Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARACALAGONIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appell Cagliari ha confermato NOME del 09/12/2021 della Corte di assise della medesima città, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile:
del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 1, in relazione all’art. 61 n. 2, 57 relazione all’art. 61 n. 1, cod. pen., per aver cagionato volontariamente la m di NOME COGNOME, esplodendogli contro, da distanza ravvicinata, due colpi pistola che Io attingevano al capo;
del delitto di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1 e n. 3-quinquies cod. pen. perché, al fine di trarne ingiusto profitto, con violenza consi nell’esplodergli contro i colpi di pistola di cui sopra, si impossessava del port di NOME COGNOME, contenente una somma di denaro imprecisata e, comunque, non superiore a qualche centinaio di euro (fatto commesso con l’aggravante dell’uso GLYPH dell’arma GLYPH e GLYPH della GLYPH commissione GLYPH in GLYPH danno GLYPH di GLYPH soggetto ultrasessantacinquenne);
del delitto di cui agli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, come modif dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, per aver portato in l pubblico una pistola TARGA_VEICOLO
e per l’effetto – riconosciuto il vincolo della continuazione, esclusa la cont premeditazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e computate le stesse secondo il criterio dell’equivalenza, rispetto alle residue aggravant aveva condannato alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione, oltre che pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; con applicazione delle pene accessorie dell’interdizione perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante il tempo di espia della pena; con sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della li vigilata per il periodo di anni tre; con confisca della pistola e delle munizi sequestro; con condanna al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti c NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, danni da liquidarsi separato giudizio e con riconoscimento di una provvisionale dell’importo di eur 24.350,00 in favore di ciascuna di esse.
Attenendosi alla ricostruzione di carattere storico e oggettivo compiuta d Giudici di merito, trattasi di un fatto omicidiario posto in essere medi l’esplosione di due colpi di pistola, al fine di eseguire la rapina del portafogl vittima (quest’ultima aveva appena vinto la somma di cinquec:ento euro, con i gioco denominato gratta e vinci, all’interno di un bar); sono altresì contestate le fattispecie criminose della detenzione e del porto di arma da fuoco. Second quanto emerge dalle riprese versate in atti, la vittima, NOME COGNOME
l’imputato, NOME COGNOME, si sono incontrati presso il bar “RAGIONE_SOCIALE“, la il COGNOME era giunto intorno alle ore 07.45, per andare poi via alle 08. telecamera installata all’interno di tale esercizio commerciale, inoltre, ha rip COGNOME in fila alla cassa, in attesa di pagare il proprio conto e, alle sue COGNOME che ne osservava i movimenti, portandosi ripetutamente a lato dello stesso. I due poi si sono intrattenuti a parlare tra loro per circa trenta mi rispettive autovetture, in seguito, hanno marciato insieme fino a pochi min prima dell’omicidio. I due veicoli sono stati immortalati dalle vicleocamere, men percorrevano una strada che NOME non era solito utilizzare, in un punto ubic a circa settecento metri dal luogo in cui sarebbe poi avvenuto il ritrovamento cadavere.
Sul tema dell’alibi, le sentenze di merito sottolineano la falsità ricostruzione resa dal COGNOME: le riprese estrapolate dalle videocamere instal in paese, infatti, lo hanno smentito, laddove ha affermato di ess immediatamente diretto verso una certa sala biliardo. Ancora i Giudici di meri evidenziano, invece, come egli risulti assente dalle immagini fornite d telecamere suddette, sin da pochi minuti prima dell’omicidio, per poi ricompari pochi minuti dopo tale orario, in un punto compatibile con la sua presenza luogo del delitto. L’imputato, inoltre, ha reso una dichiarazione mendace anche altri particolari e, in particolare, con riferimento alla circostanza di avere del delitto solo nella tarda mattinata.
Una volta effettuata la perquisizione domiciliare nei confronti dell’imputa vennero ritrovate due pistole e delle munizioni, poi dimostratesi compatibili l’omicidio. Gli esami balistici dimostrano sia che la pistola sequestrata a NOME NOME che ha sparato alla vittima, sia che i due proiettili rinvenuti, nel cran vittima, sono del tutto compatibili con i quattro proiettili sequestrati all dell’abitazione dell’imputato; trattasi di elementi probatori poi pienam sovrapponibili agli esiti della perizia disposta in dibattimento.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i li strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. at proc. pen.; viene impugnata – oltre alla sentenza di cui sopra – anche l’ordin reiettiva della richiesta di parziale rinnovazione delta perizia balistica, pron in data 23/09/2022 dalla Corte di assise di appello di Cagliari.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 125 comm e 229 comma 2 cod. proc. pen. Dopo i primi due incontri – tenuti rispettivamen nei giorni 13/07/2021 e 11/08/2021 – nei quali si era articolata la prima fas
lavoro peritale, il consulente di parte e la difesa non hanno ricevuto alcun a circa la data fissata per il prosieguo delle operazioni peritali; risulta viol modo, il disposto dell’art. 229 comma 2 cod. proc. pen. La Corte territor facendo proprie le argomentazioni spese dalla Corte di primo grado, sottolineato come il consulente della difesa avesse acconsentito alla prosecuz delle operazioni in sua assenza; l’assenza di successive comunicazioni, pertanto, non integrerebbe alcuna nullità, dato che il consulente era stato regolarm posto nelle condizioni di partecipare alle operazioni stesse. La Corte distre non ha spiegato, però, la ragione degli avvisi dati, nelle precedenti occasi consulenti; risultano insomma violati i diritti della difesa, che postulan consulenti tecnici di quest’ultima siano messi sempre nelle condizion partecipare alle operazioni peritali e interloquire in ordine allo svolgiment stesse.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 6 comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed e applicazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 546, comma 1 lett. cod. proc. pen., nonché insufficienza e illogicità della motivazione. Il risulta perizia balistica depone per l’esistenza di una perfetta coincidenza, fra i fra delle ogive sequestrate in sede autoptica e le quattro munizioni calibro rinvenute all’interno dell’abitazione dell’imputato. Non si tiene conto, però notevole deformazione subita dal proiettile rinvenuto intero, così come dell’ che si presentava spezzato in due frammenti, ritrovato nel corpo della vittima Corte ha tralasciato il dato afferente al minor diametro delle cartucce seques rispetto a quello della canna della pistola, asseritamente utilizzata perpetrazione del delitto. Non vi è risposta alle censure difensive, concerne stato d’uso dell’arma. Non si è neanche data una risposta logica all’ult osservazione formulata dalla difesa, che aveva evidenziato come – nel corso colloqui effettuati in carcere e oggetto di intercettazione ambientale – NOME NOME ansioso di conoscere l’esito della perizia, in vista della au affermazione della propria estraneità ai fatti; se invece fosse stato colpevo avrebbe dovuto esternare timori, legati all’esito della perizia stessa, o sarebbe astenuto dal formulare commenti. Non è stato logicamente spiegata l ragione per la quale NOME, soggetto sicuramente conoscitore delle armi, pos aver atteso ben diciannove giorni (ossia, il tempo intercorso fra il l’esecuzione della perquisizione domiciliare), senza avvertire la necessità di disfarsi della pistola che si ritiene esser stata adoperata per commettere l’omicidio. Non è stata fornita una coerente spiegazione, inoltre, riguardo ai movimenti dell’imputato, ripresi dalla videocamera installata all’interno del bar “RAGIONE_SOCIALE Tali movimenti sono stati considerati, dalla Corte territoriale, indicativi del fa
che COGNOME cercasse di vedere cosa COGNOME COGNOME fra le mani; in quest’ot però, risultano incongrui sia i ripetuti spostamenti compiuti dall’imputato di alla vittima, sia la scelta di piazzarsi dietro questa. L’alibi proposto dall inoltre, non è falso, bensì solo fallito: trattasi infatti di un soggetto anziano, che trascorre le sue giornate sostanzialmente vagando da un locale all’altro, p appariva del tutto inesigibile che egli potesse ricordare, con la dovuta prec dove si trovasse e cosa facesse il giorno del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, co 1 lett. b) cod. proc. pen., in ragione della erronea applicazione dell’ar cod. pen. Sostiene la difesa l’avvenuta abrogazione implicita dell’aggra teleologica, all’esito delle modifiche operate, sul testo dell’art. 81 cod. decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla le giugno 1974, n. 220.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Per ciò che alla dedotta nullità della perizia per violazione del contraddittorio, il ri dialoga con il provvedimento impugnato, laddove si afferma che il consulente de difesa – regolarmente edotto – aveva autorizzato la prosecuzione delle operaz peritali in sua assenza. Non si è verificata, quindi, alcuna lesione delle r disciplinano il contraddittorio tecnico, né del diritto di difesa. Parimenti si rivelano le doglianze attinenti alla valutazione probatoria della prova sci atteso che il ricorso si esaurisce in una mera critica alle relative valutazio individuare travisamenti o altri vizi tutelabili in sede di legittimità. È infine, la doglianza in ordine alla pretesa incompatibilità, tra il riconoscimen continuazione e l’aggravante del nesso teleologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Per ciò che attiene al primo motivo, è un dato acquisito agli atti pacificamente affermato anche nel ricorso – che i consulenti delle parti sian entrambi presenti, al momento dell’inizio delle operazioni peritali, 13/07/2021. Tali operazioni sono proseguite il giorno 11/08/2.021, allorquando presente il consulente del Pubblico ministero, ma non quello della dife difensore, però, aveva previamente dato il proprio assenso alla prosecuzione operazioni, pure in sua assenza. Lamenta la difesa l’omesso avviso al pr consulente, della data fissata per il prosieguo delle operazioni, successiv all’incontro tenutosi il giorno 11/08/2021.
2.1. In tema di perizia, il diritto riconosciuto ai difensori ed ai co tecnici di parte, di ricevere notizia in ordine al giorno, all’ora e al luogo lo svolgimento delle operazioni peritali, in vista della possibilità di presen stesse, deve però ritenersi soddisfatto attraverso la sola comunicazione att al momento iniziale delle operazioni stesse. Non può ipotizzarsi, quindi, a nullità laddove – una volta che sia stato regolarmente trasmesso l’avviso, in all’avvio delle operazioni peritali – non vengano effettuate ulteriori comunic relativamente al giorno e all’ora fissati, per l’eventuale prosieguo delle ope grava in tal caso sui difensori, infatti, lo specifico onere di pro informazioni occorrenti. L’obbligo di dare notizia, senza l’adozione di for alcuna, dell’eventuale prosieguo in altro giorno delle operazioni peritali, p è sancito dall’art. 229, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente con riferi alle parti presenti al momento iniziale di tali attività; non è integrata alcu pertanto, nel caso in cui tale comunicazione non venga inoltrata a soggetti c tale momento, non erano presenti (Sez. 4, n. 18484 del 18/04/2008, Bai Rv. 240176; Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319; Sez. 5, 36152 del 20/04/2019, Barone, Rv. 277529).
2.2. Questi essendo ì principi che governano la materia, non vi è chi rilevi come alcuna nullità possa ipotizzarsi, nella concreta vicenda ora sot al vaglio di questo Collegio. Secondo quanto chiarito dalla Corte di primo g nell’ordinanza del 18/11/2021 – con affermazione condivisa dalla Corte di as di appello e, infine, non aggredita dalla doglianza difensiva – gli avvisi in momento iniziale delle operazioni peritali erano stati regolarmente rimessi parti; tanto che, in data 13/07/2021, queste ultime furono tutte present rispettivi consulenti tecnici. La data del 11/08/2021, fissata per il prosie attività, era nota a tutti ma, in tale data, non furono presenti né la di consulente della stessa. La Corte afferma esser stato espresso, dalla di consenso alla prosecuzione dei lavori, nonostante la propria assenza.
Il dato di fatto oggettivo e veramente dirimente, però, è rappresentat fatto che né la difesa, né il consulente tecnico di questa – sebbene regola edotti – furono presenti alle operazioni svoltesi in data 11/08/2021; comunicazione doveva esser loro rimessa, pertanto, in vista di un rinvio ad giorno delle operazioni peritali.
2.3. Le deduzioni difensive, del resto, sono sul punto forteme aspecifiche, limitandosi esse a censurare apoditticamente l’iter procedurale sopra descritto, senza però riuscire a oltrepassare lo stadio della mera critica a il motivo, quindi, deve essere ritenuto inammissibile.
Il secondo motivo – articolato in una pluralità di censure, anc eterogenea natura – è incentrato, in primo luogo, sulla critica agli esiti a pervenuta la perizia balistica, puntando, correlativamente, ad aggredire la va dimostrativa a questa riconnessa ad opera dei Giudici di merito.
3.1. Deve essere preliminarmente ricordato che la prova scientific connotata – di per sé – da un ragionevole “affidamento” da parte del giudic rispetto alla bontà del metodo impiegato, nonché con riferimento all’esperien indipendenza, da riconoscere al soggetto cui viene conferito l’incarico, l’eventuale emersione di elementi di «seria confutazione» (anche essi promana da soggetto dotato di analoghe competenze), circa le teorie espresse metodologie impiegate (in chiave di possibile sgretolamento della saldezza risultati raggiunti). Compito del giudice risulta essere, allora, quello di in il valore delle obiezioni – ove formulate – in rapporto ad un criterio di atte scientifica delle obiezioni medesime, all’interno di un quadro di verifica in alla aderenza – o meno – delle opinioni espresse da periti o consulenti al comp dei dati istruttori; operazione, quest’ultima, che resta di esclusivo dell’organo giudicante (stante l’ovvio limite settoriale dell’apporto scienti non può sostituirsi alla valutazione globale dei fatti emersi nel corso del istruttoria). In tal senso, è stato più volte ribadito da questa Corte come di valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti t giudice dì merito possa fare legittimamente propria l’una piuttosto che l’al scientifica, purché offra una congrua e motivata ragione, circa la scelta eff e dimostri di essersi soffermato sulla tesi – o sulle tesi – che ha credu dover seguire. Entro questi limiti, peraltro, non rappresenta vizio motivazione, ipso facto, l’omesso esame critico di ogni minimo passaggio di una relazione tecnica disattesa, in quanto la valutazione delle emergenze proces è affidata al potere discrezionale del giudice di merito; quest’ultimo, per ad compiutamente all’onere motivazionale, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o ad ampio ragg comunque deducibili, bensì limitarsi a enunciare, in modo adeguato e logico, argomenti che si sono resi determinanti, nel percorso formativo del convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il giudizio formulato diviene incensurabile in sede di legittimità (quanto ai confi sindacato di legittimità, si veda, fra tante, Sez. 5, n. 6754 del 07/10/20 2015, C., Rv. 262722, a mente della quale: «In tema di prova scientific Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta si ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodol Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che rigu preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabil informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il g legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti d consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in s legittimità, se congruamente motivato»).
In forza di tali regole esegetiche, devono reputarsi del tutto infond critiche mosse dalla difesa, rispetto alla valutazione operata dalla territoriale, in ordine ai risultati forniti dalla perizia in atti. Tale espressa con un apparato argomentativo ampio, coerente e puntuale, si incentrata – dialogando anche, in maniera specifica e dettagliata, osservazioni formulate dalla difesa mediante gravame – sui diversi asp problematici tratteggiati dagli approfondimenti tecnici; tali profili essenzialmente:
sulla mancata incidenza, in punto di attendibilità degli esami micro-comparat della deformazione dei proiettili estratti dalla teca cranica della vittima e in sede autoptica;
sullo stato di uso dell’arma caduta in sequestro;
sulla valenza da riconnettere al supporto fotografico, in materia di comparaz balistica.
All’esito di tale attenta analisi, la Corte territoriale ha condiviso i formulato dai Giudici di primo grado, circa il fatto che il revolver calibro TARGA_VEICOLO marca Tanfoglio, atto ad esplodere anche cartucce calibro TARGA_VEICOLO, rinvenuto n disponibilità dell’imputato, sia inequivocabilmente l’arma utilizzata commissione dell’omicidio di NOME COGNOME.
3.2. Si sostiene poi, dalla difesa, il travisamento della prova rappres dai filmati uniti all’incarto processuale, dai quali si evincerebbe come il NOME durante la permanenza in fila alla cassa del bar “Il RAGIONE_SOCIALE” – non abb guardato dentro il portafoglio di COGNOME (testualmente, la doglianza è pres come vizio di “travisamento di talune risultanze processuali da un l dell’omessa valutazione di circostanze essenziali per una corretta decisione”
3.2.1. Giova allora precisare che – a seguito delle modifiche dell’art comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti all’intervento dell’art. 8 de 20 febbraio 2006, n. 46 – non è consentito dedurre dinanzi alla Corte di cassa il “travisamento del fatto”; ciò in ragione della preclusione, per il g legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze proces NOME compiuta nei precedenti gradi di merito. È consentito, al contrario, d il vizio cd. di “travisamento della prova”. Tale patologia della decisione giud come noto, rientra nell’alveo dei casi di distonia dell’apparato motivazi
rispetto al patrimonio conoscitivo processuale. I vizi della motivazione sussum in tale vizio possono essere così brevemente delineati:
la omessa considerazione di una prova decisiva, così realizzandosi il travisamento per omissione;
l’utilizzazione, a fini decisionali, di un elemento probatorio in forza del ricostruzione del relativo elemento “significante”, così realizzandosi travisamento delle risultanze probatorie;
l’utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, realizzandosi il cd. travisamento per invenzione (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2 COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 256287; Sez. 3, n. 18521 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, R 283370, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazion vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica de trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rile e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distors termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpret merito dell’elemento di prova»).
3.2.2. Nessuna forma di travisamento è ravvisabile, invece, nell’or argomentativo della decisione avversata. La Corte distrettuale, infatti, an l’accadimento della sua stretta manifestazione fenomenica, sottolinea anzitutto come il filmato mostri l’imputato posizionarsi alle spalle della v mentre quest’ultima saldava il conto alla cassa; l’ulteriore elemento visiva acclarato – sempre secondo i Giudici di merito – è rappresentato dal fatto NOME si sia spostato, più volte, di fianco al COGNOME. La motivazion provvedimento impugnato – contrariamente all’assunto posto a fondamento del ricorso – non evita assolutamente il dialogo con le obiezioni difensive, all anzi controbatte con deduzioni dotate di ferrea consequenzialità, oltre che pr qualsivoglia forma di incoerenza, logica o intratestuale. Circa il fatto ogg che l’imputato si sia portato accanto alla vittima – proprio mentre ques intenta a pagare dinanzi alla cassa – sostiene la Corte territoriale, dunq sussistere spiegazione alternativa altrettanto sostenibile, rispetto alla tes intendesse controllare il contenuto del portafogli del NOME. E anche ladd proprio a tutto voler concedere – si volessero ricondurre tali movimenti asserita incapacità del COGNOME di star fermo, ciò finirebbe logicamente avvalorare proprio la conclusione sussunta nell’impianto accusatorio, ossi l’imputato fosse agitato in vista del gesto delittuoso che si accingeva a
essere. A fronte di tali argomentazioni – di ineccepibile valenza inferenziale eccezioni propugnate dalla difesa si appalesano generiche e merament reiterative.
3.3. Vi sono poi le ulteriori osservazioni critiche contenute nel medes motivo, a mezzo delle quali la difesa taccia di illogicità due profili, bre sintetizzabili come segue:
si evidenzia come – nel corso dei colloqui effettuati in carcere e ogge intercettazione ambientale – l’imputato apparisse ansioso di venire a conosc degli esiti della perizia;
ci si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto possibile che il COGNOMECOGNOME s buon conoscitore delle armi, abbia fatto incongruamente trascorrere addirit diciannove giorni (sarebbe a dire, il lasso di tempo che separa il fatto omic dall’effettuazione della perquisizione domiciliare), senza premurarsi di d della pistola, poi individuata quale arma del delitto.
Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di censure interamente ve in fatto. Si deve rammentare, allora, come li compito del giudice di legittimi consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a NOME compiut giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se a fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente ri alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determ conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clark 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv 235507; Sez. 6, n. 4720 dei 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 dei 18/11/2016, dep. 201 La Gumina, Rv 269217). Dall’affermazione di questo principio, ormai costante n panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai po della Corte di cassazione, nell’ambito del controllo della motivazion provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, i ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacch attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguar giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo seguito da tale accertando se quest’ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragi che lo hanno condotto ad emettere la decisione. Facendo applicazione di principi di diritto, la critica difensiva si rivela di carattere fattuale e c in definitiva, non idonea a disarticolare la solida e coerente struttura motiva che sorregge la impugnata decisione.
3.4. L’ultimo segmento della doglianza, infine, punta a sostenere la na non falsa, bensì solo mancata, del proposto alibi, in quanto questo sarebbe affetto
solo da imprecisioni in ordine agli spostamenti effettuati, che la difesa afferma essere inevitabili in ragione dell’avanzata età dell’imputato.
3.4.1 Sotto il profilo sistematico e concettuale, le spiegazioni addotte, a propria discolpa, dagli indagati o imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall’intero contesto. Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, ne valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimonio probatorio disponibile, dunque, si compone anche delle dichiarazioni rese dall’imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell’assunzione della decision finale, eventuali dichiarazioni offerte dall’imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi; scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall’ordinamento. Condotte quali il silenzio, o anche l’ostinata ed inverosimile negazione, infatti rientrano pur sempre nell’esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un’accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall’imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad u materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività. In quest’ottica l’assenza d spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l’alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l’alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l’alibi fasullo, palesemente mendace. L’alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi mediante astuta macchinazione – all’accertamento della verità. La differenza di
fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell’accusato dimostrare la propria innocenza; un alibi fasullo o costruito al contrario – ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astra idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza – si potrà inserire titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (l’insegnament di legittimità è, in tale materia, risalente e del tutto consolidato, pe bastevole richiamare il dictum di Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191231).
3.4.2. Nel caso di specie, già la sentenza di primo grado aveva sottolin come il COGNOME avesse, nel corso delle varie dichiarazioni rese, maldestrame affastellato alla bisogna successive versioni, nel palese tentativo di collocarsi concomitanza temporale con il fatto omicidìario de quo in luogo distante e, quindi, inconciliabile con la perpetrazione dello stesso. Un tentativo po essere, ad opera dell’imputato, semplicemente inventando fatti e circostanze Corte distrettuale ha seguito la medesima direttrice valutativa, adottand motivazione puntuale e coerente, nonché priva del benché minimo spunto di contraddittorietà. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno spiegato l’imputato abbia deliberatamente – e in modo molto rilevante – alterato l’ora suo arrivo presso il circolo “RAGIONE_SOCIALE“, in contrasto sia con le risulta filmati, sia con il ricordo del gestore del locale stesso; il tutto, second territoriale, al chiaro fine di collocarsi altrove, rispetto al luogo di co dell’omicidio. Inconcludente viene considerata – nella sentenza impugnata giustificazione difensiva imperniata sul preteso obnubilamento della memor dovuto all’età avanzata del COGNOME; un offuscamento del ricordo, ormai divenu evanescente, che rappresenterebbe – in ipotesi difensiva – la sola scaturi NOME che sarebbe da valutare alla stregua di una mera imprecisione. argomentazioni che, anche sul punto, appaiono coerenti e lineari, la C territoriale ricorda invece come l’imputato abbia reso, in ben due occasioni di e a breve distanza dall’omicidio, dichiarazioni tra loro perfett sovrapponibili; circostanza che vale quale inoppugnabile dimostrazione de saldezza dei ricordi, oltre che della perfetta consapevolezza del significato portata delle proprie affermazioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve essere infine disattesa, in quanto inammissibile, anche la dogli inerente all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n pen., originata dalla sostenuta incompatibilità di tale forma di manifestazio reato, rispetto all’istituto della continuazione. Questa Corte – con orien risalente, ma mai rivisitato e al quale questo Collegio intende dare continui
già avuto modo di chiarire che «non sussiste incompatibilità logico-giuridica continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo d continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune program criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il p preordinato; e se è vero che normalmente il nesso teleologic:o è sintomo anche identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo continuazione implichi o contenga in sé il nesso teleologico, che, invero, ben mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continua può sostenersi che l’incompatibilità deriverebbe dall’impossibilità che un i ispirato al “favor rei”, come la continuazione, possa, al contempo, funge causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effet consegua non già all’affermazione del vincolo della continuazione be all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. nessun modo contenuta od implicita nell’identità della matrice ideativa dei reati teleologicamente connessi» (Sez. 1, n. 3442 del 06/03/1996, Laezza, 204326). E infatti, l’aggravante de qua è espressione di un coefficiente psicologico diverso, rispetto a quello emergente in tema di continuazione. Nonostante l’u dato che accomuna i due istituti, ossia il fatto che entrambi incida trattamento sanzionatorio, essi rispondono a ragioni che sono, tra radicalmente difformi: l’uno esprime, infatti, la maggiore capacità delinquenz mentre l’altro si colloca nell’ottica del favor rei. E quindi, “mentre il nesso teleologico aggrava il reato per la maggiore intensità del dolo e la mag pericolosità di chi commette il crimine, il vincolo della continuazione, invece funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale” (Sez. 5, 10508 del 27/09/1995, Iaquinta, Rv. 202499; nello stesso sens Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273117; Sez. 2, 48317 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 230427; Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004 COGNOME, Rv. 230188). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per riten il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissib conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000 L’imputato, infine, dovrà rifondere le spese sostenute nel presente gra giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME (tal vengono quantificate nella somma complessiva di euro seimila, oltre accessori
legge), oltre che NOME COGNOME (trattandosi di persona ammessa al patrocin spese dello Stato, la misura di tali spese sarà liquidata, in questo caso, dal di assise di appello di Cagliari, mediante separato decreto di pagamento, ai degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con pagamento in favore de Stato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME NOME COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 6.000, ol accessori di legge, nonché dalla parte civile COGNOME NOME, ammessa al patroc a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.