Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRIATICO il DATA_NASCITA GLYPH
7,2)
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il AVV_NOTAIO conclude per l’inammissibilita’ per entrambi i ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di MILANO in difesa di:
COGNOME NOME e con delega depositata in aula anche per l’AVV_NOTAIO foro BARI in difesa di COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso e si riporta per COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio – a seguito della sentenza pronunciata in data 08/02/22 dalla Terza sezione di questa Corte Suprema – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 29/06/2020, appellata dagli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, esclusa per COGNOME l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, per COGNOME prevalenti sulla recidiva e p COGNOME equivalenti alle aggravanti, ha ridetermiNOME la pena agli stessi inflitt confermando l’affermazione di penale responsabilità per i reati loro ascritti.
La Corte di cassazione aveva accolto i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e dei difensori degli imputati, nei confront della sentenza resa dalla medesima Corte territoriale il 19/03/2021, osservando che “la sentenza impugnata ha letteralmente copiato intere parti dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del COGNOME e, con riferimento alla posizione del COGNOME, le pagine dedicate dal primo Giudice alla posizione di questi, senza dar prova di aver effettuato una autonoma, effettiva e specifica disamina delle questioni devolute dagli imputati con gli appelli avverso la sentenza di primo grado”.
Il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità degli imputati sulla base, in particolare, delle deposizioni degli operanti, delle intercettazi ambientali e telefoniche, dell’analisi di tracciati GPS e tabulati, che avevan portato alla luce una vasta attività di importazione dai Balcani di rilevan quantitativi di cocaina e armi, ad opera di diversi soggetti sloveni e serbi, concorso con altri italiani incaricati di stoccaggio e smercio della sostanz stupefacente in Lombardia. Rilevanza fondamentale avevano assunto le captazioni sia all’interno delle autovetture e delle abitazioni dei v protagonisti, sia del B RAGIONE_SOCIALE B “RAGIONE_SOCIALE“, che avevano consentito di individuare il “Vecchio” nell’imputato COGNOME, in alcune conversazioni indicato come “zio”, che si era recato in Serbia il 18/06/2016 per definire le modalità organizzative per la fornitura di stupefacenti e che aveva svolto un ruolo di collegamento tra il fornitore e le attività svolte in Italia. Per COGNOME, riconosciuto dal COGNOME, la prova si era fondata soprattutto sulle intercettazioni concernen l’acquisto, in concorso con NOME, di 50 grammi di cocaina ogni quindici, venti giorni tra il 19 e il 23/ 03/2017.
Avverso la prefata sentenza propongono ricorso i difensori degli imputati.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato COGNOME, solleva due motivi con cui deduce:
5.1. Inosservanza e vizio di motivazione in relazione all’art. 73, d.P.R. 309/90, giacché la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha riproposto i medesimi passi della sentenza di primo grado laddove questa attingeva alle argomentazioni dell’ordinanza custodiale, di tal che non vi è un’esposizione argomentativa della Corte territoriale, così contravvenendo al dictum della Corte di cassazione. Quanto alla erronea applicazione di legge relativa alle deposizioni testimoniali degli operanti, in relazione ai vizi elencati all’art. e ss. cod. proc. pen., la difesa sottolinea che costoro hanno esposto una loro interpretazione in ordine ai dialoghi in ambientale, privi di riscontri fattuali quanto il COGNOME mai è stato coinvolto in alcuna fase dell’asserita attivi illecita, atteso che deve considerarsi che i testi di polizia giudiziaria sono sempre testi di parte, in quanto alle dirette dipendenze del pubblico ministero. La difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe condiviso l’assunto del Tribunale laddove ha conferito maggior valore alle deposizioni dei testi di p.g. per avere i medesimi effettuato le captazioni, tralasciando tuttavia l’assolut non coincidenza tra quanto registrato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE finanza e quanto esamiNOME in modo privo di preconcetti da parte del perito nomiNOME dal Tribunale, il quale non ha mai riportato le congetture della polizia giudiziaria al punto che il Procuratore generale ha reputato inesistenti i dialoghi espost al dibattimento dai testi del pubblico ministero e le intercettazioni registrat Il COGNOME, in particolare, non ha partecipato alla consegna dello stupefacente al COGNOME, essendo invece stava rilevata la partecipazione del nipote COGNOME NOME. In relazione al capo di imputazione 10), non vi sono elementi probatori che suffraghino l’asserita complicità del ricorrente, visto che i brogliacci del p.g. non possono esaurire il lavoro argomentativo dei giudici di merito, abdicando alla funzione precipua di controllo sull’operato degli investigatori; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. Si lamenta l’eccessività della pena, poiché la Corte territoriale, pur riconoscendo l attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e all’aggravante contestata, è partita da una pena base detentiva di anni 7 e mesi 3 di reclusione, aumentata poi per la continuazione, senza giustificare tale determinazione, atteso che la pena base detentiva è pari ad anni 6 di reclusione. Né sono state prese in considerazione la vita anteatta,
contemporanea e successiva ai fatti e l’età del ricorrente: tutti elementi ch denoterebbero l’assenza di una proclività a delinquere.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato COGNOME, solleva due motivi con cui deduce:
6.1. Mancanza assoluta di motivazione rispetto ai motivi di appello indicati al n. 1. La sentenza impugnata non ha elimiNOME e non ha colmato le carenze motivazionali della sentenza annullata. Ci si domanda quale spiegazione alternativa a quella accusatoria avrebbe potuto fornire l’imputato di fronte alla contestazione della telefonata fra COGNOME e COGNOME (rispettivamente il su fornitore e il socio del suo fornitore). Quanto al tema del conteggio delle banconote (da parte di COGNOME, intercettato in auto nei pressi della casa COGNOME), è inesatto quanto afferma la Corte territoriale laddove reputa che i denaro contato dal COGNOME provenisse unicamente da COGNOME. Altrettanto irrilevante il riferimento al linguaggio criptico utilizzato dal ricorrente negli s indirizzati a COGNOMECOGNOME stante che anche un acquirente di una dose singola sovente si rivolge al pusher con espressioni criptiche. L’intero processo è stato incentrato soltanto sui quantitativi. I “dati obiettivi emersi dalle indagini”, cui parla la sentenza impugnata per riscontrare le intercettazioni, si riducono infatti, ad essere soltanto il calcolo, da parte della PG operante, d quantitativo acquistato. Le specifiche ragioni di doglianza nella valutazione della prova a carico, indicate al termine di ciascun paragrafo dell’atto di appell e nello specifico richiamate a pagina 5 del ricorso, sono rimaste sostanzialmente ignorate dal Giudice del rinvio;
6.2. Violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. per avere il Giudice di primo grado fondato il giudizio di colpevolezza sul semplice riferimento al convincimento degli inquirenti, determiNOME a sua volta dalle dichiarazioni inutilizzabili di COGNOME. Si tratta di un aggiramento del divieto cui all’art. 514 cod. proc. pen., per essere stata data lettura delle dichiaraz dell’imputato in procedimento connesso, per essere stata provata la responsabilità penale del COGNOME sulla base delle dichiarazioni rese da persona (COGNOME) che si è sottratto all’esame dell’imputato essendosi avvalso dell facoltà di non rispondere. Nessun elemento hanno indicato i Giudici di merito in ordine alla possibilità di ritenere provato il fatto indipendentemente dall predette dichiarazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché, oltre ad essere manifestamente infondati, sono incentrati sulla rivalutazione di fatti di cu contestano la ricostruzione, appalesandosi altresì generici, atteso ch contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Giudice del rinvio nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità.
2. Quanto al ricorso COGNOME: il primo motivo, afferente alle deposizioni degli operanti e all’interpretazione delle conversazioni telefoniche da questi prospettate, ripropone una tesi difensiva che i Giudici di merito hanno disatteso con motivazione congrua e rispondente a criteri di logica e ai principi di diritto. Essi hanno premesso che l’interpretazione proposta dagli operanti delle conversazioni intercettate è apparsa «pienamente coerente con gli esiti dell’attività investigativa contestualmente svolta» (con particolare riferiment ai servizi di o.c.p.) la quale ha portato al sequestro di ingenti quantitati sostanza stupefacente. E già questo rappresenta un elemento che vale, per ciò solo, a deprivare di pregio la doglianza difensiva, con la quale, peraltro, lamenta, in termini del tutto generici ed assertivi, un'”erronea applicazione d legge relativa alle deposizioni dibattimentali degli operanti in relazione ai vi elencati ex art. 178 e ss. c.p.p.”, senza indicare il vizio asseritamente concretatosi, limitandosi invece a sostenere l’inattendibilità dei testi di pol giudiziaria, in quanto alle dirette dipendenze del pubblico ministero. Sul punto, i Giudici di merito hanno correttamente osservato che le conversazioni intercettate nei confronti dell’imputato COGNOME sono state oggetto di trascrizione e sottoposte al vaglio dibattimentale nel contraddittorio pieno che, pertanto, la diretta fonte probatoria delle conversazioni è costituita da trascrizioni dei brogliacci e non da quanto riferito dagli operanti, i quali dibattimento «hanno potuto riferire quanto allora appreso dalle auscultazioni e come fu da loro valutato, anche alla luce dell’attività in corso per riscontrar significato e anche per proseguire le medesime indagini»; hanno altresì precisato che, trattandosi di testi tecnici (cioè soggetti «dotati di specif competenze tecniche e di peculiare bagaglio empirico-tecnico inerente proprio
all’attività dai medesimi svolta», da non confondere con i testi esperti, qual periti e consulenti tecnici), le valutazioni risultano talvolta «inscindib dell’attività svolta, quindi oggetto della deposizione» e ciò giustifica il fa che, nel corso del loro esame, sia «risultata talora inscindibile la singo valutazione rispetto ai singoli fatti accertati ed esposti», senza che ciò pos comportare alcun pregiudizio per la validità e la rilevanza probatoria della deposizione. In sostanza, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte stabilito da questa Corte, a mente del quale, in tema d prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale specifica attività giacché, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile da fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo Santo, Rv. 278086; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312).
Quanto alla ritenuta responsabilità del COGNOME con riguardo al capo 10), con motivazione congrua e non manifestamente illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha osservato che coinvolgimento dell’imputato nell’attività illecita trova inequivocabile conferma nel suo incontro con COGNOME e COGNOME a casa di quest’ultimo e nel contenuto delle loro conversazioni, nel corso delle quali il COGNOME, tra l’altro, raccont NOME di avere ricevuto dai serbi un cellulare Blackberry da utilizzare nei contatti con COGNOME, si lamenta del fatto che questi, contro il suo parere intendeva coinvolgere la propria compagna nell’attività illecita e discute del recupero degli 11 kg. di cocaina costituita da COGNOME e del sospetto di COGNOME di una correlazione tra l’arresto di COGNOME e COGNOME e quello di COGNOME accordandosi poi con il nipote sul da farsi e sul mantenimento di contatti con COGNOME. La sentenza impugnata ha osservato come dalla riportata conversazione il COGNOME e il nipote COGNOME emerga con tutta evidenza che le decisioni operative facessero capo in via esclusiva al COGNOME, nei cui confronti i venditori nutrono rispetto e che il nipote operasse secondo le sue direttive senza alcuna autonomia, né dal punto di vista operativo né da quello decisionale. Ha concluso sul punto richiamando la sentenza di primo grado laddove sosteneva che fosse proprio il COGNOME «a curare i rapporti con i fornitori balcanici, a impartire ordini e direttive organizzative per il ritiro d forniture ai propri collaboratori, COGNOME e COGNOME, a fornire loro il denaro per l’acquisto della droga e, infine, a supervisionare la destinazione della sostanza alla rete di distribuzione».
Quanto alle affermate conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, il ricorso si appalesa non autosufficiente mancando qualsiasi allegazione al riguardo.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzioNOMErio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità. Nel caso di specie, la determinazio non nel minimo trova espressa ragione nei quantitativi di sostanza stupefacente, nella protrazione dell’attività illecita nel tempo e nei preceden penali specifici.
In conclusione, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione che si sottrae alle sollevate censure, di un compendio probatorio, a carico dell’imputato, del tutto indipendente dalle dichiarazioni del COGNOME.
Il secondo motivo resta, pertanto, assorbito.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente