Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH 1 Q.cc..”3!..e GLYPH C.-0,t11-0
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Trattazione scritta.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 26 aprile 2023 la Corte di Appello di Catanzaro h riformato la decisione di primo grado, assolvendo COGNOME NOME dal reato d detenzione e porto di un’arma comune da sparo (capo e della originaria imputazione).
1.1 La decisione di primo grado risulta emessa dal Tribunale di Catanzaro in da 11 giugno 2018.
Il giudice di primo grado ricostruisce i fatti avvenuti in data :3 gennaio 20 modi che seguono.
Pacifico è il fatto che il COGNOME venne causalmente fermato in strada perché fe in più punti del corpo da colpi di arma da fuoco. Le immediate indagi consentirono di comprendere che si era verificata una disc:ussione nei pre dell’abitazione di tal COGNOME NOME (risultato anch’egli ferito ad un piede), di nazionalità marocchina.
Secondo il primo giudice dall’analisi di immagini riprese da un sistema videosorveglianza è possibile comprendere che : a) il COGNOME, in attesa dell’arrivo dell’ COGNOME avrebbe poggiato l’arma su un muretto adiacente il cancello de abitazione; b) di detta arma si sarebbe impossessato il suo antagonista avrebbe utilizzata verso il COGNOME; c) COGNOME non sarebbe stato ferito dur l’azione.
La Corte di secondo grado, come si è detto in premessa, ha accolto la doglian difensiva sollevata nei motivi di appello. Secondo la prospettazione difens l’oggetto che il COGNOME ebbe a poggiare sul muretto non era un’arma ) ma il proprio telefono cellulare (su richiesta dello stesso COGNOME che temeva di es intercettato) . Del resto, se il COGNOME fosse stato realmente armato, conosc la negativa personalità del suo interlocutore, non si sarebbe disiFatto di un pos strumento di difesa.
2.1 Osserva la Corte di merito che dalla visione dei fotogrammi «non emerge in alcun modo che l’oggetto appoggiato dal COGNOME al muretto di recinzione fosse una pistola» . Si tratta di immagini poco nitide, sia per quanto riguarda la f n.7 (indicata come prova dal giudice di primo grado) che per quelle successive, che rende solo ipotetica la ricostruzione di accusa.
A fronte di una ragionevole ipotesi alternativa, introdotta dalla difesa (l’ogg piccole dimensioni, sarebbe stato un apparecchio cellulare) non può esse confermata l’ affermazione di penale responsabilità.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procurato Generale territoriale, deducendo vizio di motivazione.
3.1 Secondo la parte pubblica ricorrente, la motivazione sarebbe illogica e f di una incompletezza cognitiva.
La Corte di Appello ha basato il proprio convincimento sulle copie in bianco e ne dei fotogrammi, lì dove avrebbe dovuto visionare le foto originali ed a colori filmato. Inoltre non si è tenuto conto : a) della deposizione del teste COGNOME, che ha affermato come dai fotogrammi poteva notarsi che l’oggett appoggiato sul muro era una pistola; si tratterebbe di una ‘ricogniz fotografica’; b) della deposizione della teste COGNOME COGNOMEconvivente del COGNOME) ch ha parimenti affermato di aver visto dalla finestra che il COGNOME era in pos di una pistola.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
4.1 La valutazione probatoria realizzata dalla Corte di Appello ha preso in es gli atti processuali in modo non manifestamente illogico, non limitando le prop affermazioni alla scarsa nitidezza di una specifica ‘riproduzione’ (la foto nume ma estendendo tale giudizio anche ai fotogrammi successivi, con una affermazione di tale nettezza da non lasciare spazio a rivalutazioni.
Non può pertanto accogliersi la doglianza introdotta dal ricorrente, posto ch un lato la stampa dei fotogrammi avviene di norma – proprio allo scopo rendere più nitida e percepibile la visione dell’immagine (dunque non vi è al elemento obiettivo che porti ad ipotizzare, nei caso specifico, un diverso ris nella visione di un filmato in progressione), dall’altro la deposizione dell COGNOME non può certo sostituirsi al giudizio (di scarsa nitidezza e impossibi comprendere la effettiva consistenza dell’oggetto, di piccole dimensioni) collegio giudicante.
Peraltro, la valutazione del Collegio si è arricchita dalla avvenuta introduzi una specifica ipotesi alternativa, circa la tipologìa di oggetto ‘posato’ sul ed è su tale profilo di incertezza che va misurata la decisione, adaie in r della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod.proc.pen. .
Anche il riferimento alle affermazioni rese dalla COGNOME, contenuto nell’at ricorso, non assume una effettiva portata di ‘disarticolazione’ del ragiona probatorio, sia in virtù della non neutralità di detta dichiarante che in ragione delle stesse considerazioni contenute nella sentenza impugnata (lì dove si afferm impossibilità di sostenere che l’oggetto consegNOME dalli COGNOME alla COGNOME la pistola precedentemente lasciata dal COGNOME).
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in data 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente