Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 17/11/1979
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA DI CATANIA Udita la relazione svolta dal Consialiere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 17 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servi sociali avanzata da NOME COGNOME in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Catania 6 luglio 2020 per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. del 1990.
Avverso tale provvedimento il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione prospettando vizio di violazione di legge per inosservanza della sentenza
rescindente e vizio di motivazione in ordine al diniego della misura richiesta. Tribunale di sorveglianza avrebbe disatteso i principi individuati dalla Corte d cassazione con la sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024), che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza, in quanto aveva nuovamente fondato la decisione di rigetto sul reato giudicato con la sentenza in corso di esecuzione, sul carico pendente per partecipazione ad associazione mafiosa, nonché sulla precedente condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., per il qual intervenuta sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali h chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
La Prima Sezione penale di questa Corte regolatrice, con sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024), in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME aveva disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova da medesimo proposta.
A fondamento di tale decisione, la Corte di cassazione aveva affermato che, per negare la concessione della misura, il provvedimento impugnato aveva valorizzato «esclusivamente la pluralità dei fatti di reato di cui all’art. 73, d 309/90 commessi nel 2018 e l’esistenza di un processo penale in corso». Aveva, perciò, ritenuto che la motivazione si risolvesse «in una generica e assertiv valorizzazione dei reati commessi e del carico pendente, decontestualizzati nella loro dimensione temporale, senza che sia stata fornita alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l’avvio di un processo di revisione critica».
Ritiene il Collegio che il provvedimento qui impugnato incorra nel medesimo vizio.
Il giudice del rinvio ha invero disatteso il mandato della sentenza rescindente, in quanto, dopo aver richiamato la positiva relazione di sintesi del carcere, ha dat atto degli esiti della nota dei Carabinieri di Catania, risalente all’11.2.2022 d quale risultava che COGNOME era gravato da vicende giudiziarie, tutte relative fatti antecedenti.
Difetta invece una qualunque valutazione prognostica. Invero, se – come già sottolineato da questa Corte nella sentenza rescindente – li punto di partenza dell valutazione da operarsi ai fini della concessione della misura dell’affidamento in prova è rappresentato dall’analisi della personalità del soggetto, questa tuttav non può mai prescindere dall’esame della condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fin della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602; v., altresì, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174 – 01).
Si è precisato che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizi sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e al contempo, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, non è possibil prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pen espiazione, costituendo questo il punto di partenza dell’analisi della personalità d soggetto. Tali elementi, tuttavia, non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, essendo necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, sic:ché è indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza d indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602-01; in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258042-01).
Si è inoltre affermato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale otti possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vit attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Non può invece richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che u siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013 dep. 10/1/2014, COGNOME, Rv. 258402).
Tali principi, benché puntualmente richiamati dalla sentenza rescindente, sono stati disattesi dal Tribunale di sorveglianza, il quale non ne ha tenuto cont – neppure per escluderne la rilevanza – ai fini della valutazione che era chiamato ad operare. Tale valutazione si è incentrata in via prevalente sulle vicend giudiziarie pregresse, concernenti fatti risalenti agli anni dal 2014 al 2018, sen
specificare le ragioni per cui sia stata esclusa la rilevanza del giudizio posit espresso dalla successiva relazione di relazione di sintesi (in data 19 aprile 2023) ove si era evidenziata la ammissione di responsabilità da parte del COGNOME, nrh l’cc ict-n7 di uri
Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di Catania che si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così è deciso in Roma, li 27 novembre 2024.
Il Consigliere estensore aria NOME COGNOME
“