Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4087  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti spesi nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto:
la irreperibilità del condannato in Italia e la mancanza di contatti con l’RAGIONE_SOCIALE sono stati ritenuti dal Tribunale di sorveglianza in modo non illogico come elementi ostativi alla concessione della misura, attesa la rilevanza che assume in tale giudizio l’indagine socio-familiare sul condannato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), che non è esaurita dai documenti che il ricorrente assume di aver prodotto al Tribunale in lingua spagnola su residenza estera, fatture e dichiarazione dei redditi;
la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate le condann non definitive, per estorsione, per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza, per furto e per violazione di misura di prevenzione, è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 gennaio 2024.