Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento nei confronti di NOME, nato in Tunisia DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 01/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia il 3 giugno 2025, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti ex artt. 81 cod. pen. e 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, deducendo con un unico, articolato motivo, inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.
Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione complessiva ed unitaria degli indizi di colpevolezza emersi a carico di COGNOME, che l’ordinanza impugnata avrebbe indebitamente frammentato, così da disarticolarne la valenza dimostrativa.
Il Tribunale non avrebbe formulato alcuna ipotesi ricostruttiva alternativa dei rapporti tra COGNOME ed il correo COGNOME rispetto alla costruzione accusatoria, che resta, allo stato, l’unica plausibile.
Il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha concluso nei termini riportati in epigrafe, evidenziando come neanche il Pubblico Ministero ricorrente sia riescito a ricomporre gli indizi acquisiti a carico di COGNOME in un quadr persuasivo e coerente.
Il difensore dell’indagato ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando la documentazione prodotta all’attenzione del riesame, da cui risulta che lo stesso risulta essersi trattenuto all’estero per ampi periodi coincidenti con quelli in cui hanno avuto luogo buona parte delle cessioni di stupefacenti.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi non consentiti.
Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta la violazione delle regole che governano l’apprezzamento della prova indiziaria, in canoni di gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod, proc. pen.
Viene COGNOME richiamato, COGNOME al COGNOME riguardo, COGNOME il COGNOME consolidato COGNOME orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S. Rv. 280605 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941 – 01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, COGNOME, Rv. 271593 – 01).
Le Sezioni Unite hanno tuttavia puntualizzato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca – in termini di violazione di legge – l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione sono quelli specificamente fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
Vagliato, secondo la direttrice tracciata dalle Sezioni Unite, sub specie del vizio di motivazione – che può essere rilevato, ai sensi dell’art. 606, lett. e cit., solo in presenza di una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – il ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità.
Il Tribunale ha argomentato l’insufficienza e la non univocità, al fine di ritenere la gravità indiziaria dei reati contestati – plurime cessioni di sostanz
stupefacenti, commesse in concorso con il coindagato NOME COGNOME, detto COGNOME – degli elementi indiziari acquisiti e specificamente:
dei rilevati, ripetuti spostamenti dell’indagato da e verso il luogo di spaccio, individuato in una zona boschiva di Montalto di Castro, per non essere stati allegati e documentati dalla polizia giudiziaria gli esiti dei servizi di osservazione e controllo; e ciò a fronte di un compendio intercettativo da cui è emerso che, a tenere i contatti telefonici con gli acquirenti, era in via esclusiva il coindagat COGNOME;
della identificazione di COGNOME, ma in luogo distante dalla piazza di spaccio, unitamente al predetto coindagato, per conto del quale egli avrebbe, in altra occasione, anche ritirato una pizza, in quanto dati dimostrativi di mera conoscenza e frequentazione tra i due coindagati;
della registrazione della voce di COGNOME, in sottofondo, nel colloquio captato intercorso tra il coindagato ed altro interlocutore, per non essere stati specificati i criteri di attribuzione della voce, né le affermazioni pronunciate nel frangente.
L’ordinanza impugnata ha, dunque, partitamente analizzato i diversi elementi indiziari, evidenziando come, ciascuno in sé considerato, risulti privo di intrinseca valenza dimostrativa e ha evidenziato che, pur globalmente apprezzati, tali elementi non perdono la loro ambiguità, in quanto non convergono verso una univocità indicativa rispetto al reato in addebito.
Lo stesso Pubblico Ministero ricorrente si è limitato ad enumerare i predetti elementi fattuali, senza tuttavia leggerli in connessione e, soprattutto, senza evidenziare profili di manifesta illogicità nella decisione impugnata.
Ed invero, ove sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti c ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
In AVV_NOTAIO, con riferimento ad ogni provvedimento – dunque, anche se reiettivo della cautela – resta escluso dal perimetro del giudizio di legittimità i controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già
esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Da ultimo, di tenore oscuro, per la sua assoluta genericità, e distopica rispetto al titolo dei reati per cui si procede, è l’ulteriore doglianza del Pubblico Ministero ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere inattendibile la persona offesa, pur a seguito delle dichiarazioni rese dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia, nonché alla luce della produzione documentale effettuata dal difensore dell’indagato stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore