Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14410 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 7 settembre 2023, del Giudice di Pace di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile costituita, che h depositato conclusioni scritte alle quali si è riportata; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, che, riportandosi alla memoria difensiva depositata il 23 gennaio 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna sentenza con la quale il Giudice di Pace, ritenendo insussistente il fatto conte ha assolto NOME COGNOME dal reato di minaccia ascrittogli in rubrica.
Il ricorso si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale deduce che il Giudice di Pace avrebbe ritenuto le frasi pronunciate prive di vale probatoria alla luce di un dato istruttorio che, invece, con particolare rife al momento in cui tali frasi furono pronunciate, darebbe conto del contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Giudice di pace ha ritenuto che le frasi pronunciate dal COGNOME foss tutte prive di valenza intimidatoria. In parte perché ìntrinsecamente tali (d la dott.ssa COGNOME corrotta) e, per la residua parte (che l’avrebbe aspettata fuori), perché, in ragione del contesto fattuale all’interno del quale è profferita (quando il COGNOME già sapeva dell’arrivo dei Carabinieri), sareb significative dell’intento di voler “chiarire fuori”, anche alle Forze dell’ quanto accaduto.
A fronte di ciò, il AVV_NOTAIO ricorrente si limita a prospettare solo una d valutazione delle risultanze probatorie, non considerando che il giudizio s rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, la valutazione dei contrasti test o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti rientr attribuzioni riservate al giudice di merito, il cui provvedimento è sindacabi sede di legittimità, solo sotto il profilo della congruità e logicità della moti
Ebbene, per quanto si è detto, la motivazione è logica e coerente con il d processuale e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.
D’altronde, l’eventuale travisamento, anche per omissione, evocat nell’articolazione del ricorso, avrebbe presupposto l’esatta indicazione della travisata, la valutazione della sua decisività e la produzione della stessa. Da radicalmente omessi.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 30 gennaio 2024
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