Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4542  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA/07/2002
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari del 23 giugno 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato ex art. 624 cod. pen. di cui al capo 3) per difetto di querela e ha ridetermiNOME in anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro mille di multa la pena complessiva inflittagli in relazione ai reati riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta nei confronti di NOME a mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione ai reati ex artt. 624 cod. pen. di cui ai capi 1), 2), 4) e 5).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine all’attendibilità dell’identificazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente Coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell’identificazione dell’imputato quale conducente dell’auto che aveva cagioNOME l’incidente, in quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell’incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066).
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato univoco.
Secondo la Corte territoriale, il COGNOME era stato identificato con certezza, alla luce della valutazione congiunta dei seguenti elementi probatori: a) le marche degli indumenti indossati dall’autore dei reati emergenti dalle videoriprese; b) il tentativo di
nascondere il tatuaggio sul dorso della mano, per evitare la visione di un segno distintivo; c) la coincidenza con gli indumenti rinvenuti in occasione della perquisizione eseguita il 22 aprile 2022; d) le risultanze dell’indagine antropometrica; e) l’appartenenza di giubbotto e scarpe sequestrati alla medesima classe di quelli indossati dall’autore del furto, di colore nero; f) il rinvenimento di una traccia palmare attribuibile all’imputato sulla porta di ingresso dello studio medico.
Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all’affermazione di responsabilità del COGNOME.
La difesa non si confronta con l’articolata ed esauriente illustrazione dell’impianto probatorio, limitandosi a censurare singoli aspetti dell’apparato motivazionale.
In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell’imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.