Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 28/05/1998
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.73, com
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unico motivo di ricorso, attinente all’applicazione della recidiva specifi infraquinquennale, è inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che
lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con c argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale
congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di u precedenti specifico commesso nel quinquennio antecedente, elementi tali da
denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse sce delinquenziale.
Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corret applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della reci
intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e n come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitt
la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, i base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fat si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregress condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre)
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025