Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16048 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI ROMA Nel procedimento a carico di NOME nato il DATA_NASCITA in EGITTO avverso la sentenza in data 21/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI
ROMA;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma impugna la sentenza in data 21/09/2023 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 07/04/2021 del Tribunale di Roma, assolvendo l’imputato dal reato di rapina aggravata, per il quale aveva -invece- riportato condanna in primo grado.
Deduce:
Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per omessa valutazione di elementi indiziari a carico dell’imputato e per travisamento di alcuni di essi.
1.1. La migliore intellegibilità dei motivi necessita di una breve premessa sul fatto. La vicenda riguarda la rapina perpetrata in danno di due turisti rumeni che, nel mentre percorrevano la INDIRIZZO in Roma, venivano accerchiati da cinque
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uomini presumibilmente nord-africani, che li spintonavano e si avvicinavano minacciosamente e pronunciando frasi minacciose, fino a quando «uno di loro scrive il Tribunale- gli strappava la catenina d’oro che aveva al collo e si dava alla fuga. Riuscito a divincolarsi dagli altri uomini, insieme al NOME si metteva al suo inseguimento, senza mai perderlo di vista e riuscendo a raggiungerlo in INDIRIZZO angolo INDIRIZZO. Quindi lo bloccavano e, mentre l’uomo cercava di divincolarsi, interveniva una pattuglia della Polizia che, transitando su quella strada, avevano assistito alla scena. Con l’aiuto dei poliziotti era riuscito a trovare l catenina che, spezzata in due parti, era stata gettata dall’uomo tra le auto in sosta durante la fuga. Il NOME indicava con certezza l’uomo come colui che gli aveva materialmente strappato la collanina dal collo».
Va aggiunto che in primo grado, in dibattimento, davanti al Tribunale, le dichiarazioni dei due turisti rumeni venivano acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., attesa la loro sopravvenuta irreperibilità.
La Corte di appello, invece, disponeva la loro audizione in videocollegamento, emettendo un Ordine Europeo d’Indagine.
1.2. La prima censura del Procuratore generale riguarda proprio tale audizione, in riferimento alla quale denuncia la contraddittorietà della motivazione, là dove la Corte di appello evidenzia che in sede di appello sono stati ascoltati entrambi i turisti, mentre in realtà era stato ascoltato soltanto NOME COGNOME e non anche l’amico NOME, così che la decisione veniva presa senza ascoltare un testimone decisivo.
1.3. Il procuratore generale denuncia la contraddittorietà della motivazione anche con riguardo al contenuto della deposizione di NOME, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la deposizione resa in videocollegamento fosse diversa da quella raccolta a verbale nell’immediatezza dei fatti.
A tale proposito va osservato che la Corte di appello ha osservato che in sede di s.i.t. NOME aveva riferito che lui e il suo amico non avevano mai perso di vista l’aggressore; in dibattimento, invece, aveva affermato che era stato il suo amico a non perdere mai di vista il rapinatore, e non anche lui.
Il ricorrente evidenzia come tale discrasia sia dovuta alle diverse modalità di assunzione delle dichiarazioni (in lingua inglese in sede di s.i.t.; con interprete rumeno in videocollegamento) e non è sufficiente a far decadere la credibilità del testimone. Rimarca che i dubbi esposti dalla Corte di appello dimostravano ulteriormente la centralità della deposizione di NOME.
1.4. Infine, il procuratore generale rimarca si duole della mancata considerazione del duplice riconoscimento effettuato da NOME e NOME nel corso delle indagini e da NOME anche nel corso del dibattimento.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. Sotto il profilo della manifesta infondatezza, va preliminarmente rilevato che dalla lettura della sentenza impugnata risultano escussi in dibattimento, mediante videocollegamento, sia NOME COGNOME, sia NOME e non solo NOME, per come sostenuto dal ricorrente.
Tanto viene attestato dalla Corte di appello, là dove in sentenza scrive: «all’odierna udienza del 21 settembre 2023, tramite richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, in particolare, all’esito di emissione di un Ordine Europeo di Indagine, ritenuto assolutamente necessario rinnovare in tal senso l’istruttoria dibattimentale, in aderenza all’eccezione di rito al riguardo sollevata in sede di appello, sono stati escussi, mediante videocollegamento da remoto, la p.o. NOME COGNOME e l’amico NOME».
Tale preliminare notazione destituisce di fondamento l’eccezione secondo cui la Corte di appello avrebbe deciso senza la previa audizione di un testimone chiave.
Va aggiunto che il pubblico ministero non ha addotto elementi utili a superare quanto attestato dalla Corte di appello quanto all’audizione di entrambi i testi, così che quanto affermato dai giudici non può ritenersi superato dalla generica doglianza esposta dall’Ufficio ricorrente.
1.2. Una volta acclarata la manifesta infondatezza della prima censura, non può che pervenirsi alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, interamente vòlto a offrire una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello.
A tale riguardo va osservato che la Corte di appello ha ascoltato entrambi i testimoni e ha valutato le loro dichiarazioni, dalle quali ha tratto la conclusione della possibile verificazione di un errore di persona in danno dell’odierno imputato, atteso che né NOME, né NOME avevano veramente mai perso di vista l’aggressore; tanto che NOME neanche si era accorto della sottrazione della collanina, segnalatagli da un terzo.
1.2. A fronte di una motivazione che non può definirsi mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, le censure del Procuratore generale si risolvono in un’analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici della Corte di appello.
Analisi del pubblico ministero che, per di più, si mostra fondata su una valutazione parziale delle emergenze processuali, in quanto fondata sull’errato convincimento che la Corte di appello avesse ascoltato un solo teste e non entrambi.
A fronte di ciò, va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che –
come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Segue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente