Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34735 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla condanna alla pena di quattro anni di reclusione (al netto del presofferto di tre anni e ventuno giorni) per delitti in materia di stupefacenti.
Con riguardo alla detenzione domiciliare, ha evidenziato il superamento della pena prevista ai fini dell’accesso alla misura.
In relazione alla misura dell’affidamento in prova, ha segnalato la gravità dei fatti di cui alle sentenze incluse nel provvedimento di cumulo, l’esistenza di plurimi precedenti penali, sia per reati contro il patrimonio che in materia di stupefacenti, la pendenza di un procedimento penale per lesioni personali per fatto commesso nel 2020, la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’avvenuto arresto in flagranza, in data 25 maggio 2023, per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e le informazioni negative del Commissariato di polizia di Vittoria del 9 dicembre 2023.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto i precedenti penali del condannato risalgono a circa venti anni fa e la stessa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è avvenuta con provvedimento del 2010.
Inoltre, al recente arresto per violazione in materia di stupefacenti era seguito l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per mancanza di gravità indiziaria, come da provvedimento del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame.
Con riguardo al procedimento per lesioni personali, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa l’intervenuta definizione dello stesso per remissione tacita della querela.
2.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi sono stati sollevati con riferimento alla motivazione apparente circa le argomentazioni che erano state sviluppate con la memoria difensiva e, soprattutto, l’omessa valutazione della relazione redatta dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Ragusa depositata nel
corso del procedimento e dalla quale erano desumibili elementi favorevoli con riguardo all’assunzione di consapevolezza delle vicende penali passate e alla individuazione delle ragioni delle precedenti condotte devianti.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sussiste il difetto di motivazione segnalato con il primo motivo di ricorso.
In effetti, alcuni elementi fra quelli segnalati nell’atto introduttivo d presente giudizio non risultano essere stati presi in considerazione nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale di sorveglianza non risulta essersi confrontato, in termini completi ed effettivi, con la risalenza nel tempo dei reati che integrano i precedenti penali antecedenti rispetto al fatto per il quale è in esecuzione la pena.
Si tratta di reati commessi, in gran parte in anni lontani (DATA_NASCITA, DATA_NASCITA, 2005) e rispetto a tale dato non è stato illustrato alcun elemento tale da giustificare la valutazione negativa compiuta; analogamente è da dirsi per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che risale al 2010.
Né risulta un adeguato confronto con la circostanza che, in relazione al fatto più recente del 2023, la misura cautelare è stata oggetto di annullamento per carenza di gravi indizi.
Nel caso di specie è stato fatto riferimento ad una contestazione rispetto alla quale è stata esclusa la gravità indiziaria, né sono state indicate altre circostanze, inerenti allo stesso fatto, dalle quali desumere la presenza di profili personologici negativi del condannato.
Su tali aspetti, i quali risultano essere stati sottoposti alla disamina del Tribunale di sorveglianza, non è stata fornita motivazione alcuna.
Né risulta essere stata valutata l’effettiva natura del delitto di lesion personali di cui al «procedimento penale pendente» segnalato nell’ordinanza impugnata, la sua entità e la circostanza che, per lo stesso, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela.
Parimenti, risulta fondato il secondo motivo di ricorso atteso che non è stata considerata la relazione dell’UEPE pervenuta al Tribunale il 26 gennaio 2024
dalla quale emergono elementi positivi a favore del condannato ed una valutazione favorevole rispetto alle misure alternative.
Pur non trattandosi di elementi vincolanti per il collegio giudicante, si tr pur sempre di dati che avrebbero dovuto essere considerati, pur risultando regolare deposito dell’atto proprio il giorno dell’udienza.
Né risulta, dalla disamina del verbale di udienza che la relazione pervenuta in ritardo ad udienza conclusa; circostanza che avrebbe comunque imposto un differimento della stessa in attesa del deposito, trattandos relazione richiesta dallo stesso Tribunale di sorveglianza in data 6 dicem 2023, per come risulta dall’atto.
Va richiamato e ribadito il principio per cui «in tema di adozione delle misu alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressio un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato cond sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avven considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustif l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine all ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato crimin del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento)» 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
Anche nel caso di soggetto proveniente dalla condizione di libertà, quind occorre tenere conto delle relazioni richieste dal Tribunale in quanto comunq idonee a fornire un contributo conoscitivo in ordine alla complessiva personali del condannato, non diversamente da quanto accade per i detenuti (da ultimo, sul punto, Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, COGNOME Coco, Rv. 286402).
Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanz impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza d Caltanissetta, tenuto conto dei principi esposti e dell’esame d documentazione presente agli atti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
Così deciso il 31/05/2024