Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d.l. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia ha condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per una rapina ai danni di una farmacia, la ricettazione di un motoveicolo utilizzato per la commissi del ‘colpo’, nonché del porto senza giustificato motivo del coltello pure utilizzato nel frang
Il ricorso formula due motivi, entrambi incentrati sul vizi motivazionali (ed il sec anche sulla violazione di legge) in relazione alla corretta applicazione dell’art.192 comma c.p.p.. In sostanza, si contesta il procedimento di valutazione indiziaria in quanto fondat
elementi presuntivi di cui si contesta la concludenza ai fini della affermazione di responsabi dell’imputato per i tre reati ascrittigli.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso mentre con lo stesso mezzo il difens dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha contestato le conclusioni della Parte Pubblica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, fondato su motivi non consentiti, generici e comunque manifestamente infondati, è inammissibile. Ne appare opportuna la trattazione unitaria, per ragioni di economi e logica espositiva.
In primo luogo, occorre evidenziare che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – de medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/201 COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Quanto ai motivi, in linea generale deve rilevarsi che essi sono privi della specifi prescritta dall’art. 581, lett. d), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p. poiché si ris pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Il ricorrente critica la valutazione delle prove da parte dei giudi merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale, operazio riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e n sindacabile in cassazione, a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che – nel caso in esame – deve però escludersi.
In particolare, la difesa deduce la insufficienza del quadro indiziario che ritiene fonda sospetti o embrioni indiziari privi, individualmente e collettivamente, delle caratteri richieste dall’art.192, comma 2, c.p.p..
Non vi è, tuttavia, nel ragionamento giustificativo fatto proprio dalla Corte d’appello, al specifico errore giuridico o manifesta illogicità. Con riferimento in particolare a quest’u concetto, va ribadito che esso non può essere ridotto alla mera divergenza di valutazione (come, ad esempio, la differenza di pochi centimetri nella stima dell’altezza dell’autore de rapine) ma deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evide restando ininfluenti le minime incongruenze (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074).
La Corte d’appello ha seguito una congrua linea ricostruttiva che, partendo dalla premessa della mera analogia delle modalità esecutive delle varie rapine compiute nel ristretto ambit spaziale e temporale (tre rapine in una settimana ai danni di farmacie di comuni limitrofi attraverso l’addizione di ulteriori elementi indiziari ha costruito un complesso probatorio a b indiziaria conducendo al di sotto della soglia di rilevanza stocastica l’ipotesi alternativ l’autore della rapina ai danni della farmacia di Pescia possa essere soggetto diverso dall’odierno imputato.
In tal senso, sono state evidenziate le analogie esecutive tra le varie rapine (c comprendono le espressioni utilizzate dal rapinatore, l’assenza di inflessioni dialettali, dello stesso tipo di arma bianca nonché le modalità di sottrazione e di successivo abbandono dei mezzi di volta in volta utilizzati -sottratti entrambi non distanti dall’abitazione di Me abbandonati in luoghi occultati alla vista dalla vegetazione boschiva, quindi in luoghi no persone del posto). A ciò si aggiungono le analoghe caratteristiche corporali (persona d struttura robusta e di bassa statura – insignificanti apparendo le divergenze, contenu nell’ambito dei pochi centimetri) ed il riconoscimento, tanto da parte delle vittime della r di Pescia che delle forze dell’ordine. Seppure non assurti a livello di certezza pe dissimulazione del volto da parte dell’autore delle rapine, i riconoscimenti da un l confermano l’unicità dell’autore delle rapine e dall’altro concentrano su COGNOME i princip sospetti.
Su tali premesse, è stata ulteriormente valorizzata la convergenza indiziaria (i) d ritrovamento nell’abitazione di NOME COGNOME a pochi giorni dal fatto di calzature identich per modello e marca a quelle riprese dalle immagini registrate della rapina presso la farmaci RAGIONE_SOCIALE nonché (ii) della sottrazione da parte di NOME del casco integrale del fratello, analogo a quello utilizzato dal rapinatore della rapina compiuta in Pescia.
Superato ogni tentativo difensivo improntato alla parcellizzazione, il complesso indiziario valutato olisticamente consente di ritener provata la responsabilità dell’imputato al di là ragionevole dubbio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 febbraio 2024
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