Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29268 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29268 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
‘, SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con cui il tribunale di Locri, in data 23.11.2021, aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto pluriaggravato in rubrica ascrittog li.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo COGNOME, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 1, co. 1 bis, d.l. n. 132 del 2021, quale regola legale di valutazione della prova; violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione della prova indiziaria e alla mancata qualificazione della condotta dello COGNOME in termini di mera connivenza non punibile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di erronea applicazione degli artt. 597, c.p.p., e 9, c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inosservanza degli artt. 597, 545 bis, c.p.p., 20 bis, c.p., 56 bis, I. n. 689 del 1981, 95, d.lgs. n. 150 del 2022.
Con requisitoria scritta del 15.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che, in accoglimento della proposta impugnazione, la sentenza oggetto di ricorso sia annullata con rinvio.
Con conclusioni scritte del 14.3.2024, il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, conclude per l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione.
Il ricorso va accolto, perché fondato.
Come evidenziato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso l’affermazione di responsabilità dell’imputato si fonda sugli elementi tratti dall’analisi del tabulato telefonico dell’utenza n. NUMERO_DOCUMENTO, a lui ricondotta, acquisiti con decreto del pubblico ministero del 6.7.2018 (allegato al ricorso in conformità al principio della cd. autosuffic:ienza), ed elaborati con il sistema “Sfera”, da cui è risultato che la suddetta utenza telefonica aveva contattato, in un momento successivo a quello
di consumazione del delitto per cui si procede, le utenze telefoniche in uso ai coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, agganciando le relative celle lungo la direttrice Palizzi-Villa San Giovanni, in orari ritenuti dai giudici di merito compatibili con quelli in cui sono state riprese in transito le autovetture a bordo delle quali viaggiavano gli autori del furto al momento delle riprese già perpetrato, “apparendo indicativo e concludente il fatto che l’utenza di tale imputato non abbia agganciato alcuna cella proprio nell’arco temporale in cui i correi si trovavano nell’azienda agricola intenti ad asportare la refurtiva” (cfr. p. 5 della sentenza di appello).
Al riguardo la corte territoriale rigettava uno specifico motivo di appello dell’imputato, con cui si deduceva la violazione della disciplina di cui al d.l. n. 132 del 2021, convertito nella I. n. 178 del 2021, osservando che tale disciplina, che limita l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, non è applicabile nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale (cfr. pp. 6-7 della sentenza di appello).
Si tratta di un assunto non condivisibile, ritenendo il Collegio di aderire al più recente orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente, secondo cui, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, l’art. 1, comma 1-bis, di. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, disponendo, in deroga al principio del “tempus regit actum”, che i tabulati acquisiti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell’imputato “solo unitamente ad altri elementi di prova”, non ha sancito l’inutilizzabilità patologica dei tabulati non riscontrati, deducibile in ogni tempo e rilevabile d’ufficio anche dal giudice di legittimità, ma ha introdotto una regola legale di valutazione della prova (cfr. Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, Rv. 283875).
Trattandosi di una regola legale di valutazione della prova che, deroga espressamente al principio del “tempus regit ac:tum”, essa ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti, come nel caso in esame, in procedimenti penali prima dell’entrata in vigore del
citato decreto legge, sicché i suddetti tabulati possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal ri:scritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419; Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Rv. 284600).
Ne consegue la necessità di verificare se la corte territoriale, pur non avendo fatto formale applicazione della disciplina transitoria, abbia seguito un percorso argomentativo in linea con la regola di valutazione dell’efficacia probatoria dei tabulati, secondo cui, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità in altro condivisibile arresto, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quarto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (cfr. Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469).
Orbene non può non rilevarsi come nel caso in esame l’affermazione di % ft p-“-kresponsabilità dello NOME GLYPH fonda14./ esclusivamente sui dati derivanti dall’esame dei tabulati telefonici relativa all’utenza mobile da lui pacificamente utilizzata, posto che, come sottolineato dalla stessa corte territoriale, proprio sulla base dei suddetti tabulati sono stati accertati, da un lato i contatti intercorsi tra il telefono dell’imputato e quelli in uso agli altri co-imputati negli orari ai quali si è fatta menzione in precedenza( dall’altro le celle del sistema di telefonia mobile agganciate, utili, nella prospettiva accusatoria, per collocare geograficamente in luoghi non lontani dall’azienda agricola dove venne
consumato il furto gli utilizzatori dei telefoni cellulari (cfr. p. 7 della sentenza di secondo grado).
Stante la fondatezza del primo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria, che procederà a un nuovo giudizio in punto di affermazione della responsabilità dello P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 2:3.2024.