Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARATEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità, sia sul piano oggettivo, del coinvolgimento effettivo del COGNOME nella vicenda che avrebbe visto protagonisti la persona offesa ed il coimputato (separatamente giudicato) COGNOME, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati sugli aspetti ed i pro evidenziati in questa sede già con l’atto di appello e di cui ha dato conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., in particolare, pagg. 6-9 de sentenza impugnata), non senza aver ribadito la complessiva affidabilità, confortata da plurimi elementi convergenti (cfr., pagg. 8-9), del racconto della vittima che, come è pure pacifico, ben può essere posto, quale prova esclusiva, a fondamento della condanna, anche in assenza di riscontri (cfr., tra le tante, Sez. 5 – , n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104 – 01) della cui acquisizione, nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto (cfr., pagg. 3-4 della sentenza); la difesa finisce invece per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); né, per alto verso, è consentito dedurre in questa sede violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., anche se in Corte di Cassazione – copia non ufficiale
14%. R.G. 3129T..2023
relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (cfr., in tal sens Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04
rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sulla impossibilità di pervenire ad un diverso giudizio di valenza ed essendo peraltro consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, COGNOME); quanto agli aumenti per la continuazione, giova richiamare l’arresto delle SS.UU. nella sentenza “Pizzone”, in cui si è ribadito che se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato; in definitiva, secondo le SS.UU. “Pizzone”, la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
14%. R.G. 31293- 2023
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore