Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12611 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12611 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 16/11/1974 a BRESCIA
avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato NOME COGNOME che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Assise d’Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11 marzo 20 nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME ha integralmente confermato gli esiti della pr decisione, emessa dalla Corte di Assise di Brescia in data 30 gennaio 2015.
1.1 Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabil COGNOME NOME per il concorso (con NOME NOME e COGNOME NOME, già giudicati) duplice omicidio – premeditato – avvenuto in data 23 giugno 2011 in danno di NOME e NOME COGNOME (entrambi di nazionalità macedone) con condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre.
I residui dei corpi dei due cittadini macedoni vennero rinvenuti in località Maddalena il 15 ottobre del 2011.
Le decisioni di merito basano la ricostruzione dei fatti sui seguenti elementi di qui rievocati in sintesi :
elementi di prova generica relativi alle cause del decesso delle due vittime;
dichiarazioni ammissive rese dal correo COGNOME in epoca posteriore al novembre 2011 e chiamata in correità – in tale contesto – del COGNOME che avrebbe cooperato esecuzione del duplice omicidio, commesso su incarico del COGNOME per motivi di lucr
risultanze dell’analisi dei tabulati telefonici attestanti i contatti intercorsi tra e il COGNOME (su utenza telefonica ‘dedicata’) anche in riferimento alla localizzazio apparecchi utilizzati ed analisi della sequenza dei contatti (tra cui quelli interco COGNOME e una delle due vittime) ;
risultanze di captazioni di conversazioni intercorse tra il COGNOME e il COGNOME analisi degli spostamenti del COGNOME (rientrato in Italia pochi giorni prima del 23
successivamente ripartito per la Tunisia in data 29 giugno);
inattendibilità del teste a discarico COGNOME .
2.1 Nel valutare i motivi di appello, la Corte di secondo grado affronta il tema del di consumazione dell’omicidio, ritenendo – sul punto – attendibile la versione forni COGNOME (nei pressi del luogo del rinvenimento, sulla strada che conduce al m Maddalena).
Ad avviso dei giudici di secondo grado, la circostanza che l’apparecchio cellulare ri in un indumento di una delle vittime, sette giorni dopo (il 30 giugno) sia stato rag da una connessione temporanea con una stazione radio base posta a circa venti km d distanza (con ricezione di alcuni sms di servizio) non contraddice la versione del (avvalorata dal fatto obiettivo del rinvenimento in tale località dei resti umani) po trattandosi dì zona scarsamente ‘coperta’ dai ripetitori di telefonia mobile, be
accadere che in particolari circostanze – come affermato dal perito – il segnale ricevuto da una stazione così distante.
Dunque, si conclude, non vi fu alcuno spostamento dei cadaveri in epoca posteriore a esecuzione del delitto.
2.2 Sì rievoca, inoltre il contesto di determinazione complessiva dell’evento crim
Il COGNOME aveva subito una truffa di non scarso impatto economico (per 400.000 e NOME ed era venuto in Italia – accompagnato da COGNOME – allo scopo di o anche con mezzi violenti, la restituzione del denaro che gli era stato sottratto
Da qui la ‘trappola’ rappresentata dall’incontro con COGNOME e la successiva el dei due macedoni.
L’obiettivo dell’azione criminosa era, dunque, rappresentato ab initio dalla eliminazione degli insistenti macedoni e su tale aspetto è esatto ritenere che il COGNOME parlato di una ‘lezione’ da dare ai due, poi degenerata) non sia del tutto credibile, è – in tutta evidenza – un mero tentativo del dichiarante di ridurre la valenza cri del reato commesso.
Le risultanze di prova generica indicano in modo del tutto inequivoco che il COGNOME agì da solo (uso congiunto di arma bianca e arma da sparo) e ciò conforta la tesi compresenza di un secondo aggressore (del resto, due erano i soggetti aggrediti, estranei a contesti di violenza).
Si ritiene congruamente asseverata anche l’indicazione del correo nella persona COGNOME.
Si afferma, in particolare, che il maldestro tentativo del COGNOME di attribuire al correo un ruolo più incisivo nella consumazione del reato non azzera la sua credibilità comple proprio perchè è evidente l’intento – da un lato – e sono molto corposi i riscont compresenza del COGNOME, dall’altro (si citano i contatti telefonici tra ì due dedicate, la sequenza di contatti avvenuta il giorno del delitto in via esclusiva, il Italia del Volonghí proprio in quel periodo e la successiva partenza, la prosecuzion contatti quando il COGNOME era rientrato in Tunisia ed i contenuti delle capta l’assenza di reali motivi per cui il COGNOME avrebbe dovuto calunniare così pesantem il COGNOME) .
Vengono apprezzate come inconsistenti le risultanze valorizzate dalla dife portatrici di dati a discarico (aggancio della cella di Rovato in ora prossima deposizione COGNOME).
L’analisi dei dati dimostrativi porta, in sintesi, i giudici di secondo grado a modo categorico ogni ipotesi alternativa di identificazione del complice del COGNOME
Viene pertanto confermata la decisione di primo grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensor COGNOME NOMECOGNOME deducendo vizio di motivazione e violazione dei canoni normativi valutazione della prova.
Si ritiene ingiustamente sottovalutato il dato favorevole rappresentato dall’ agg della ‘cella’ dell’apparecchio del COGNOME in Rovato alle ore 21.56 (circ Brescia). Trattandosi di una conversazione – e non di un sms – tale era i ricostruzione preferibile.
Partendo da tale dato, si reputa illogica la motivazione nella parte in cui si COGNOME abbia, in ogni caso, potuto realizzare la condotta descritta n imputazione, date le distanze tra i luoghi e la tortuosità della strada che sale monte Maddalena.
E ciò proprio in relazione a quanto affermato dalla stessa Corte di secondo grado, colloca il delitto nel luogo del rinvenimento dei corpi.
Si ritiene, altresì, violata la regola normativa di cui all’art. 192 co.3 cod.proc.pen. in rìferimento al recupero di credibilità del chiamante in correità COGNOME, n applicarsi il principio giurisprudenziale della ‘valutazione frazionata’, trat unico episodio delittuoso.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
4.1 I punti di critica indicati dal ricorrente non assumono, nell’economia della dec alcun carattere di decisività, come risulta dai contenuti della decisione impugnata.
La critica è infatti estremamente parcellizzata e non tiene conto dell’insieme delle evidenze che hanno sostenuto l’emissione delle due sentenze di merito.
4.2 Quanto al controllo delle argomentazioni impiegate in sentenza, va oper premessa di metodo, relativa ai limiti ontologici della fase di legittimità.
Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito – in per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, p motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della corre decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione proce sanata) e nel controllo non già del ‘fatto’ quanto della motivazione espressa della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta contraddittorietà).
Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisc delle possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta a dei canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del fatto all’im necessariamente attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale della
impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compi in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio ta comportare l’annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .
In tal senso, va ricordato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legit rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentat provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate :
– verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiz raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. Il n. 9269 del 5.12.2012, Della 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella econo del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, COGNOME, Rv 250133 n Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, COGNOME, Rv 234167) ;
verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole della log compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particola ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di gi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime dì espe generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Ce Rv 254572 nonchè in Sez. Il n. 44048 del 13.10.2009, COGNOME, Rv 245627) ;
verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elemen nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di detto si specifici atti dei procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, d sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplic contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, n astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno no l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamen significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in g superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudic
consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubb composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli at processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motiv siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da re manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ).
In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svo controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifes illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente c specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative dì giudizio (tipiche della questione) e sulla permanenza – a fronte delle specifiche deduzioni – della «resi logica» del ragionamento del giudice.
Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell’imputato risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come nov dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale consentire – di fatto – l’esame del merito, ma si pone come criterio gener P stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il manca rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motiva secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,).
Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternati ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostr della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Se 31546 del 21.5.2008, rv 240763) .
4.3 Ciò posto, nel caso in esame la Corte di Assise d’Appello ha ampiament e logicamente argomentato circa la piena compatibilità tecnica del dato rappresent conversazione delle ore 21.56 (aggancio della cella di Rovato) con la partecipa COGNOME al delitto.
E ciò non soltanto perchè a tale ora i due macedoni erano – secondo le e disponibili – ancora vivi ed in prossimità di incontrarsi con il COGNOME, ma ess perchè il dato tecnico non colloca con certezza alcuna il COGNOME in stretta spaziale con il luogo ove è ubicata la stazione radio base, indicando esclusiv
‘cono’ di territorio che può coprire una porzione di spazio molto ampia, ta neutralizzare la pretesa valenza a discarico del dato.
In altre parole, il soggetto in movimento viene raggiunto – in determinate condizio traffico telefonico – da una determinata cella anche a distanza consistente, nell’ 10-15 km (come da apporto peritale) il che non consente di ritenere la circo esame un reale apporto a discarico.
Peraltro, la critica si incentra su un singolo aspetto ricostruttivo, lì dove le espresse in sede di merito toccano numerosi altre evidenze a carico, non og confutazione alcuna.
4.4 Anche il tema relativo al preteso ‘frazionamento’ del contributo proba dichiarante COGNOME è del tutto infondata.
La Corte di merito è apparsa, infatti, ben consapevole della unicità dell’episodi e non ha fatto applicazione – nè espressa nè tacita – di tale principio (il fra infatti, possibile solo lì dove il dichiarante abbia narrato più episodi risulta solo su alcuni e non su altri).
Nel caso in esame è stata – di contro – affermata la generale attendibilità e del COGNOME (peraltro condannato con sentenza irrevocabile per il fatto ogg dichiarazioni), con la sola precisazione relativa all’evidente tentativo di rid almeno in parte, l’intensità del proprio ruolo.
Circa tale precisazione, il Collegio ritiene che lì dove la narrazione – come esame – sia asseverata da una imponente mole di riscontri (sia ogget individualizzanti verso il chiamato) è del tutto legittimo l’utilizzo de dichiarativo come fonte di prova a carico del chiamato, anche lì dove sia emer tentativo di parziale riduzione della intensità del proprio apporto (comunque rif perchè la elevata qualità del riscontro consente di apprezzare come corrispond accadimenti storici il contributo narrativo del dichiarante, e, al contempo, di costui l’esatto ruolo nella dinamica di consumazione del reato, con percorso ric del tutto immune da vizi logici.
Va pertanto ritenuto infondato, nel suo complesso, il ricorso.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 luglio 2017
La presente sentenza è redatta dal Consigliere NOME COGNOME* in virtù del dec