Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44271 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Trebisacce il 26/12/1960
avverso l’ordinanza emessa il 22/07/2024 dal Tribunale del riesame di Salerno lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa I’l gennaio 2024 – ed eseguita il 10 luglio 2024 – dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno nei confronti di NOME COGNOME e altri indagati, per il reato di cui agli artt. 41 bis, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. pen., e 3 legge 16 marzo 2006, n. 146.
Secondo il Tribunale del riesame di Salerno, gli indagati e i complici facevano parte di un’organizzazione criminale, attiva sia in Italia sia all’estero, finalizzata a consentire la realizzazione di una pluralità di reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che venivano commessi attraverso un’articolata rete soggettiva, che si occupava di contattare gli immigrati clandestini e di procurare loro, dietro la corresponsione di ingenti somme di denaro, la documentazione necessaria a consentire l’ingresso illegale in Italia. I proventi di tali operazioni illecite, a loro volta, venivano reinnpiega dall’organizzazione in questione, dando origine a una pluralità di reati di riciclaggio e autoriciclaggio strettamente collegati alla sfera di operatività della consorteria transnazionale.
Tale ricostruzione degli accadimenti criminosi si riteneva corroborata dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che monitoravano le condotte di alcuni dei componenti del sodalizio transnazionale in esame, corroborando l’ipotesi accusatoria e dimostrando il coinvolgimento consortile di NOME COGNOME e di un numero elevato di altri consociati, per effetto del loro collegamento personale con NOME COGNOME che era il soggetto che gestiva le complesse operazioni finalizzate a consentire l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
In questa consorteria transnazionale NOME COGNOME unitamente ad altri coindagati, tra cui NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, rivestiva il ruolo di procacciatore di cittadini extracomunitari aspiranti a ottenere un titolo per l’ingresso nel territorio del nostro Paese, dai quali acquisiva nominativi e passaporti che consegnava a Decimo Viola, che, a sua volta, inoltrava le domande per ottenere il rilascio del nulla osta da parte delle prefetture competenti.
Ad NOME COGNOME in particolare, si contestava il ruolo di intermediario tra l’organizzazione e i cittadini extracomunitari, dai quali ricevevano i passaporti che, a sua volta, NOME COGNOME provvedeva a consegnare alle prefetture, allo scopo di ottenere il rilascio del nulla osta. Tale ruolo si riteneva dimostrato dalla conversazione n. 2243 del 12 agosto 2023, che veniva registrata tra l’indagato e
Decimo COGNOME.
Deve, inoltre, precisarsi che, secondo l’assunto accusatorio, le istanze dei cittadini stranieri che si rapportavano con l’organizzazione in questione erano corredate da documentazione falsa, che attestava la disponibilità fittizia di datori di lavoro italiani ad assumere gli immigrati.
Infine, i cittadini stranieri, una volta ottenuto il nulla osta, che veniv rilasciato dalle prefetture territorialmente competenti, provvedevano a corrispondere all’organizzazione le somme pattuite, che oscillavano da 5.500,00 euro a 7500,00 euro.
In questa cornice indiziaria, si ritenevano sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo patito da NOME COGNOME, rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell’elevato disvalore del reato associativo contestato al ricorrente, che assumeva un rilievo ancora più significativo alla luce delle connotazioni transnazionali del sodalizio nel quale l’indagato era affiliato e del numero dei soggetti che vi aderivano.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli eventi criminosi il Tribunale del riesame di Salerno confermava il provvedimento cautelare genetico adottato nei confronti di NOME COGNOME
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensiva.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente all’omessa valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nell’interrogatorio di garanzia conseguente al suo arresto, reso il 17 luglio 2024, nel corso del quale aveva chiarito la natura dei suoi rapporti con NOME COGNOME prospettando una pluralità di argomentazioni difensive con cui il Tribunale del riesame di Salerno non si era confrontato.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesame di Salerno dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere il compendio indiziario acquisito nei confronti di NOME COGNOME incentrato su un’unica intercettazione, registrata il 12 agosto 2023, idoneo a confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, essendosi il ricorrente in tale conversazione limitato a chiedere a NOME COGNOME la possibilità di fare assumere da un’azienda italiana il fratello di un conoscente di nome NOME COGNOME
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME era stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l’adeguatezza della misura carceraria che era stata disposta nei suoi confronti, la cui consistenza avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle incertezze probatorie sulla ricostruzione del ruolo svolto dal ricorrente nella consorteria transnazionale in esame.
Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 3 legge n. 146 del 2006, che appariva del tutto inconferente rispetto al compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, che, quand’anche la si ritenesse dimostrata, non consentiva di ritenere connotata da transnazionalità l’attività svolta de NOME e dai complici.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le residue censure difensive.
Occorre premettere che, con la doglianza oggetto di accoglimento, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesame di Salerno dato opportuno conto delle ragioni che imponevano di ritenere il compendio indiziario acquisito nei confronti di NOME COGNOME incentrato su un’unica intercettazione, registrata il 12 agosto 2023, idoneo a confermare il giudizio di gravità indiziaria posto a fondamento del provvedimento cautelare genetico, essendosi il ricorrente in tale conversazione limitato a chiedere a NOME COGNOME la possibilità di fare assumere da un’azienda italiana il fratello di NOME COGNOME un cittadino marocchino che conosceva.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Salerno, nel confermare il provvedimento cautelare genetico adottato nei confronti di
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NOME COGNOME non dava adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere il ricorrente coinvolto nell’organizzazione criminale transnazionale che, secondo l’assunto accusatorio, ruotava attorno a Decimo Viola.
Non si comprende, invero, quale fosse il ruolo svolto da COGNOME all’interno della consorteria transnazionale e quali fossero gli elementi indiziari in grado di evidenziare la consapevolezza dell’indagato della sua esistenza e della sua sfera di operatività.
Né si comprende, allo stato degli atti, se il ricorrente fosse a conoscenza dei componenti – o, quantomeno, di una parte di essi – del sodalizio attivo e delle mansioni dagli stessi svolte nella gestione delle operazioni illecite oggetto di vaglio, i cui contorni partecipativi, relativamente alla posizione dell’indagato, appaiono inidonei a dimostrare la sua consapevolezza degli obiettivi consortili.
Queste incertezze discendono dal fatto che, a fronte di un compendio indiziario fondato su un elevato numero di intercettazioni, comprendente 6815 pagine di trascrizioni, la posizione del ricorrente è coinvolta da una sola captazione, contrassegnata dal n. 2243 e registrata il 12 agosto 2023 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, della durata di due minuti e trenta secondi.
Tale intercettazione telefonica, a ben vedere, appare isolata e non risulta collegata, se non indirettamente, all’imponente compendio indiziario, essendosi limitato il ricorrente, in tale occasione, a informarsi sulla possibilità di far assumere presso un’azienda italiana il fratello di NOME COGNOME un cittadino marocchino che conosceva.
Basti, in proposito, richiamare il provvedimento impugnato, che, a pagina 14, descrive il tenore della conversazione, nel corso della quale COGNOME dice a NOME «mi hanno chiamato dal Marocco, ci sono contatti?… siccome mi avevano chiamato mo, c’è un amico che è andato là», ricevendo dal suo interlocutore, quale risposta, che se ne sarebbe parlato a febbraio.
Né può assumere rilievo, in assenza di ulteriori elementi di corroborazione, la circostanza che COGNOME aveva rapporti con cittadini marocchini, essendo tale dato, così come richiamato nel provvedimento impugnato, connotato da una valenza indiziaria neutra. I rapporti tra COGNOME e COGNOME, infatti, non assumono un rilievo indiziario decisivo per affermare il coinvolgimento consortile del ricorrente, dimostrando, al più, la sua conoscenza delle modalità con cui era possibile trasferire in Italia un cittadino extracomunitario, impiegandolo presso un’azienda, senza che da tale conoscenza, ex se, fosse possibile desumere il ruolo associativo dell’indagato.
In altri termini, anche a volere ritenere che la conversazione intercettata rimandi a una consapevolezza di COGNOME in ordine alle attività illecite gestite da NOME, relative alla immigrazione illegale di soggetti provenienti da nazioni
dell’area magrebina, allo stato, non appare chiaro quali siano gli elementi indiziari sulla base dei quali il Tribunale del riesame di Salerno abbia ritenuto dimostrato il coinvolgimento personale del ricorrente nella consorteria transnazionale della quale avrebbe fatto parte NOMECOGNOME
Non può, pertanto, non ribadirsi che la captazione registrata il 12 agosto 2023, che è la sola richiamata nel provvedimento impugnato, oltre a rappresentare l’unico contatto telefonico tra COGNOME e COGNOME, si caratterizza per un tenore privo di univocità indiziaria, facendo riferimento all’interessamento del ricorrente per un conoscente di nazionalità marocchina, che sembra rimandare a un rapporto non consolidato tra i due interlocutori, non rilevante nella direzione associativa prefigurata dal provvedimento cautelare genetico.
2.1. Ne discende che della rilevanza indiziaria della conversazione n. 2243 del 12 agosto 2023, registrata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Tribunale del riesame di Salerno non forniva un’interpretazione congrua, che presupponeva la contestualizzazione di tale attività di captazione rispetto al compendio probatorio, che, così come ricostruito nel provvedimento impugnato, non consente di ritenere dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortili oggetto di contestazione, ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. pen., e 3 legge n. 146 del 2006.
Costituisce, del resto, espressione di un orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l’attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 272617 – 01; Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, COGNOME, Rv. 255677 – 01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l’attribuzione del fatto illecito al soggetto attivo del reato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile del procedimento inferenziale (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 258321 – 01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, COGNOME, Rv. 248384 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto costantemente affermato da Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941-01, in tema di valutazione degli elementi indiziari, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né
procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l’intrinsec valenza dimostrativa e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana».
Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento le residue censure difensive, il cui vaglio presuppone una rivalutazione complessiva del compendio indiziario, relativamente alla posizione associativa di NOME COGNOME che dovrà essere eseguita nel rispetto dei principi di diritto richiamati nei paragrafi 2 e 2.1.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire la fondatezza del ricorso in esame, cui consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per un nuovo giudizio.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno Sezione per il riesame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 ottobre 2024. 19 9