Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese.
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese.
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle richieste del P.G., deposita conclusioni e nota spese.
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese.
Tutte le parti civili sono ammesse al gratuito patrocinio.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo che, con rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per il capo a) relativo all’omicidio, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. dal metodo RAGIONE_SOCIALE al fine di agevolare l’attività della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALECOGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, commesso in concorso con altri soggetti non identificati in danno di NOME COGNOME, ucciso con cinque colpi di pistola, in Sambiase (oggi Lamezia Terme), il 11/10/2003, mentre, per il capo b) relativo alla detenzione e il porto dell’arma entrambi aggravati dal nesso teleologico e, anche esso, dall’art. 416-bis.1 cod. pen., veniva dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il COGNOME, quindi, risulta essere stato dichiarato colpevole del reato sub a), con la diminuente per il rito, alla pena di anni trenta di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili (COGNOME NOME e altri numerosi congiunti specificamente indicati, nonché del Comune di Lamezia Terme).
La vicenda storica può essere così riassunta
COGNOME NOME veniva trovato cadavere in data 11 ottobre 2003 alle ore 01.20 presso INDIRIZZO della località Savutano di Sambiase, oggi Lamezia Terme. Il medico legale constatava che egli era stato colpito al torace e all’avambraccio da più colpi di pistola TARGA_VEICOLO. Da una relazione di servizio redatta dai Carabinieri è emerso che il NOME la sera precedente alle ore 20.50 era stato notato mentre, dopo aver parcheggiato l’autovettura, stava andando verso una paninoteca all’esterno della quale era stato notato NOME.
Rispetto a tale omicidio hanno riferito due collaboratori di giustizia, con dichiarazioni ritenute dalle sentenze di merito convergenti e sovrapponibili.
In particolare, il collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva indicato quale esecutore materiale dell’omicidio NOME COGNOME che, dopo aver fissato un appuntamento con il COGNOME, lo aveva ucciso nella sua auto “TARGA_VEICOLO dietro le palazzine dove abitava”. Il movente è stato individuato da questo collaboratore di giustizia nel fatto che il COGNOME non aveva rispettato il territorio sotto il control RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, girando sempre armato e commettendo furti e altri reati (“rubava macchine, rubava trattori a Sambiase … andava a chiedere soldi a chi già pagava’) in danno di soggetti già sottoposti a estorsione con la protezione di quella RAGIONE_SOCIALE mafiosa. Nonostante fosse stato più volte avvertito dagli esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, l’imputato aveva perseverato nelle sue condotte “irrispettose” cosicché era stata decisa la sua eliminazione. Il collaboratore ha aggiunto di aver avuto modo di conoscere personalmente il Bucc:hino il quale era
da lui considerato un “cane sciolto” che agiva senza rispettare le regole di comportamento imposte dalle cosche mafiose della zona. Sempre il NOME ha indicato la fonte di tali informazioni nel cognato della vittima, COGNOME NOME, detto “COGNOME“. Questo ultimo era affiliato al RAGIONE_SOCIALE da cui aveva ricevuto una “dote di ‘ndrangheta” su indicazione di NOME COGNOME che, a sua volta, era stato indicato dal collaboratore di giustizia come il mandante dell’omicidio.
Le dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, COGNOME, sono state giudicate coerenti con quelle di COGNOME poiché anche lui aveva indicato il NOME COGNOME quale esecutore materiale dell’omicidio, aggiungendo che lo stesso COGNOME gli aveva confidato le modalità dell’assassinio con i motivi che lo avevano spinto ad agire. In particolare, la causale era stata indicata nel furto di un trattore commesso dal COGNOME ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE, già sotto estorsione e protezione mafiosa da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALECOGNOME. Dopo il furto del trattore, il COGNOME aveva convocato il COGNOME per fargli restituire il mezzo agricolo e, avendo egli addirittura negato di aver commesso il furto, il COGNOME lo aveva ucciso. Il collaboratore COGNOME ha riferito ancora che il COGNOME aveva una pistola TARGA_VEICOLO che gli era stata consegnata da un ragazzo di Sambiase; tale ultima circostanza gli aveva fatto desumere che quella potesse essere proprio l’arma del delitto, precisando che questa, però, fosse una sua deduzione.
I giudici di merito hanno fondato l’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME anche per il contributo informativo già reso nel processo NOME in cui era stata accertata, con sentenza definitiva, l’esistenza e l’operatività della RAGIONE_SOCIALE e con essa loro stessi erano stati condannati con il COGNOME per associazione mafiosa con il riconoscimento dell’attenuante relativa alla loro collaborazione, considerata determinante per le condanne degli altri imputati. Le loro dichiarazioni sono state considerate come molto attendibili perché provenienti da soggetti qualificati in possesso di informazioni privilegiate poiché, dagli atti del processo, era stato accertato che il COGNOME era l’uomo di fiducia di uno dei capi della RAGIONE_SOCIALE ovvero NOME COGNOME e il COGNOME aveva la “dote della santa”, carica ritenuta molto elevata nelle gerarchie ‘ndranghetiste.
