Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30080 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Con ordinanza in data 26/02/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà, avanzate da XXXXXXXXXXXXX, condannato in espiazione di pena residua pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione in forza di cumulo del 31/10/2024 relativo a plurime sentenze, meglio in esso indicate, per quattro condotte di furto aggravato e una di spaccio di stupefacenti, commessi tra il 2018 e il 2023.
Il Tribunale di sorveglianza lo ha ritenuto soggetto non affidabile per la pluralità di reati commessi, per la dimostrata recidivanza, per i suoi legami con contesti di criminalità dimostrati dall’avere egli sempre agito in concorso con altri soggetti suoi pari, per risultare gli illeciti connotati da un rilevante grado di progettualità criminale e dalla tendenza ad accompagnarsi ad altri soggetti per delinquere.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME e, con un unico motivo, ha lamentato mancanza, carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il provvedimento si basava sull’esclusiva valutazione dei precedenti del condannato senza esaminare il percorso compiuto dopo la commissione dei reati nella ricerca di un’attività lavorativa come giardiniere, con una possibilità di avere un regolare inquadramento all’interno della società XXXXXXXXXXXXXXXXXX con mansioni di operaio in luoghi lontani da quelli in cui erano stati commessi i reati.
Nessun riferimento era contenuto nel provvedimento dell’ordinanza alle relazioni comportamentali degli organi deputati al controllo nell’ultimo periodo di un anno e otto mesi, durante il quale XXXXX si era sempre attenuto alle prescrizioni imposte, nØ al percorso seguito presso la USL per le dipendenze nei mesi di marzo e aprile 2024.
Non aveva tenuto conto nemmeno dell’assenza di altri carichi pendenti, dell’ulteriore maturazione del semestre di pena e della riduzione della pena da espiare e delle relazioni
– Relatore –
Sent. n. sez. 2048/2025
CC – 12/06/2025
R.G.N. 14288/2025
positive delle forze dell’ordine.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il provvedimento impugnato fonda le sue valutazioni sul giudizio di pericolosità sociale del condannato, tratto esclusivamente dai precedenti penali e dalle connesse informazioni precedenti al positivo avvio di un percorso di vita successivo, di cui davano conto le relazioni degli organi preposti al controllo, connotato dallo svolgimento di attività lavorativa, osservanza delle prescrizioni e conseguimento del beneficio della liberazione anticipata, che aveva determinato un diverso fine pena rispetto a quello considerato dal Tribunale di sorveglianza di Roma.
¨ indubbia, dunque, la sussistenza del vizio di omessa valutazione di risultanze istruttorie lamentato dal ricorrente.
Tenuto conto delle reali pendenze giudiziarie a carico del condannato (del tutto insussistenti, secondo quanto prospettato dal ricorrente), potranno essere rivalutati gli elementi favorevoli emergenti dalle relazioni richiamate in ricorso, che danno atto di una piena disponibilità del ricorrente al percorso di reinserimento sociale.
Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062) nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione.
Ne consegue che, in tema di misure alternative alla detenzione, se Ł vero che il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione e al controllo del condannato, non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, egli Ł però tenuto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01).
Delle carenze nella verifica dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza si Ł, peraltro avveduto, lo stesso Tribunale di sorveglianza procedente, che, con provvedimento in data 18/04/2025, ha disposto la sospensione dell’ordinanza impugnata in considerazione dell’omessa valutazione degli elementi richiamati nel ricorso.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato disponendo nuovo giudizio per una completa rivalutazione dell’istanza del condannato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME