Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Courgnè il 10/07/1987
avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato generale, NOME
COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato parzialmente la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in data 2 novembre 2023, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa, in relazione ai reati ascritti a NOME COGNOME in concorso con NOME COGNOME (giudicato separatamente), di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975; art. 7, in relazione agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967 così parzialmente riqualificati i reati di cui capo 1); art. 2 legge del 1967 n. 895 (capo 2).
La Corte di appello ha riqualificato la condotta ascritta all’imputato al capo 2), con rideterminazione della pena in anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2400 di multa, confermando, nel resto, le statuizioni della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza indicata l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando, attraverso i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. p tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 23 legge n. 110 del 1975 e 2, legge n. 895 del 1967, nonché vizio di motivazione.
Si assume che la motivazione non offre giustificazione valida in ordine alla responsabilità dell’imputato, in quanto quella resa non si ispira ai principi giurisprudenziali in tema di valutazione probatoria, secondo la regola di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., principi che il ricorrente illustra, in via generale, richiamando precedenti di legittimità.
Ancora, si rileva che le sentenze di merito avrebbero “stravolto” il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ritenuto realizzato il reato per facta concludentia, con una motivazione viziata da contraddittorietà e travisamento della prova, peraltro richiamando, i Giudici di appello, le valutazioni svolte dal giudice di primo grado, giungendo a una ricostruzione della condotta che non corrisponde ai fatti accertati e valutando i medesimi non in termini di ragionevolezza, ma con salti logici e contraddizioni.
A parere del ricorrente, le armi trovate in possesso del concorrente nel reato COGNOME sono diverse, per calibro e marca, da quelle indicate nelle intercettazioni e anche “la cancellazione” della matricola è diversa.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27 Cost., 125, 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di merito non avrebbe valutato compiutamente i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., in ordine al ruolo marginale rivestito da COGNOME e all’assenza di precedenti penali a suo carico.
La concessione delle attenuanti generiche avrebbe consentito di mitigare l’entità della pena, in ossequio anche al disposto dell’art. 27 Cost.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 del codice di rito, sia in relazione alla quantificazione della pena base, sia in relazione all’esplicitazione dell’entità degli aumenti operati ex art. 81 cod. pen.
Il ricorrente, in particolare, richiama l’aumento di pena per il reato satellite ( citata Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 COGNOME, Rv. 282269).
L’Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi degli artt. 614, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d. I. 29 giugno 2024, n. 89 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di richiesta di trattazione in pubblica udienza nel termine di legge, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e comunque, inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
La censura è generica e assertiva e non si confronta, attaccandole specificamente, con le argomentazioni puntuali, in fatto e in diritto, di cui alla motivazione del giudice di appello (cfr. p. 3 e ss.).
Va rilevato, peraltro, che in caso di cd. doppia conforme, ben può il giudice di secondo grado, quanto alla ricostruzione del fatto, richiamare le fonti di prova e la descrizione dell’accaduto offerta dal primo giudice, riportandosi al contenuto della prima sentenza, ai fini di rispondere, poi, alle censure svolte con il gravame.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene, infatti, che, in tal caso, motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione; tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità
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(Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615).
In ogni caso, la Corte di appello dà atto della certa riferibilità all’imputato del armi di cui ai capi di imputazione, desumendola, con ragionamento immune da illogicità manifesta, dalla conversazione n. 542, individuata anche dal Giudice per le indagini preliminari come quella nella quale i conversanti fanno riferimento all’odierno imputato.
In particolare, la Corte di appello evidenzia che NOME COGNOME fa esplicita indicazione di diverse armi detenute da COGNOME, una pistola cal. 9 e una pistola Tanfoglio.
Inoltre, la Corte di appello dà atto di un ascolto diretto dell’audio della conversazione dal quale si è evinto che, al minuto 1:04, COGNOME parla in dialetto (davi una lager e davi una tanfoglio -ha 1 9 lager e un Tanfoglio), comunque riferendosi a distinte armi detenute da COGNOME, diversamente dall’interpretazione difensiva, nel senso del possesso di un’unica arma.
Ancora, i provvedimenti di merito fanno riferimento al prosieguo della conversazione dalla quale si evince che si parla di un mitra riferito a COGNOME e a un’ulteriore arma dallo stesso detenuta.
Dunque, si tratta di distinte, diverse armi detenute e portate in luogo pubblico da Perre.
Infine, la sentenza dà conto dell’esito della perquisizione, svolta il 23 ottobre 2021, a carico del concorrente nei reati NOME COGNOME indicato nella conversazione come soggetto che era custode materiale delle armi, dove era stata rinvenuta una pistola calibro 9×21, con matricola abrasa, e si precisa che questa presentava modalità di abrasione risultate conformi a quelle descritte nella conversazione intercettata.
Ciò posto, deve essere osservato che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
La motivazione svolta dalla Corte territoriale (cfr. p. 6) è esauriente e ineccepibile, in quanto fa riferimento alla tipologia dei reati oggetto della condanna, alla particolare gravità dei fatti, desunta dalla pluralità delle armi detenute e al fatt che una di queste avesse matricola abrasa.
Si tratta di circostanze che, pacificamente, per la giurisprudenza di legittimità possono essere poste a base della motivazione inerente al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla giustificazione dell’entità della pena irrogata.
In tal senso, infatti, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258410; conf. Rv. 211582) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264378; conf. Rv. 257425; Rv. 258011) trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.
Invero, la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n.23055 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256172).
1.3.11 terzo motivo è inammissibile.
La motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 7) precisa che la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale è, comunque, inferiore al range medio ed è giustificata dalla molteplicità delle armi detenute e portate in luogo pubblico, dalla varietà delle stesse, dal loro stato di conservazione, dall’efficienza e potenzialità offensiva di queste, dalla peculiarità della condotta consistita anche nell’offrire le armi detenute a terzi soggetti.
Inoltre, quanto all’entità degli aumenti per la continuazione questi sono quantificati in parti uguali per ciascuno dei reati riuniti dalla continuazione reputando gli aumenti operati dal primo giudice comunque contenuti, congrui e proporzionati alla gravità dei singoli reati satellite. La motivazione, dunque, appare sufficiente tenuto conto della entità non eccessiva degli incrementi, tale da condurre la pena base di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 2600 di multa, a quella di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3600 di multa, per la continuazione sia interna al capo 1, sia relativa al reato riqualificato di cui al cap 2).
Deriva da quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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