I riscontri alle loro dichiarazioni sono stati individuati: a) nelle modalità de fatto, in quanto effettivamente il COGNOME e il COGNOME erano stati visti poche ore prima dell’omicidio vicino alla paninoteca nelle vicinanze del luogo dell’omicidio e, dalla relazione medico-legale, era emerso che il decesso fosse avvenuto tra le ore 21:00 e le ore 23:30 del 10 ottobre 2003, in un orario ritenuto compatibile con il loro incontro; b) nel rilievo che il 9 settembre 2003 era stato denunciato un furto di un trattore, di un motocoltivatore e di altra attrezzatura RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e il 9 settembre 2003 era stato comunicato alla p.g. il ritrovamento di entrambi i mezzi agricoli; c) nel fatto COGNOME era stato ucciso a bordo della sua autovettura TARGA_VEICOLO; d) nella constatazione che la vittima era stata colpita da colpi di pistola calibro TARGA_VEICOLO; e) nel rilievo che COGNOME NOME aveva confermato che COGNOME stava creando problemi alle cosche locali a causa dei reati che commetteva e che, un anno prima dell’omicidio, era stato avvisato ed anche picchiato dal COGNOME NOME affinché la smettesse; f) nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME, da cui erano emersi ulteriori riscontri al narrato di COGNOME e COGNOME, infatti, egli, già condannato con il riconoscimento dell’attenuante prevista per i collaboratori e quindi ritenuto attendibile, aveva riferito di aver visto il COGNOME pochi giorni prima dell’omicidio che intendeva vendere a COGNOME NOME alcuni trattori rubati proprio all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma il COGNOME aveva rifiutato l’offerta per non avere complicazioni con la RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Dopo l’omicidio, il COGNOME aveva riferito a COGNOME che COGNOME era stato ucciso a causa del furto di quei trattori.
Per quanto di interesse, era stata citata anche la circostanza che nei giorni successivi all’omicidio erano pervenute alla polizia giudiziaria lettere anonime che indicavano in COGNOME NOME e COGNOME NOME gli autori del delitto.
Sulla sussistenza dell’aggravante mafiosa e dell’aggravante della premeditazione, i giudici di merito hanno ritenuto che il movente dell’omicidio sia stato quello di eliminare il COGNOME perché creava problemi alle cosche mafiose RAGIONE_SOCIALECOGNOME, con particolare riferimento ai reati che egli commetteva ai danni di coloro che erano sotto la loro protezione, con la conseguenza che il delitto era stato premeditato e preparato mesi prima, anche al fine di agevolare le loro attività di carattere RAGIONE_SOCIALE.
Sulle deduzioni presentate, le sentenze di merito hanno affermato che: a) le denunciate discrepanze tra le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME erano dovute al tempo passato dai fatti con conseguente indebolimento dei ricordi su alcuni P articolari comunque da ritenersi secondari rispetto alla vicenda, i cui elementi essenziali erano stati invece ben descritti dai dichiaranti in modo coerente tra loro; b) il fatto che COGNOME avesse dichiarato che l’ordine di uccidere il COGNOME fosse venuto dallo COGNOME e successivamente avesse detto che, invece, era del COGNOME era stato considerato l’esito di una contraddizione solo apparente, poiché la RAGIONE_SOCIALE che aveva deciso l’assassinio era quella denominata COGNOME e, quindi, COGNOME si era riferito alle due famiglie di ‘ndrangheta come a un’unica entità; c) le incertezze nel narrato dei dichiaranti erano state ritenute compatibili sia con il tempo trascorso dai fatti che con il fisiologico scorrere e affiorare dei ricordi nella mente, procedimento mnesico che, durante la narrazione a distanza di tempo, poteva compiersi secondo sequenze cronologicamente non ordinate; d) il fatto che COGNOME avesse negato di aver subìto alcuna estorsione era stato
considerato irrilevante a causa dell’omertà imposta dalla presenza pervasiva delle cosche mafiose; come peraltro il rapido ritrovamento del trattore rubato al COGNOME, asseritamente tramite uno zingaro, era stato considerato dimostrativo proprio del fatto che il COGNOME aveva potuto contare sulla protezione della RAGIONE_SOCIALE mafiosa la quale aveva provveduto a ritrovare il trattore e a eliminare il COGNOME quale fonte di problemi per le loro attività di estorsione a cui era ricollegata la c.d. protezione; e) il fatto che il COGNOME, in altre sentenze prodotte dalla difesa relative a un procedimento nei confronti di COGNOME NOME, fosse stato considerato non attendibile, era stato dai giudici dell’impugnata sentenza considerato come un dato da circoscrivere a quel procedimento senza alcuna estensione possibile per effetto di quelle decisioni al caso in esame, dove, invece, le dichiarazioni del COGNOME erano risultate convergenti con quelle di COGNOME e COGNOME e, quindi, affidabili; f) sul fatto dedotto che il COGNOME non aveva confermato di aver parlato dell’omicidio con NOME, la sentenza d’appello, pur ammettendo l’emersione di una progressione dichiarativa, ha specificato che inizialmente il cognato aveva detto di avere buoni rapporti con l’ucciso, sul conto del quale non gli risultava che avesse problemi con alcuno e che, se così fosse stato, glielo avrebbe detto; successivamente, risentito sul punto, egli aveva cambiato versione affermando che il COGNOME era un tipo spavaldo che frequentava mafiosi a cui non portava rispetto e, infatti, lo stesso COGNOME gli aveva raccontato di conoscere e di essere stato picchiato dal COGNOME, che, comunque, aveva continuato a frequentare anche dopo l’episodio di violenza; peraltro il COGNOME aveva anche ammesso di aver frequentato il COGNOME e di poter avergli parlato dell’omicidio del cognato; la discrasia segnalata nella apparentemente difforme valutazione di attendibilità tra i due soggetti è stata risolta dalla Corte d’appello, come aveva già fatto il primo giudice, sulla base degli addotti riscontri a supporto delle dichiarazioni del collaboratore; g) le piste investigative alternative indicate dalla difesa erano state considerate come semplici ipotesi prive di rilievo ai fini della decisione che era stata, invece, fondata su altri elementi che erano stati, invece, oggetto di riscontro; in particolare, la “pista relativa a COGNOME” poteva indicare solo che tra alcune persone vi sarebbe stata una lite il giorno prima dell’uccisione del COGNOME in relazione ad alcuni mezzi rubati, ma non era stato affatto accertato che egli vi avesse partecipato (nelle conversazioni intercettate viene menzionato il nome “COGNOME” senza alcun elemento ulteriore che potesse indicare che quel nome era riferibile a NOME COGNOME e sul luogo, esso, individuato in un campo sportivo nella zona in cui fu commesso l’omicidio, non poteva essere ritenuto passibile di un riscontro univoco essendovene più di uno nei dintorni); la “pista relativa a NOME COGNOME” si fondava solo su sospetti e deduzioni di NOME COGNOME, fratello della vittima: “sospetto che il mandante sia stato NOME COGNOME …. secondo me, anche se onestamente si Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tratta di una mia deduzione, l’unica persona che poteva aver accompagnato mio fratello era COGNOME NOME detto COGNOME perché era una persona di cui si fidava sia mio fratello che NOME COGNOME“.
Avverso tale decisione, NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio della motivazione in relazione all’applicazione dei criteri fissati dall’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della prova. La responsabilità è stata provata tramite la cd. “convergenza del molteplice” insieme alla ritenuta sussistenza di altri elementi probatori. In particolare, si contesta come erroneo il criterio valutativo dell’attendibilità dei collaboratori COGNOME e COGNOME che avevano accusato il COGNOME dall’esito di altri processi (sentenza “NOME“). Si invocano i principi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 18018 del 2018 per i quali non è sufficiente richiamare la già ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia in altra pronuncia divenuta irrevocabile ma è necessario rivalutare tale credibilità anche alla luce delle deduzioni difensive che, invece, non erano state oggetto di considerazione da parte dei giudici di merito.
Non si sarebbe valutata l’anomala progressione dichiarativa di COGNOME come evidenziato con il deposito, da parte della difesa in primo grado, del suo primo interrogatorio il quale aveva affermato che l’imputato si occupava di estorsioni ed era vicino allo COGNOME, per come riferitogli da NOME COGNOME e anche da NOME COGNOME rispetto all’attività estorsiva; il COGNOME sapeva che a Lamezia comandavano gli COGNOME come voce corrente e di fatto egli non conosceva, né aveva mai incontrato il COGNOME. Nei successivi interrogatori egli aveva poi riferito, invece, di altre fonti informative, così come aveva raccontato di diversi rapporti personali tra gli accusati e una diversa descrizione del fatto sull’individuazione del mandante e dell’esecutore; non è stato, inoltre considerato il fatto che il COGNOME non ha mai confermato di avere riferito a COGNOME la dinamica e l’autore dell’omicidio. Né la sentenza “NOME” ha confermato la credibilità del COGNOME che aveva accusato il COGNOME e il COGNOME di essere affiliati a clan mafiosi mentre, in realtà, il COGNOME sarebbe stato assolto da tale accusa e il COGNOME neanche mai indagato, infine, non risulterebbe credibile la circostanza che questo ultimo avesse mai ricevuto la “dote di killer”, ritenuta sconosciuta nei gruppi ‘ndranghetisti, dal COGNOME su ordine dello COGNOME.
Rilievi analoghi sono mossi anche all’altro collaborante COGNOME il quale aveva riferito di aver saputo dallo stesso COGNOME della sua resPonsabilità nell’omicidio che era stato deciso per punire il COGNOME del furto di un trattore all’RAGIONE_SOCIALE, il cui titolare poteva godere della protezione della ‘ndrangheta avendo aderito alle loro richieste estorsive. Detto trattore era stato ritrovato tre
giorni dopo il furto e il titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE aveva escluso di aver mai subito alcun atto estorsivo. Si evidenzia, inoltre, la vaghezza e inverosimiglianza sull’arma del delitto individuata in una cal. 38 utilizzata per un altro atto intimidatorio commesso in Lamezia.
Si contesta, altresì, il diverso metro di giudizio applicato a NOME COGNOME nella sua progressione dichiarativa, diversamente da quanto affermato in sentenza rispetto alle accuse del COGNOME. Il COGNOME viene ritenuto non credibile nella parte iniziale delle sue dichiarazioni che, invece, potevano ritenersi maggiormente attendibili poiché rese lo stesso anno dell’omicidio.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia il vizio della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, con specifico riferimento al delitto di omicidio. I giudici d’appello non avrebbero seguito i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per vagliare le chiamate in reità de relato: le chiamate accusatorie e i riscontri esterni devono essere individualizzanti, ovvero riferibili all’imputato in relazione al fatto storico oggetto di contestazione e, pur potendosi utilizzare diverse chiamate in reità quale riscontro reciproco, se spontanee e indipendenti, esse devono essere oggetto di verifica sulla credibilità e sull’attendibilità del dichiarante, come prescritto, tra le altre, dalla sentenza a Sez. U, “Aquilina”. Si evidenzia che vi sono alcuni punti della decisione che viziano l’iter l gico ovvero l’assenza di prova rispetto ai seguenti punti:
l’appartenenza di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE;
la notizia della uccisione di COGNOME da parte di NOME potesse essere considerato patrimonio comune degli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE; .
la carenza di elementi di riscontro rispetto alla “confessione” resa da NOME al COGNOME;
la discordanza sull’individuazione del mandante dell’omicidio rispetto alle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME;
la natura congetturale dei corollari tratti dalla presenza di NOME nel luogo in cui aveva parcheggiato il COGNOME alle ore 20.50 del giorno del suo omicidio, anche perché la moglie della vittima aveva detto che, in un orario posteriore a quello indicato, il marito sarebbe tornato a casa prima di uscire di nuovo;
il carattere generico delle dichiarazioni dell’altro collaboratore COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio motivazionale rispetto alla valutazione della prova nel rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Si sostiene una lettura atomistica delle fonti di prova, senza adeguata analisi delle piste alternative tra cui:
quella relativa ai COGNOME (si richiamano la conversazione tra COGNOME e COGNOME, nonché la consulenza tecnica di parte prodotta al riguardo);
la pista relativa a NOME COGNOME (figura mafiosa di rilievo come riferito dal collaboratore NOME COGNOME), sostenuta dai sospetti mossi da NOME COGNOME
fratello della vittima, nonché dalle intercettazioni intercorse tra lui e NOME COGNOME che si dichiarava testimone dell’omicidio, perpetrato da un uomo in moto, di cui in effetti risultava che il NOME fosse dotato, non più vista dopo l’omicidio.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia il vizio della motivazione sulla ritenuta circostanza aggravante della premeditazione. Anche a voler considerare attendibile la narrazione di COGNOME, mancherebbero sia l’elemento ideologico che quello cronologico per ritenere sussistente tale aggravante, essendo stato l’omicidio il frutto di una determinazione assunta al momento dell’esito negativo del confronto fra COGNOME e COGNOME, come rappresentato dal citato collaborante.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia il vizio della motivazione sulla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Sempre seguendo la narrazione del COGNOME, mancherebbero i presupposti per ritenere sia il metodo RAGIONE_SOCIALE che l’agevolazione mafiosa, essendosi risolta l’azione in un’iniziativa personale del COGNOME, non potendosi ritenere sufficiente la mera contestualità ambientale.
2.6. Con il sesto motivo, si denuncia il vizio della motivazione rispetto all’applicazione dei criteri relativi alla quantificazione della pena di cui agli ar 132 e 133 cod. pen.
Non emergerebbe, infatti, un’adeguata motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (del tutto assente nella pronuncia di primo grado) e all’entità della sanzione. come irrogata dai giudici di merito.
La difesa della parte civile Comune di Lamezia Terme ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa della parte civile COGNOME, in proprio e nella qualità, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa di COGNOME ha depositato una memoria con cui ripropone le doglianze già articolate in ricorso chiedendone l’accoglimento.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso sono fondati e, quindi, meritevoli di accoglimento, assorbiti gli altri.
Appare utile, in via preliminare, tracciare i limiti e la forza dimost
della prova dichiarativa, in caso di chiamata in correità o in semplice reità.
2.1. Nella chiamata d’accusa si possono considerare più distinzioni che si fondano o sull’oggetto della dichiarazione ovvero sulla fonte di conoscenza.
Nel primo caso, si distingue tra chiamata di correo o in semplice reità, a seconda che il dichiarante riferisca anche contra se (chiamata di correo in senso stretto) o solo erga alios (chiamata in semplice reità, in cui il narratore affermi fatti che involgono solo l’altrui responsabilità); esistono peraltro anche ipotesi narrative in cui la chiamata sia mista ovvero, per alcuni aspetti, assume un riferimento di correità e, per altri, solo in reità.
Quanto alla fonte di conoscenza, può trattarsi di conoscenza diretta o indiretta.
Nell’ambito della cd. chiamata diretta, la fonte ha una cognizione specifica dei fatti attraverso una propria percezione. Il chiamante può rendere dichiarazioni auto o etero-accusatorie e rivelare, appunto, quanto abbia direttamente conosciuto, riferendo contra se o erga alios.
La forza dimostrativa della chiamata de relato si risolve, a sua volta, in un giudizio di relazione che, normalmente, deve costituire il risultato di una scrupolosa e approfondita valutazione da effettuarsi, in concreto, nell’ambito di uno specifico processo.
Il principio che governa la valutazione della prova è quello del libero convincimento del giudice.
La legge, infatti, non prevede alcuna gerarchia nelle fonti dimostrative, né attribuisce prevalenza all’una rispetto all’altra, affidando, invece, questo compito di valutazione e di selezione al giudice.
Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha delineato una sorta di “statuto differenziato”, legalmente riconoscibile, per tutte le chiamate d’accusa in virtù del quale la chiamata non può essere considerata di per sé autosufficiente in chiave probatoria, ma sono necessari altri elementi che confermino la sua attendibilità ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ovvero i riscontri esterni (in tempi meno recenti, si è anche arrivati a indicare, metodologicamente, una verifica «a tre tempi», indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465: su credibilità personale, attendibilità intrinseca della dichiarazione e attendibilità estrinseca, a mezzo di riscontro cd. individualizzante).
Poi, è stato precisato che, in ogni caso, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, non devono necessariamente essere la risultante di distinti e successivi momenti d’accertamento, non essendo prevista alcuna specifica e tassativa sequenza logico-temporale, ma possono essere scrutinate unitariamente come previsto dai comuni criteri epistemologici e non prevedendo l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sotto tale profilo, alcuna
specifica regola derogatoria (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, COGNOME, Rv. 250244; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, COGNOME, Rv. 236151; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, NOME, Rv. 276676).
Il momento valutativo è contrassegnato da una doppia valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l’attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato che integra l’elemento di prova più significativo del fatto sub iudice.
Occorre, nello specifico, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, valutare le circostanze concrete di tempo E! di luogo in cui si è verificato il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché la natura dei loro rapporti (di eventuale frequentazione e di familiarità) tra i due, così da giustificare le confidenze di particolare gravità, non certamente oggetto di una comune conversazione, tra loro.
Se il dichiarante, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in contestazione, fornisce, su questi, particolari precisi e compatibili con il quadro probatorio già acquisito che risultino privi di specifiche e significative differenze, come appresi dalla fonte primaria con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, in assenza di ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per logica e in base a una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se da quest’ultimo non asseverata in sede processuale.
2.2. L’operazione di valutazione finale necessita, inoltre, della ricerca di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla specifica condotta criminosa dell’incolpato, essendo necessario per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090).
Vige, sul tema della capacità corroborativa degli “altri elementi di prova” richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen., il principio della “libertà dei riscontri” senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, potendosi comprendere le prove storiche dirette e ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità, a corroborare, nell’ambito di una valutazione unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma.
Non è richiesto, ovviamente, che il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, esso perderebbe la sua funzione “gregaria” e sarebbe da solo
sufficiente a sostenere il convincimento del giudice, tanto da far venire meno la necessità di utilizzare anche la prova dichiarativa soggetta a riscontro. In tale ultimo caso potrebbe essere viceversa “ribaltato” il ragionamento con il “riscontroprova del fatto” a fornire l’attendibilità del dichiarante la cui locuzione ha portato a reperire l’elemento probatorio, ricercato inizialmente quale riscontro, che da solo può sostenere la motivazione del giudice sul fatto o più genericamente sul punto oggetto di dimostrazione probatoria.
Il dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall’esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità – nel senso di provenienza ab externo rispetto alle dichiarazioni medesime, così da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale e affetta dal vizio della circolarità.
Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de auditu ben può essere offerto dalle dichiarazioni, di analoga natura, rese da uno o più degli altri soggetti indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc, pen.; qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo, nel senso che derivi da fonte diversa dalle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell’attendibilità delle stesse.
Occorre, tuttavia, che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da:
convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
specificità, nel senso che la “convergenza del molteplice” deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
d) autonomia “genetica”, vale a dire derivazione non da un’unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.
Dall’esito positivo di tale delicata e complessa operazione valutativa è agevole dedurre la prova della res iudicanda (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit., Rv. 255143).
2.3. Costituisce, quindi, ius receptum, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che la validazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia deve procedere secondo un ordine logico-giuridico che
prevede, innanzitutto, la verifica della credibilità soggettiva del propalante – da compiersi in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti coi soggetti accusati, nonché alle ragioni che ne hanno indotto la scelta collaborativa – cui deve seguire o, comunque, accompagnarsi la verifica dell’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni rese, da apprezzarsi nella loro consistenza intrinseca e nelle loro caratteristiche, con riguardo alla spontaneità, all’autonomia, alla precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; dopo aver sciolto in senso positivo, alla stregua dei parametri appena indicati, il giudizio sulla credibilità del collaboratore e delle sue propalazioni accusatorie, il giudice di merito è legittimato – e tenuto – a verificare l’esistenza dei riscontri esterni, di natura individualizzante, necessari a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2 n. 21171 del 7/05/2013, Rv. 255553; Sez. 2 n. 2350 del 21/12/2004, depositata nel 2005, Rv. 230716). E, se per quanto riguarda il vaglio di affidabilità intrinseca del collaboratore e delle sue dichiarazioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il relativo percorso valutativo non deve necessariamente muovere attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del propalante e l’attendibilità oggettiva del suo narrato devono essere apprezzate unitariamente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), il riscontro estrinseco di attendibilità prescritto dalla norma processuale di cui all’art. 192, comma 3, del codice di rito costituisce tendenzialmente l’oggetto di un momento valuta tivo logicamente successivo, in quanto ordinariamente non è possibile procedere a un apprezzamento unitario della propalazione accusatoria e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non sono stati chiariti gli eventuali dubbi che si addensino sulla propalazione in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Sez. 2, n. 21171 del 2013, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non sarebbe, quindi, giuridicamente corretto sanare o supplire determinanti carenze strutturali del giudizio di affidabilità soggettiva e intrinseca della propalazione accusatoria mediante la valorizzazione degli (eventuali) elementi di riscontro estrinseco della stessa, i quali, in via ordinaria, possono – e debbono essere apprezzati nella loro capacità di concorrere a confermarne ab extemo i contenuti dichiarativi quando si sia registrato l’autonomo superamento, con esito positivo, del vaglio di credibilità soggettiva della fonte e di attendibilità intrinsec delle sue dichiarazioni.
Ai fini del profilo individualizzante del riscontro alla chiamata d’accusa, poi, esso deve ritenersi raggiunto allorquando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (Sez. 2, n.
35923, del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 4573:3 del 11/07/2018, P., Rv. 274151;).
In conclusione del modello probatorio legale oggetto dell’esame del ricorso, va ribadito che la narrazione del collaboratore di giustizia necessita di riscontri che, come detto, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio sia rappresentativo che logico, a condizione che possa risultare indipendente e, dunque, può essere rappresentato anche da altre chiamate in reità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che si vuole riscontrare, sempre a condizione che esso ovvero essi abbiano una valenza “individualizzante”, dovendo riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, senza avere il carattere di prova “autosufficiente” perché, in tal caso, la chiamata non avrebbe la sua inizialmente ritenuta utilità, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non su di essa (Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607).
2.4. Operata questa premessa si evidenzia che la dichiarazione de auditu del chiamante in reità o in correità, approfonditamente scrutinata (anche attraverso l’esame della fonte primaria, quando ciò sia possibile) e debitamente riscontrata, è considerabile a tutti gli effetti come una prova dichiarativa piena.
In questo modo è possibile uscire dal perimetro dell’indizio in senso stretto e dalla previsione, dettata per la prova strutturalmente indiziaria, che richiede una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, per assurgere a rango di prova, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Tornando all’elemento di riscontro, questo deve essere certo ma può non avere anche il requisito della gravità; la norma di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. postula elementi di prova, e non indizi richiamati invece nel comma 2 della stessa disposizione, a conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni del chiamante, le quali, già di per sé, costituiscono prova seppure non pienamente autosufficiente; va aggiunto che il tenore della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. impone la valutazione delle dichiarazioni del chiamante unitamente agli altri elementi di prova, con la conseguenza che deve evitarsi un’analisi frammentaria dei singoli dati estrinseci alla chiamata non raccordati al contenuto di essa.
Da ciò deriva il principio secondo cui “gli altri elementi di prova” da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante in correità o in reità, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento necessariamente unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840; Sez. 1, n. 34712, del 02/02/2016, NOME, Rv. 267528).
La chiamata in correità o in reità, anche de relato, validata ab intrinseco e riscontrata ab extrinseco, anche attraverso altra chiamata de relato, geneticamente autonoma e rispetto alla quale non sia rinvenibile la “circolarità”, è suscettibile di assurgere a prova dichiarativa piena.
Esaminata la motivazione fornita dai giudici di appello in relazione al quadro di principi testé richiamato e riaffermato, si rileva che nella decisione impugnata i profili dell’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei colaboratori di giustizi chiamanti in correità, non sono stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale.
3.1. Nel suddetto errore di diritto è incorsa la sentenza impugnata, che, con particolare riguardo alle accuse mosse dal collaboratore COGNOME nei confronti dell’imputato NOME, ha ritenuto che, prima di apprezzarne la convergenza delle sue dichiarazioni con quelle degli altri chiamanti, potesse essere considerata come utilmente riferita a fatti appresi dal cognato della vittima, COGNOME NOME. il quale ha però fornito, per quanto si trae dalle indicazioni fornite nelle sentenze di merito, dichiarazioni nettamente difformi.
La suddetta fonte diretta ha negato di far parte di una RAGIONE_SOCIALE di ‘ndrangheta, tantomeno di quella dell’imputato; COGNOME, nella sua articolata narrazione, ha segnalato di aver forse parlato con il COGNOME dell’omicidio e che aveva saputo di un litigio del COGNOME con il NOME COGNOME, ma non ha indicato quest’ultimo quale responsabile dell’omicidio.
Il contrasto fra fonte diretta e chiamante de relato , pur all’esito della progressione dichiarativa che ha contrassegnato, secondo le indicazioni fornite dai giudici del merito, tanto le dichiarazioni del chiamante COGNOME, sia le dichiarazioni di NOME COGNOME, è rimasto evidente.
È assodato, come del resto la Corte territoriale non ha mancato di osservare, che, in tal snodo argomentativo, quando la persona alla quale il dichiarante ha fatto riferimento, o non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, appartiene al giudice del merito il potere-dovere di stabilire quale sia la dichiarazione attendibile e, certo, il giudice può ritenere attendibile, ma all’esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste de relato, in quanto, per un verso, l’art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, per altro verso, la sol’uzione opposta contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, al quale, pertanto, compete in via esclusiva la scelta – critica e motivata – della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Rv. 277062 – 01, COGNOME; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, P., Rv. 261793).
Nel caso in esame, la prevalenza alla versione data dal chiamante è stata dai giudici di appello fondata sul rapporto, alfine appurato come amicale, fra
COGNOME e COGNOME e sul rilievo che in effetti la fonte diretta, mentre ha ammesso tale rapporto, ha poi negato le circostanze che avrebbero potuto incriminarlo.
La Corte di merito, se ha riconnesso a tale atteggiamento la negazione di COGNOME di essere appartenuto a una RAGIONE_SOCIALE di ‘ndrangheta, non spiega, però, in modo affidante per quale ragione questi avrebbe dovuto negare di aver riferito al collaboratore COGNOME la circostanze specifiche relative all’omicidio del cognato che il chiamante ha ascritto a informazioni da lui ricevute.
Non chiarite – e anzi decisamente negate dal ricorrente COGNOME sono l’avvenuta sottoposizione a indagine e, di conseguenza, anche la condanna di NOME COGNOME per la partecipazione ad associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, sicché è rimasto incerto lo spessore della sua personalità, in relazione alla concreta possibilità di acquisizione della conoscenza delle ragioni e degli autori dell’omicidio del suo congiunto.
In senso più complessivo, la verifica del – cruciale per la valutazione dell’attendibilità di COGNOME – rapporto fra la fonte indicata come diretta e la fonte mediata avrebbe richiesto l’approfondimento dalla difesa sollecitato e, poi, ribadito nell’atto di impugnazione, anche circa l’esito del processo NOME, in relazione a cui pure era sortita la valutazione di attendibilità dello stesso COGNOME, come di COGNOME (come, fra le altre, ha stabilito Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021) acclarando per esplicito se NOME COGNOME fosse stato – in quel contesto o in altri contesti procedimentali attinto dall’accusa di partecipazione a RAGIONE_SOCIALE criminale avente influenza nel territorio lametino.
La rilevanza della propalazione addotta come mutuata da COGNOME, dunque, ferma l’attendibilità in altro ambito conseguita dal collaboratore di giustizia, esigeva che si desse, sotto questo specifico profilo, logica spiegazione alla verifica della concreta possibilità per COGNOME di attingere le informazioni rilevanti, dal medesimo COGNOME o da altri, che poi COGNOME ha affermato essergli state trasferite: informazioni che hanno riguardato anche la personale figura di NOME COGNOME, da COGNOME indicato – sempre per quanto egli ha affermato aver saputo da lui come killer della RAGIONE_SOCIALE COGNOME e titolare di una dote di ‘ndrangheta, ricevuta dallo stesso COGNOME, su mandato di NOME COGNOME: una siffatta, pregnante valenza criminale del suddetto COGNOME, per sé idonea a conferire corrispondente spessore alle propalazioni da lui provenienti, avrebbe però richiesto ogni ulteriore, possibile verifica del suo ruolo, essendo d’altronde logico, in via di impostazione del controllo di attendibilità del collaboratore di giustizia NOME, tanto più necessaria quanto più rilevante era il ruolo che il chiamante in reità aveva attribuito alla sua fonte.
L’emersa inadeguatezza del controllo di legittimità del discorso giustificativo inerente alla credibilità del NOME incrina in modo determinante la tenuta logica della motivazione, atteso il ruolo primario che la chiamata operata da questo
collaboratore di giustizia ha svolto nell’ambito del quadro probatorio posto a base della decisione.
Sotto concorrente aspetto, per quanto concerne il – comunque susseguente sotto il profilo logico – piano dell’attendibilità estrinseca, la Corte territoriale ritenuto di individuare un riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei collaboranti, COGNOME incluso, nella ricostruzione postuma del furto dei mezzi agricoli dai vivai COGNOME.
Tuttavia, il peso annesso a tale elemento non rafforza, sotto il profilo logico, la tenuta motivazionale della sentenza. Il denunciante NOME COGNOME aveva, infatti, ammesso solo dopo molti anni dal furto di aver pagato un riscatto a “soggetti di un’etnia non ben definita, forse zingari” per riavere i mezzi rubati, senza però riconoscere di aver mai pagato “alcuna somma a titolo estorsivo”, presumibilmente alla RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, e “di non conoscere COGNOME NOME“.
Pur muovendo da tale dato di fatto, così come alfine riferito, la motivazione della sentenza impugnata si è espressa, però con scansioni non argomentate, nel diverso senso secondo cui non è risultata smentita la causale indicata dai collaboratori ovvero la mancata restituzione dei mezzi da parte del COGNOME, “ma nella negazione della paternità del furto, che il COGNOME ha interpretato come l’ennesima mancanza di rispetto dimostrata dalla vittima, che ha quindi eliminato”.
E tale valutazione non adeguatamente argomentata è stata ripresa dalla Corte territoriale quando ha aggiunto che questo è il movente “dimostrativo della genuinità delle dichiarazioni del COGNOME, le quali non possono essere smentite da quelle mendaci rese dal COGNOME“, rinvenendo “plurimi elementi di riscontro, primo tra tutti, le dichiarazioni del COGNOME“.
3.2. Anche nei confronti delle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, utilizzate quale riscontro addirittura prevalente alle dichiarazioni ritenute mendaci da parte del COGNOME, la sentenza impugnata – pur essendosi dedicata a una verifica di natura diversa, la fonte diretta in questo caso essendo stata indicata nello stesso imputato – non ha fornito una motivazione pienamente adeguata rispetto agli elementi specifici relativi alla confidenza ricevuta dal collaboratore dal medesimo COGNOME: la dichiarazione resa sull’argomento da COGNOME è stata ritenuta credibile, in forza della generale valutazione di attendibilità di questo sperimentato collaboratore di giustizia, senza fornire un pari approfondimento del contesto circostanziale in cui la stessa viene addotto essere avvenuta e delle modalità specifiche del fatto oggetto della confessione: aspetto in concreto non secondario, in quanto anche alla sua stregua doveva verificarsene la tenuta, quale elemento convergente, in relazione all’oggetto delle propalazioni dell’altro chiamante NOME.
Assodato e riaffermato il principio di diritto, espressamente tenuto presente dai giudici del merito, secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell’imputato a
un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, con l’effetto che, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, cornma 3, cod. proc. pen., esse dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603 – 02; Se2. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 – 01), la Corte territoriale si profila avere omesso, nello specifico snodo, la compiuta verifica dell’attendibilità intrinseca del dichiarante, mediante l’approfondimento dell’aspel:to suindicato.
3.3. Per quanto concerne, infine, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, a cui i giudici del merito hanno fatto capo per il riferimento in esse contenuto al tentativo da parte del COGNOME di vendere a tale NOME COGNOME i mezzi oggetto del furto in danno del COGNOME, proposta che il COGNOME avrebbe però rifiutato, perché aveva saputo che era stati rubati in un territorio controllato dalla `ndrangheta e non voleva per tale motivo “passare dei guai”, con la specificazione che, quando fu pubblicato sul giornale dell’omicidio del COGNOME, sempre NOME COGNOME avrebbe detto a COGNOME che la vittima era stata uccisa proprio a causa del furto dei trattori, i giudici di appello – fronte della doglianza difensiva dell’inattendibilità tratta da altri esiti processuali di questa propalazione – hanno ribadito l’attendibilità in modo sostanzialmente assertivo, rifacendosi alle altre dichiarazioni raccolte sul movente, con il conseguente limite derivante dall’emersa necessità di verifica delle stesse, senza che risulti svolto alcun accenno alla verifica eventualmente effettuata presso la fonte primaria, NOME COGNOME, che non pare essere stato sentito.
4. Le considerazioni sinora esposte conducono alla conclusione che le indicate carenze motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro affinché compia un nuovo giudizio, da dispiegarsi con piena libertà valutativa, ma colmando le lacune motivazionali testé enucleate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio della Corte di assise di appello di Catanzaro. Così deciso il 31/10/2023 per nuovo giudizio ad altra sezione 5