Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE 0218GOG ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.).
Rilevato che il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 512, 493, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell’imputato in sede di individuazione fotografica e nel corso del dibattimento.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo, in realtà, l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
considerato che la Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine al riconoscimento dell’imputato, avendo evidenziato come i testimoni, esaminati in dibattimento a distanza di cinque anni dal fatto, avessero confermato l’individuazione effettuata in corso di indagini, in un’epoca vicina al fatto.
Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il esidente