Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Stradella il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 14 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condanNOME NOME COGNOME, ammettendolo invece alla detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale nei confronti del condanNOME in considerazione della biografia criminale dell’interessato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, che, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge, perché la motivazione dell’ordinanza impugnata è al di sotto dello standard minimo necessario previsto dalla legge, perché ritiene preclusiva la biografia criminale del ricorrente, che però consiste in un reato depenalizzato e due reati per cui è intervenuta amnistia, non vi sono procedimenti in corso, lo stesso unico reato in espiazione è stato commesso tredici anni fa; inoltre, l’ordinanza non rileva che il condanNOME vive della sua pensione, che gli consente una vita dignitosa, e che, in ogni caso, in atti vi era la disponibilità dello stesso a svolgere lavoro socialmente utile presso la RAGIONE_SOCIALE.
Con requisitoria scritta il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Il ricorso deduce correttamente che la motivazione del rigetto dell’istanza di affidamento in prova si sofferma soltanto sui precedenti penali dell’interessato.
E’ vero che i precedenti penali sono un parametro che deve essere valutato nella concessione o meno dell’affidamento in prova (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), perchè, d’altronde, secondo il disposto dell’art. 47, comma 2, ord. pen. l’affidamento in prova può essere concesso soltanto “nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, ed i precedenti penali del condanNOME sono senz’altro un elemento di rilievo per formulare il giudizio prognostico sulla idoneità della misura alternativa ad assicurare il pericolo di recidiva.
Però, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha attribuito rilievo decisivo, nel giudizio sulla pericolosità, a dei precedenti penali che consistono in concreto nelle condanne per due reati depenalizzati (emissione di assegni a vuoti) e per uno amnistiato (una bancarotta), e, come correttamente evidenziato in ricorso, ha omesso di attribuire rilievo nel percorso logico della decisione alla circostanza che dopo il reato in espiazione – che pure risale al 2011 – il condanNOME non abbia commesso ulteriori reati, nè risultano esservi denunce pendenti a suo carico, nonchè alla circostanza che il condanNOME legittimamente non abbia un’attività lavorativa stabile perché trae da una pensione i redditi che gli servono per il sostentamento (è NOME nel DATA_NASCITA).
Ne consegue che il ricorso è fondato, e che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente