Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7059 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7059 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (principio affermato in relazione a fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui questa Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato).
Ebbene, evidente è l’errore di impostazione in cui è incorso il ricorrente – che tuttavia non inficia la fondatezza del ricorso per quanto si dirà infra – dal momento che nel caso di specie non si verte in fattispecie ricadente nell’ambito operativo della disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che prevede che ‘I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi’, trattandosi, nel caso in esame, di dati acquisiti successivamente all’entrata in vigore di tale norma.
1.2. Ciò nondimeno, il ricorso coglie nel segno, perché, nell’invocare l’applicazione, al caso di specie, del suindicato principio, in buona sostanza lamenta la insufficienza della motivazione offerta dal Tribunale in punto di valutazione della gravità indiziaria (sicché il punto non è costituito dalla necessità o meno del riscontro esterno e dalla sufficienza di quello di tipo logico, ma dalla portata degli indizi emersi e dalla loro idoneità ad assumere valenza qualificata ai fini che occupano) .
Ed invero, esso, sulla base di dettagliato excursus di aspetti che si assumono dirimenti ai fini della ricostruzione della vicenda e quindi della gravità indiziaria, evidenzia come gli elementi emersi non si esauriscano nel mero dato statico del traffico telefonico, dovendo questo essere riguardato anche nella dimensione dinamica che esso possiede, anche alla luce degli altri elementi emersi (siano essi di tipo logico che fattuale).
Finisce, in buona sostanza, in tal modo, il ricorso, con il reclamare la insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato per non avere considerato tutti gli aspetti rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda in esame e del contributo offerto dal COGNOME.
In particolare, si evidenzia come la sequenza delle intercettazioni dei telefoni dei tre indagati rappresenti plasticamente le condotte da essi tenute nel giorno in cui i furti delle autovetture furono perpetrati presso il centro commerciale di Valmontone: tutti e tre gli indagati – COGNOME e COGNOME – in orario coincidente e dopo avere prima interloquito tra di loro, partirono dalla Campania e arrivarono a Valmontone; nel corso del tragitto di andata non si registra alcuna conversazione telefonica tra i tre, segno evidente che non ve ne era bisogno in quanto viaggiavano sulla stessa autovettura; pertanto non risultano contatti tra i tre prima delle ore 10:38, orario in cui una delle tre autovetture rubate (la Fiat 500), era stata già asportata (ore 10:28) e quindi uno dei tre si era già messo in viaggio per fare ritorno verso il territorio campano di provenienza; la telefonata ricevuta alle ore 10:38 da Gentile da parte di COGNOME indica infatti che il primo era ancora in località pascolare relativa al centro commerciale, mentre il secondo era già su INDIRIZZO in movimento verso sud. A conferma di ciò vi è, sempre secondo quanto si riporta in ricorso, la telefonata ricevuta da COGNOME e fatta da COGNOME alle ore 11:10, che indicherebbe, in maniera non illogica, che COGNOME si trovava già in provincia di Frosinone, mentre COGNOME era ancora a Valmontone nei pressi del casello autostradale A/1 (dalle immagini acquisite risulta, sempre secondo quanto si rappresenta in ricorso, che COGNOME, alle ore 11:05, a bordo dell’autovettura del figlio, entrava nel varco del casello A/1 di Valmontone in direzione Napoli. Anche la chiamata delle ore 11:40 fatta da COGNOME a COGNOME starebbe ad indicare, secondo la non illogica prospettazione del ricorrente, che tutti e tre gli indagati stanno percorrendo la strada per fare ritorno in Campania a bordo delle autovetture rubate). Il tracciato di geolocalizzazione delle utenze in uso a COGNOME e COGNOME indicherebbe anche visivamente – attraverso compiuta rappresentazione grafica – l’itinerario congiunto in partenza dalla Campania e in arrivo a Valmontone, e viceversa.
Ebbene, tali elementi, così come si conclude in ricorso, sono stati trascurati nel provvedimento impugnato, che si limita ad affermare che la circostanza che l’utenza in uso a Perrotta, quel giorno, nell’orario compatibile con i furti avesse agganciata la cella di Valmontone (per poi avere un contratto con COGNOME) è elemento significativo ma unico ed isolato. Essi andrebbero, invece, considerati – come richiesto in ricorso – nel loro dinamismo e nel loro complesso, unitamente agli altri elementi e agli altri riscontri di indagine – quali la sicura conoscenza tra i tre, la certezza in ordine all’individuazione di uno dei correi in COGNOME, in quel frangente, interlocutore del COGNOME).
1.3. A ciò si aggiunga che l’ordinanza genetica, con cui era stata applicata la misura cautelare, si fonda, a sua volta, su una ricostruzione ben più ampia ed articolata, che il provvedimento impugnato non mostra di avere tenuto in debito conto.
Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma affinché proceda a nuovo esame, tenendo conto di tutto quanto rappresentato dal Pubblico Ministero ricorrente, oltre che di quanto esposto nel provvedimento genetico.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma Così è deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME SESSA