Valutazione Precedenti Penali: La Cassazione Esclude la Duplicazione del Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa alla valutazione dei precedenti penali nel processo di determinazione della pena. La Suprema Corte ha chiarito che l’utilizzo dei trascorsi giudiziari di un imputato sia per l’applicazione della recidiva sia come criterio per aumentare la pena base non costituisce un’illegittima duplicazione sanzionatoria. Questa decisione ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel ponderare la storia criminale del reo sotto diversi profili giuridici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Milano. Il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado avessero errato nel determinare l’entità della sanzione. Nello specifico, la Corte d’Appello si era discostata dal minimo edittale, ovvero dalla pena più bassa prevista dalla legge per quel reato, giustificando tale aumento anche sulla base dei precedenti penali dell’imputato.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Duplicazione del Giudizio
Il punto centrale del ricorso era la tesi secondo cui la Corte d’Appello avrebbe effettuato una indebita duplicazione del giudizio negativo. Secondo la difesa, i precedenti penali erano già stati presi in considerazione per applicare l’aggravante della recidiva. Utilizzarli una seconda volta per giustificare una pena superiore al minimo legale, nell’ambito della valutazione generale prevista dall’articolo 133 del codice penale, avrebbe rappresentato una doppia penalizzazione per la stessa circostanza.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Valutazione dei Precedenti Penali
La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno spiegato in modo chiaro che non vi è alcuna duplicazione illecita. La valutazione dei precedenti penali avviene infatti secondo logiche e finalità distinte a seconda che si applichi la recidiva o si commisuri la pena ai sensi dell’art. 133 c.p.
La recidiva è un istituto giuridico che aggrava la pena per chi dimostra una particolare inclinazione a delinquere, commettendo un nuovo reato dopo una condanna definitiva. La sua applicazione si basa su un presupposto formale specifico.
D’altra parte, la valutazione di cui all’art. 133 c.p. conferisce al giudice il potere di personalizzare la pena in base a una serie di indici, tra cui i precedenti penali, il carattere del reo, la gravità del danno e la condotta processuale. Si tratta di un giudizio più ampio e complessivo sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del fatto.
La Corte ha quindi concluso che la diversità dei criteri sottesi ai due istituti rende pienamente legittima la valorizzazione dei medesimi precedenti in entrambe le sedi, senza che ciò violi il principio del ne bis in idem (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza consolida un principio fondamentale nel diritto penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia e non è limitata da un’interpretazione formalistica. La decisione conferma che i precedenti penali di un imputato possono essere legittimamente considerati sotto più profili, riflettendo la loro rilevanza sia come indice di pericolosità sociale (recidiva) sia come elemento per calibrare la sanzione in modo equo e proporzionato. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce che la motivazione del giudice di merito, se logicamente argomentata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità su questi aspetti. Per l’imputato, significa che una storia criminale pregressa può avere un impatto significativo e multifattoriale sulla determinazione della pena finale.
È possibile utilizzare i precedenti penali di una persona sia per contestare la recidiva sia per aumentare la pena base?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è legittimo. La valutazione ai fini della recidiva e quella ai fini della commisurazione della pena secondo l’art. 133 c.p. si basano su criteri e finalità diverse, pertanto non si verifica un’indebita duplicazione del giudizio negativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte ha stabilito che la motivazione della Corte di Appello era corretta e che la tesi del ricorrente sulla duplicazione del giudizio non aveva alcun fondamento giuridico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza della Corte di Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44312 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha motivato in ordine alle ragioni per cui si è discostata dal minimo edittale, né la valorizzazione dei precedenti anche ai fini della recidiva può costituire una indebita duplicazione del giudizio negativo ai fini della pena, stante la diversità dei criteri sottesi all’applicazione della recidiva ed alla valutazione di cui all’art. 133 cod.pen. ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente