbe derivata a COGNOME dalla morte di NOME COGNOME, perché strettamente legato a NOME COGNOME, per la cointeressenza nei medesimi traffici illeciti. Orbene, per la difesa, tale movente non poggerebbe su alcun dato probatorio.
8.6. Con il sesto motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME; in particolare, ritiene non credibile tale testimone, poiché inizialmente ha negato ogni conoscenza dei fatti e ha disconosciuto la paternità della lettera anonima, poi, però, ha riferito del ferimento di COGNOME NOME, di luoghi, di mezzi e persone del tutto incompatibili con la ricostruzione degli accadimenti.
8.7. Con il settimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione, in favore dell’imputato, della norma contenuta nell’art. 116 cod. pen. che prevede il concorso anomalo.
8.8. Con l’ottavo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.
8.9. Con il nono motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione di sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili e abietti, di cui all’art. 61, n.1, cod. pen.
8.10. Con il decimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen.
8.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso a difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati riguardanti le questioni processuali sono infondati o inammissibili; quelli riguardanti le valutazioni delle prove sono fondati, entro i limiti di seguito esposti; quelli afferenti alle circostanz del reato sono assorbiti.
In primo luogo, occorre dare rilievo alle doglianze relative alle questioni logicamente preliminari proposte dai vari ricorrenti.
Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, sulla partecipazione a distanza dell’imputato e sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 146-bis, disp. att. cod. proc. pen., è infondato.
2.1. In particolare, deve sottolinearsi che l’art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017, prevede la partecipazione a distanza al processo nei confronti del soggetto imputato per taluni reati indicati dagli artt. 51, comma 3-bis, e 407, comma 2, lett. a), n. 4, cod. proc. pen., e la possibilità del giudice di disporre la presenza dell’imputato in aula, qualora lo ritenga necessario, salvo il caso di applicazione delle misure di cui all’art. 41-bis, legge n. 354 del 1975. La norma pone una presunzione di pericolosità dell’imputato di taluni reati indicati, tale da richiedere la partecipazione a distanza dell’imputato. La ratio della norma va ricercata nell’esigenza di soddisfare ragioni di sicurezza e di ordine pubblico connesse alla partecipazione in aula di soggetti detenuti in grado di esercitare delle intimidazioni nei confronti degli dtri partecipanti al processo e capaci di inquinare le fonti di prova. La partecipazione a distanza al processo, da un lato, scongiura il rischio che taluni soggetti, in un contesto evidente di criminalità, possano influire sul sereno svolgimento del processo; dall’altro, non lede il diritto di difesa dell’imputato, il quale può interagire, in tempo reale, nel vicende processuali, al pari di quanto possa fare quando sia fisicamente presente nel luogo dell’udienza.
2.2. Tanto premesso, non possono condividersi le argomentazioni esposte dal ricorrente in relazione all’asserita illegittimità costituzionale, per presunt contrasto con gli art. 24, 111 cost. e 6 CEDU, dell’art. 146-bis, disp. att. cod. proc. pen., posto che quest’ultima norma persegue in modo ragionevole degli scopi meritevoli, mediante una misura che non comporta alcuna limitazione del diritto
di difesa, in quanto l’imputato può partecipare attivamente al processo, mediante collegamento audiovisivo, in modo tale che sia permessa la piena comprensione degli atti processuali.
La norma realizza il bilanciamento tra diversi valori di rilievo costituzionale: da un lato, la difesa dell’ordine pubblico, la prevenzione del crimine, la tutela dei diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza dei testimoni e delle vittime, nonch rispetto dell’esigenza di durata ragionevole d& processo; dall’altro lato, il diritto d difesa, che non risente di alcun vulnus in conseguenza della partecipazione a distanza dell’imputato, posto che deve sempre garantirsi la sua piena e consapevole partecipazione, con la predisposizione degli strumenti tecnologici necessari per il raggiungimento di tale finalità,
2.3. Nel caso concreto ora in esame, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione della norma in parola, a fronte di un effettivo giudizio sulla mancanza lesività della scelta rispetto al diritto di difesa, che non subisce alcuna limitazione in conseguenza della decisione del giudice. A fronte della logica e condivisibile motivazione sulla possibilità dell’imputato di partecipare in vicleoconferenza e di poter interagire con la propria difesa con strumenti offerti dalla moderna tecnologia, pur in mancanza della presenza fisica, devono ritenersi infondate le argomentazioni della difesa.
Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, in ordine a talune richieste istruttorie, è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza lo svolgimento di una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 – 01).
3.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha correttamente argomentato sulle questioni preliminari relative alla rinnovazione di taluni atti e all’acquisizione di altri, sen incorrere nelle censure dedotte dalla difesa con il ricorso in esame, che piuttosto si presentano in modo generico e appaiono meramente riproduttive delle doglianze formulate in appello. Le censure non si confrontano con le chiare argomentazioni offerte dal giudice di appello sul punto e devono ritenersi inammissibili in questa sede, posto tendono a richiedere un giudizio estraneo rispetto alt limiti del giudizio di legittimità.
COGNOME
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Il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, volto a far affermare l’inutilizzabilità della lettera originariamente anonima acquisita e ad ottenerne il conseguente stralcio dal processo, è infondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non è da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l’autorità inquirente sia in grado di identificare l’autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni (Sez. 1, n. 39259 del 13/10/2010, Rv. 248831 — 01).
4.2. Nel caso ora in esame, in applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, deve constatarsi che la dedotta inutilizzabilità non può essere ravvisata, perché l’iniziale anonimità della lettera recapitata il 13 aprile 1999 al padre della vittima è stata superata attraverso un giudizio, logico e pertinente, sulla riconduzione del documento ad un soggetto identificato. In particolare, il giudice di appello ha avallato plausibilmente il giudizio del giudice d primo grado, che ha ritenuto inequivocabile la paternità della lel:tera in capo a NOME COGNOME, osservando, al di là del valore certificativo della perizia grafica disposta, che il contenuto della missiva era del tutto coerente con le dichiarazioni rese da costui nel corso del dibattimento.
Pertanto, la lettera, ab origine di fonte anonima, è legittimamente utilizzabile nell’attuale processo, giacché è stata motivatamente ricondotta ad un preciso soggetto, ritenuto ragionevolmente, alla luce delle indagini svolte, autore di essa.
Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, volto a far ritenere l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori violazione dell’art. 16-quater, d.l. n. 8 del 1991, è inammissibile.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sanzione di inutilizzabilità che (a norma dell’art. 16-quater, comma 9, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art. 14 della I. 13 febbraio 2001, n. 45) colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni previsto per l redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non con riguardo a quelle rese nel corso del dibattimento (Sez. 2, n. 21352 del 16/04/2015, Rv. 264039 – 01).
5.2. In applicazione del principio richiamato, pienamente c:ondivisibile, deve affermarsi che il motivo di ricorso volto a censurare l’utilizzabilità dell dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia dopo la scadenza del suddetto termine è manifestamente infondato. Peraltro, la difesa non si è confrontata con la constatazione esposta dal giudice del gravame, che ha evidenziato come
l’inutilizzabilità prevista dalla legge vada a colpire l’atto, inteso quale mezzo d acquisizione della prova, e non l’oggetto, ossia il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore; pertanto, non possono essere escluse dal processo le dichiarazioni rese da collaboratori che riferiscano di fatti, quand’anche ne siano venuti a conoscenza successivamente, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio.
Come anticipato, i motivi di ricorso relativi alla motivazione del provvedimento impugnato sulle valutazioni inerenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, alle dichiarazioni rese dal testimone NOME COGNOME e al valore attribuito al contenuto della lettera originariamente anonima e poi a costui ricondotta, sono fondati nei limiti della seguente esposizione. Sebbene alcune parti delle relative doglianze versino in fatto, in altre parti esse mettono in luce talun punti di illogicità della motivazione, effettivamente riscontrabili.
6.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, poiché l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non indica alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. Inoltre, la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilit intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, de coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici d corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che esse non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145 – 01).
Peraltro, è stato constatato che le confidenze autoaccusatorie dell’imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente
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vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Rv. 281603 – 02).
Infine, è stato affermato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto, fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, Rv. 281127 – 04).
6.2. Con riguardo al vizio di motivazione, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la manifesta illogicità si configura nel caso in sussista una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono; si tratta, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 – 01).
6.3. In applicazione dei principi richiamati, pienamente condivisibili, deve affermarsi che la motivazione resa dal giudice di appello, per confermare la sentenza di primo grado, risulta carente sotto alcuni profili di logica argomentativa.
In primo luogo, non è stata offerta, nella sentenza impugnata, una congrua motivazione che dia conto in modo completo dell’effettiva e corretta applicazione dei principi giurisprudenziali circa le valutazioni di credibilità di ciasc collaboratore di giustizia, posto che esse non possono essere basate esclusivamente sulle corrispondenti valutazioni espresse in precedenti sentenze, pur divenute irrevocabili, che abbiano valutato l’attendibilità in riferimento ai fa dedotti in altri processi, poiché tali precedenti valutazioni, delle quali il giud deve anche tener conto, non comportano l’attribuzione di una sorta di «patente di attendibilità» in capo al collaboratore ivi ritenuto attendibile. Piuttosto, grava s giudice del merito in ciascun processo un obbligo argomentativo sull’argomento, e le valutazioni, sorrette da motivazione rafforzata laddove i fatti siano diversi e non collegati tra loro, devono essere condotte in modo adeguato sotto i profili della credibilità soggettiva del dichiarante, della credibilità oggettiva delle dichiarazio e dei riscontri esterni individualizzanti.
In secondo luogo, deve notarsi come, in base alle indicazioni della sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulle quali è impostato i discorso accusatorio siano de relato, e ciò avrebbe richiesto, sul punto, una motivazione più precisa rispetto a quella offerta, anche in considerazione del tempo trascorso fra le varie dichiarazioni e, soprattutto, dei vari scostamenti fra i contenuti emersi dalle dichiarazioni de relato e quelli emersi dalle rispettive fonti. La preferenza accordata dal giudice del merito a talune dichiarazioni accusatorie de relato, rispetto a quelle contrastanti rese dai soggetti indicati come fonti di quegli stessi profili di fatto, non risulta adeguatamente giustificata nella sentenza qui impugnata.
Inoltre, con particolare riguardo alle valutazioni inerenti alle dichiarazioni rese dal testimone NOME COGNOME e al contenuto della lettera anonima a costui ricondotta, è decisivo notare quanto segue.
Il giudice di appello ha ritenuto che l’autore della missiva originariamente anonima recapitata al padre della vittima sia proprio il teste NOME COGNOME, anche sulla base del contenuto della missiva, poiché si presenta in modo coerente con le dichiarazioni rese da NOME in dibattimento.
In particolare, la convergenza è stata ravvisata con riguardo: al movente dell’omicidio, ricondotto al litigio fra NOME COGNOME e NOME COGNOME e al timore di quest’ultimo di essere screditato per la denuncia conseguentemente sporta; al ruolo di NOME COGNOME, che avrebbe convinto la vittima a rendere noto il c.d. fascicolo processuale per infamare NOME COGNOME; all’inaffidabilità di COGNOME, la cui compagnia venne sconsigliata alla vittima; al legame economico e relazionale tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; alla descrizione dell’ultimo incontro con NOME COGNOME, visto intorno alle ore 16 con il suo cane nel giorno dell’allontanamento da casa, quando affermò di doversi recare da COGNOME per far visionare il c.d. fascicolo processuale a persone da lui conosciute.
Ad avviso del giudice di appello, il teste NOME NOME delineato un quadro dei fatti, antecedenti all’omicidio, in modo speculare al contenuto della lettera, sebbene NOME nella deposizione testimoniale non si fosse spinto fino a raccontare gli ulteriori elementi della vicenda, propriamente riferibili alla dinamica dell’omicidio, e avesse affermato, invece, di non saperne i dettagli.
Il giudice di appello, però, basandosi sulil’accertata paternità della lettera i capo a NOMENOME NOME giunto in modo illogico ad attribuire piena valenza di riscontro a quella parte del contenuto della lettera stessa nel quale sono delineate le precise modalità di esecuzione dell’omicidio. La conclusione del ragionamento sillogistico utilizzato dal giudice di appello, che ha desunto la veridicità del contenuto della lettera dalla credibilità del teste e dalla corrispondenza di una parte delle dichiarazioni testimoniali al contenuto della lettera, manifesta la frattura logica tr
le premesse poste alla base del giudizio – la paternità della lettera – e le conseguenze che se ne traggono, cioè che il contenuto della lettera sia veritiero totalmente.
In particolare, deve sottolinearsi che NOME NOME escluso la propria paternità della lettera, per cui il mero fatto che le dichiarazioni, rese nel corso de dibattimento, corrispondano ad una parte della lettera non può condurre di per sé, in assenza di alcun ulteriore approfondimento, alla immediata conclusione che quella parte del contenuto della lettera, relativo alla realizzazione dell’omicidio, su cui il teste NOME nulla ha dichiarato, possa ritenersi di per sé veritiera e, quind essere considerata come adeguato riscontro esterno delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico degli imputati.
In conseguenza della constatata frattura logica, derivante dall’attribuzione di veridicità al contenuto della lettera – circa dati inerenti alla dinamica dell’omicid – sulla base della riconosciuta paternità della lettera, la sentenza di appello risulta affetta da vizio della motivazione.
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Taranto per nuovo giudizio, da compiersi senza incorrere nei vizi qui rilevati. Il giudice del rinvio, libero di determinarsi in f dovrà rendere congrua motivazione, alla luce dei principi menzionati, circa la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese d& collaboratori di giustizia, svolgendo approfonditi giudizi di attendibilità e di credibilità dei dichiaranti e valutando sussistenza di riscontri esterni alle loro dichiarazioni e individualizzanti rispetto ag attuali imputati quali autori del reato contestato.
I restanti motivi di ricorso, qui non ril:enuti inammissibili o infondati, riguardanti le circostanze aggravanti e attenuanti e il trattamento sanzionatorio, allo stato sono assorbiti, come anticipato, poiché pongono questioni logicamente consequenziali al giudizio inerente ai vizi rilevati, di cui è investito il giudice rinvio.
P.Q.M.
r 4 COGNOME Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di COGNOME COGNOME assise di appello di Taranto.
Così deciso in Roma, 19 ottobre 2023.