Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28550 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Maddaloni il giorno DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 14/12/2023 della Corte di Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta dai difensori degli imputati la trattazione orale a sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell’imputata COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore dell’imputato COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 dicembre 2023 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2022 del Tribunale di Novara con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro e con altra persona, dei reati di rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, 99, cod. proc. pen.), lesioni volontarie aggravate ai danni di NOME COGNOME (artt. 110, 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 1, 61 n. 2, 99 cod. pen.) e ricettazione aggravata (artt. 648, 61 n. 2 e 99, cod. pen.), ritenuti unificati sot il vincolo della continuazione, e condannati a pene ritenute di giustizia oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile.
I fatti contestati risultano commessi in Galliate il 15 maggio 2014.
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per la COGNOME:
2.1.1. Violazione degli artt. 606, lett. b) ed e), 194, 192, 533 e 605 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. in relazione a tutti i reati contestati all’imputata.
Rileva la difesa della ricorrente che avrebbero errato i Giudici di merito allorquando hanno ritenuto che il mancato rinvenimento di impronte e reperti biologici riconducibili con certezza agli imputati, nonostante che sia emerso che gli stessi hanno agito a mani scoperte, sia elemento neutro ai fini dell’affermazione della penale responsabilità degli stessi.
Errata sarebbe stata, poi, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa NOME COGNOME in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di quanto rappresentato dalle difese in sede di impugnazione e, in particolare, che detta persona offesa aveva cercato su Facebook il nome dell’allora indagata in tal modo essendo condizionata nelle attività di individuazione fotografica poi compiute. A ciò si aggiunge che sono emerse forti discrasie in ordine alla descrizione dell’imputata tra quanto la persona offesa ha dichiarato agli inquirenti in epoca prossima ai fatti e quanto dalla stessa dichiarato in sede dibattimentale.
Ci si troverebbe quindi in presenza di una individuazione priva dei caratteri della certezza e la motivazione sul punto della Corte di merito non vi avrebbe dato risposta.
La Corte di appello sarebbe inoltre incorsa in un travisamento del materiale probatorio non tenendo conto del fatto che il Pubblico Ministero aveva originariamente avanzato richiesta di archiviazione del procedimento.
A ciò si aggiunge, sempre secondo parte ricorrente, che l’accertamento compiuto dal RAGIONE_SOCIALE è inutilizzabile in quanto non coperto dal decreto di proroga RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
Quanto poi all’individuazione del veicolo asseritamente in uso agli imputati non vi sarebbe prova certa per affermare che l’autovettura intestata alla COGNOME fosse condotta dalla stessa il giorno della rapina ed a ciò si aggiunge che i testimoni hanno fornito descrizioni contrastanti sul punto.
Infine, anche con riguardo all’analisi dei tabulati telefonici, rileva la difes della ricorrente che, da un lato non sono emersi contatti tra gli imputati il giorno della rapina e, dall’altro l’analisi ha portato ad escludere la presenza della COGNOME COGNOME Galliate il giorno dei fatti.
Anche in questo caso difetterebbe nella sentenza impugnata una motivazione sul punto.
2.1.2. Violazione degli artt. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., 81 cpv. 99 cod. pen. nella determinazione della pena irrogata all’imputata.
Lamenta sostanzialmente la difesa della ricorrente l’eccessività del trattamento sanzionatorio ed il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive sul punto contenute nell’atto di appello, tra le quali anche quella di “ritenere minus-valente la contestata recidiva rispetto alle contestate aggravanti”.
2.2. per l’NOME:
2.2.1. Violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazione alla mancata notifica degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen.
Lamenta la difesa del ricorrente che i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno erroneamente utilizzato – ritenendo che l’eccezione difensiva sul punto fosse tardiva – gli esiti degli accertamenti “irripetibili” dattiloscopici e biologici erano stati effettuati senza darne il prescritto avviso all’imputato ex art. 360 cod.
proc. pen. e che comunque detti accertamenti sono inutilizzabili in quanto compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
2.2.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ovvero, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai capi A (rapina) e B (lesioni volontarie) della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto attendibile la persona offesa dai reati e ciò ancorché l’individuazione fotografica operata dalla stessa non presenterebbe i gradi di sicurezza necessari per affermare il coinvolgimento degli imputati nei fatti-reato, anche tenuto conto che l’individuazione dell’COGNOME è avvenuta solo cinque mesi dopo gli eventi delittuosi.
A ciò si aggiunge che non sono stati rinvenuti in possesso dell’NOME i capi di abbigliamento indossati dai rapinatori, che gli occhiali indicati in sentenza sono di una marca comune e comunque sono stati rinvenuti a bordo di un veicolo diverso rispetto a quello asseritamente utilizzato dai rapinatori il giorno dei fatti che anche con riguardo allo spostamento dei veicoli ci si trova in presenza di meri elementi indiziari e non dirimenti. I Giudici di merito avrebbero quindi travisato la portata degli elementi sottoposti al loro vaglio.
2.2.3. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ovvero, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al capo C (ricettazione) della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Secondo la difesa del ricorrente la Corte di appello con motivazione acritica ed apparente ha ritenuto provato in modo inequivocabile la responsabilità dell’NOME anche per tale reato. Difetterebbe, infatti, la prova che l’autovettura di provenienza furtiva asseritamente utilizzata dai rapinatori per raggiungere il luogo dei fatti fosse quella rinvenuta nel parcheggio e che, comunque, il veicolo fosse nella disponibilità anche dell’imputato dato che non è stato visto salire sullo stesso che a bordo del mezzo non sono state rinvenute sue impronte dattiloscopiche.
2.2.4. Violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., ovvero, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Si duole, al riguardo, la difesa dell’eccessività del trattamento sanzionatorio evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare elementi
prospettati dalla difesa che avrebbero portato al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti ed al contenimento di detto trattamento sanzionatorio in prossimità dei limiti minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputata COGNOME di cui superiore paragrafo 2.1.1 e quelli nell’interesse dell’imputato COGNOME di cui ai superiori paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo sostanzialmente sovrapponibili critiche all’apparato motivazionale dei giudici di merito.
Detti motivi di ricorso sono tutti da ritenersi manifestamente infondati.
Va detto subito che sia la sentenza impugnata innanzi a questa Corte di legittimità, sia quella del Tribunale (che tra loro si integrano costituendo una c.d. “doppia conforme”) risultano congruamente motivate sotto tutti i profili dedotti dei ricorrenti.
Inoltre, le motivazioni adottate, non sono certo apparenti, né “manifestamente” illogiche e tantomeno contraddittorie e non denotano minimamente un travisamento degli elementi probatori analizzati.
Sul presupposto che le difese dei ricorrenti tentano – comprensibilmente – di sminuire la rilevanza di ogni singolo elemento riportato nella sentenza impugnata va ricordato fin da subito che «E anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l’omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nell parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. Sez. 4, sent. n. 45249 del 8/11/2012, Rv. 254274).
Nel caso in esame la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito attraverso la doverosa analisi “globale” del contesto probatorio ed indiziario ha portato ad una affermazione logica oltre che motivatamente espressa, del coinvolgimento di entrambi gli odierni ricorrenti nei fatti-reato in contestazione.
Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio d motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione
del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo dell motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudic del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Nel caso in esame i Giudici di appello hanno esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto RAGIONE_SOCIALE censure degli appellanti, sono giunti, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
Quanto agli specifici punti di ricorso deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
2.1. La Corte di appello ha fornito compiuta risposta alle eccezioni difensive nelle quali sotto diversi profili sopra riportati si dubitava dell’attendibilità d dichiarazioni ed in particolare RAGIONE_SOCIALE individuazioni effettuate dalla persona offesa.
Sul punto, sulla doverosa premessa che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilit decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191) è solo il caso di ricordare che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Rv. 257241) vizio, quest’ultimo, certamente non ravvisabile nel caso in esame.
2.2. Analoghe osservazioni circa la logicità e la piena tenuta del comparto motivazionale della sentenza impugnata debbono essere effettuate con riguardo agli altri elementi di doglianza dedotti dalle difese dei ricorrenti.
I Giudici di merito hanno, infatti, adeguatamente risposto a tutte le deduzioni difensive inerenti agli spostamenti e all’uso dei veicoli (uno dei quali quello di cui al capo C della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni) da parte degli odierni imputati, alla luce di quanto emerso dall’analisi RAGIONE_SOCIALE registrazioni operate dalle telecamere di videosorveglianza e dall’analisi dei tabulati telefonici correttamente collegando tra loro tutti i predetti elementi ivi compresi anche quelli di natura meramente indiziaria che hanno corroborato gli elementi probatori già altrimenti raccolti.
2.3. Quanto, poi, agli accertamenti biologici e dattiloscopici in relazione ai quali vertono i motivi di ricorso sotto i diversi profili del difetto di avviso ex 360 cod. proc. pen. o, comunque, di inutilizzabilità a causa del loro compimento dopo la conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, deve rilevarsi che la Corte di merito vi ha dato una adeguata risposta (v. pagg. 15-17 della sentenza impugnata).
La questione non merita comunque ulteriore approfondimento in questa sede atteso che gli stessi giudici di merito hanno rilevato che gli esiti di det accertamenti «presentano scarsa rilevanza ai fini del decidere».
Su detta affermazione ritiene l’odierno Collegio di concordare atteso che anche l’eventuale eliminazione dal contesto probatorio di tali elementi non risulta tale, alla luce degli altri elementi probatori evidenziati – in particolare del contenut RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e RAGIONE_SOCIALE individuazioni effettuate dalla persona offesa che di per sé sarebbero comunque sufficienti ad affermare la penale responsabilità degli imputati – da indebolire la tenuta della sentenza di condanna.
Non è quindi rilevabile alcun elemento di nullità tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata.
2.4. Irrilevante è, infine, il fatto che nella fase originaria RAGIONE_SOCIALE indag preliminari era stata avanzata richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti degli odierni imputati in quanto ciò che conta in questa sede sono gli elementi probatori raccolti ed utilizzati in sede di giudizio.
3. Anche i motivi di ricorso di cui ai superiori paragrafi 2.1.2 e 2.2.4 formulati nell’interesse degli imputati, vertenti sul mancato riconoscimento agli stessi RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio riservato alla COGNOME e all’COGNOME sono meritevoli di trattazione congiunta devono essere ritenuti manifestamente infondati.
La Corte territoriale (v. pag. 24 della sentenza impugnata), sia in relazione al mancato riconoscimento agli imputati RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, sia in relazione al trattamento sanzionatorio, ha sottolineato non solo la rilevanza dei precedenti penali degli imputati dai quali emerge la loro pericolosità sociale ma anche la complessiva gravità oggettiva e soggettiva della rapina desumibile dalle modalità altamente organizzate e professionali con le quali è stata realizzata.
In punto di mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che, «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549) con la conseguenza che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione di dette attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni ostative alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze, ritenute di preponderante rilievo.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio va solo doverosamente ricordato che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazion della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 22 maggio 2024.