Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3 ottobre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Modena datata 15-4-2022 che aveva condannato NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere la corte di app erroneamente ritenuto sussistente la partecipazione dell’imputato al delitto di rapina aggravat violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. per avere ritenuto accertata la partecipazione dell’impu
ai fatti oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti; vizio di. motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere il giudice di appello ritenu partecipazione in ragione della sola presenza del DNA ricavato dal sangue dell’imputato, rinvenuto su una busta priva di qualsivoglia elemento identificativo, per avere ritenuto la tr recentissima, per avere omesso di ricostruire la presenza di altre tracce ematiche perse da rapinatore entrato per prima nel luogo di consumazione dei fatti e per la mancata valorizzazion degli elementi favorevoli riferibili all’imputato, costituiti dalla valutazione delle celle t la notte dei fatti;
difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed al determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di controllo di legittimità e pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al motivo con il quale si deduce violazione della regola dettata dall’art. cod.proc.pen. per l’affermazione di responsabilità, va sottolineato come, secondo l’orientament di legittimità, la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole d rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella ill manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 – 01). Esclusa, quindi, la violazione di legge nella regola denunciata, in assenza di illo manifeste nella sentenza impugnata, va poi ricordato come in tema di sindacato del vizio dell motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la pr valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti d bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizio abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta a deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello svilu delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamen illogicità, e con le quali si è sottolineata la ricollegabilità dell’imputato al fatto di re del rinvenimento del DNA dello stesso in una busta bianca che risultava essere stata sottratt unitamente alla cassaforte, rinvenuta proprio in prossimità del luogo di consumazione ove l stessa cassaforte risultava essere stata divelta per sottrarne il contenuto. A fronte d pregnanti elementi il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non dedu nella presente sede di legittimità.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatament giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, ch
consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni avendo evidenziato un diretto elementi di collegamento tra l’imputato e le attività poste in essere impossessarsi del contenuto della cassaforte poco prima sottratta. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verifica se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibil
1.1 Generica appare poi la doglianza riferita alle celle telefoniche posto che il ricorso n indica presso quali luoghi differenti ed incompatibili con quello di esecuzione della rapina sareb stata accertata la presenza dell’imputato la notte dei fatti. Peraltro, sul punto, la senten primo grado, che costituisce in caso di doppia conforme un unico apparato argomentativo con quella di appello, sottolineava proprio la neutralità del dato (vedi pagina 7 sentenza tribuna non emergendo che risultasse provata la presenza dell’imputato in altre e differenti aree stant anche l’uso da parte del medesimo di diverse utenze.
Quanto al secondo motivo la negazione delle attenuanti generiche è collegata a plurimi argomenti in fatto esposti senza alcuna illogicità dal giudice di merito, mentre, la determinazio della pena rientrando nella discrezionalità del merito non è censurabile nel giudizio di legitti se non in presenza di determinazioni assolutamente illogiche che, nel caso di specie, non ricorrono.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 27 marzo 2024 IL CONSIGLIE COGNOME EST. Ign li tttiht)