Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME del foro di PALERMO in difesa di COGNOME NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4/07/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con cui il ricorrente è stato condanNOME alla pena di giustizia, in ordine ai reati d cui agli artt. 56, 110, 112, n. 4, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 582, 585, 576, n. 1, cod. pen. (capo B).
Il ricorrente, con due motivi, deduce:
«Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento all’individuazione del ricorrente quale autore del reato di cui al capo A)», per avere la Corte di appello disatteso la relazione tecnica del pubblico ministero del 23 agosto 2016, nella quale era formulato un «giudizio di non comparabilità» che escludeva la possibilità di individuare l’imputato quale autore della rapina attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto bancario ove sei era svolto il fatto di contro, per avere ritenuto il ricorrente responsabile del reato ascritto, valorizzando elementi indiziari sprovvisti dei requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., fornendo al riguardo una motivazione viziata.
«Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento all’individuazione del ricorrente quale autore del reato di cui al capo B), per il quale si richiamano le considerazioni sopra esposte».
Con nota del 7/09/2023, il difensore del ricorrente, del foro di Palermo, in ragione dello sciopero nazionale del traffico aereo indetto per la giornata dell’08/09/2023 in cui era fissata la prima udienza dinanzi a questa Corte, ha chiesto rinvio dell’udienza che il Collegio accordava a quella del 15/09/2023, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Invero, il giudice del merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si è discostato dalla relazione tecnica del pubblico ministero evidenziando un chiaro rapporto di identità tra il correo della rapina ripreso dall’impianto d videosorveglianza e l’imputato, esplicitando le ragioni del suo convincimento attraverso l’indicazione di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti (vedi pagg. 58), che identificano il COGNOME quale effettivo correo che svolgeva il ruolo di palo nel corso della rapina.
Peraltro, nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2 cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudice fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982,
Si sono, al riguardo, richiamate: a) le dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria COGNOME e COGNOME, che hanno con immediatezza riconosciuto l’imputato, attraverso la visione delle immagini del sistema di video-sorveglianza, per il fatto di averlo visto più volte in compagnia dell’NOME (reo confesso per i reato de quo) nel corso di altre attività di indagine, individuazione che non risulta priva di rilievo se si considera che il giudice del merito dà atto di come colui che svolgeva le funzioni di palo – e ritenuto essere l’imputato – ebbe modo di scoprirsi parzialmente il volto, rendendo ben visibile bocca, naso ed occhi (sulla valenza di indizio grave e preciso del riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, v. ex multis, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 – 01); b) l’esito positivo del confronto delle immagini di videosorveglianza, operato dallo stesso giudice del merito, con quelle del cartellino del Lo COGNOME, dalle quali è stato ricavato, in ragione della medesimezza della forma del naso, della bocca e degli occhi (citandosi anche il relativo rilievo), un rapporto di identità nel volto dei du soggetti e potendo le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti – trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione – essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Rv. 247826 – 01); il rapporto di conoscenza tra l’imputato e l’NOME e la provenienza dallo stesso quartiere; ed infine, il rinvenimento di indumenti con caratteristiche sovrapponibili, in particolare evidenziandosi come la trama della felpa indossata dall’imputato ricalcasse quella dei pantaloni (lo stesso motivo a scacchi) utilizzati dal concorrente nel corso della tentata rapina (seppure questi ultimi non siano stati rinvenuti) e vi fosse compatibilità tra il giubbotto nero consegNOME alla p.g dalla madre dell’imputato e quello ripreso che indossava il malvivente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dep. 1983, S., Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, COGNOME, in motivazione a pag. 10, non mass.). E ciò tanto più se non sono allegati elementi di segno contrario che collochino l’imputato altrove al momento della commissione della rapina.
Né rileva in modo decisivo che la consulenza del pubblico ministero non abbia raggiunto esiti positivi al tema di accusa, in quanto «il principio di liber valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale “peritus peritorum”, può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255196-01). Peraltro, nel caso in esame, per come precisato dalla sentenza impugnata, le risultanze di tale indagine non sono state di esclusione ma di non comparabilità, in ragione della convessità del vetro delle porte dell’istitut bancario.
Parimenti, non appare idoneo a inficiare la tenuta del risultato probatorio conseguito dal giudice del merito la circostanza per la quale i vestiti consegnati dalla madre dell’imputato non corrispondano con certezza a quelli palesati nelle immagini riprese, avendo sul punto la Corte di merito evidenziato – con motivazione non manifestamente illogica tratta anche dai dati dell’esperienza che degli indumenti maggiormente identificativi l’imputato se ne sia sbarazzato, in ragione del tempo trascorso dal fatto, precisandosi a pag. 5 della sentenza di primo grado che nel corso della giornata in cui si era verificata la tentata rapina i militari cercarono di rintracciare l’imputato presso la sua abitazione senza successo e che la consegna degli indumenti venne effettuata una volta che l’imputato poi rientrò in casa.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 15/09/2023