Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24042 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., oltre ad ottenere un’inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, è altresì privo specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
nel caso di specie, la Corte di Appello ha correttamente motivato in ordine agli elementi su cui fondare l’affermazione di responsabilità dell’imputato, valorizzando sia le dichiarazioni della persona offesa, la quale nonostante l’età avanzata ha fornito un racconto coerente e dettagliato, sia i risultati dei rilievi dattiloscopi che hanno rilevato le impronte digitali dei ricorrenti sul luogo del delitto (sul punto si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
Infatti la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare comunque disattese le censure difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 28547 del 20/06/2023, COGNOME, non mass; Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, COGNOME, non mass; Sez. 4, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105-01);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si pr e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (sul punto, si veda pagina 3 della sentenza impugnata, dove i giudici di merito, nell’applicare l’aggravante, hanno valorizzato una pluralità di elementi, tra cui i precedenti penali specifici e le modalità del fatto, caratterizzato dall’uso della violenza nei confront di una persona quasi novantenne).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consiglie
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e tensore
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Il residente