Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1018 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1018 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a LECCE avverso l’ordinanza in data 04/07/2024 del TRIBUNALE DI LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 04/07/2025 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20175 del 16/04/2025, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, individuata in una frangia della sacra corona unita , in ciò riformando l’ordinanza in data 08/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, che -per quello che qui interessa- aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua partecipazione a tale delitto.
Deduce:
1.1. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. c), e 627, cod. proc. pen., all’art. 111 della Costituzione e all’articolo 6 della CEDU.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sostanziatasi nella trascrizione delle argomentazioni del pubblico ministero e dei contenuti degli elementi da questi valorizzati in sede di appello cautelare, senza un esame critico degli stessi e nella totale mancanza di considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa, quali l’impossibilità di attribuire valore indiziario al rapporto lavorativo dell’indagato presso il pub ‘Fermata RAGIONE_SOCIALE‘, atteso che esso ha avuto una durata limitata a due mesi (da dicembre 2019 a febbraio 2020); la lettura alternativa prospettata a proposito dei bonifici, irrisori per numero e ammontare e costituenti il compenso per l’attività professionale svolta nel PUB; la mancata assunzione stabile di COGNOME, che si scontrava con la tesi accusatoria della sussistenza di un’attività di riciclaggio,
che avrebbe richiesto una regolare assunzione e un pagamento del lavoratore regolarmente tracciato e disancorato dall’attività lavorativa.
1.2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192, 195 e 125 cod. proc. pen..
Anche con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sostanziatasi nella trascrizione delle argomentazioni del pubblico ministero e dei contenuti degli elementi da questi valorizzati, senza un esame critico degli stessi e nella totale mancanza di considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati e compendiati sia gli elementi valorizzati dal tribunale, sia quelli trascurati, in relazione ai temi dell’attribuzione a COGNOME della qualità di ‘uomo di fiducia’ di COGNOME; della presunta infiltrazione del clan nel settore delle riprese cinematografiche mediante l’intermediazione di COGNOME; alla presunta consapevolezza dell’indagato circa la funzione di riciclaggio svolta dal PUB ‘Fermata RAGIONE_SOCIALE‘; al reperimento dell’alloggio alla convivente di COGNOME; ai servizi di RAGIONE_SOCIALE e al reperimento di alloggi alle prostitute; all’interesse dell’indagato per lo stato di salute dell’associazione; alle dichiarazioni di NOME; alla partecipazione alle videochiamate; all’attitudine di COGNOME a risolvere determinate situazioni con tipico metodo mafioso.
1.3. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen..
Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente si duole della mancata considerazione degli elementi a favore dell’indagato, quali il tempo silente tra il momento di ipotizzata consumazione dei reati e quello di esecuzione della misura cautelare, pari a circa quattro anni.
Sono sopraggiunte memorie in data di 09/12/2025, con le quali viene ulteriormente sottolineata l’inidoneità indiziaria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. Va premesso che con l’ordinanza precedentemente annullata da questa Corte, il tribunale aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione di COGNOME all’associazione mafiosa individuata in una frangia della sacra corona unita , in ciò riformando l’ordinanza in data 08/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che, invece, tale gravità indiziaria aveva escluso.
La sentenza di annullamento di questa Corte rilevava che, a parere del tribunale, i gravi indizi di colpevolezza sulla sussistenza di tale sodalizio trovavano fondamento nella sentenza della Corte di appello di Lecce in data 06/07/2023, oramai irrevocabile, che aveva ritenuto la sussistenza di tale sodalizio e l’appartenenza a essa -con un ruolo rilevante- di NOME NOME COGNOME, oltre che su ulteriori elementi riferiti ad attività ulteriori rispetto al traffico di stupefacenti svolte dal gruppo.
Nell’annullare tale ordinanza, nella sentenza rescindente si osservava che le attività contestate a COGNOME erano anteriori a quelle giudicate con la sentenza irrevocabile, così che andava spiegato per quale ragione tali elementi potessero costituire indizi dell’appartenenza di COGNOME al sodalizio mafioso anche per l’epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, che aveva determinato la cessazione della permanenza a giugno 2021.
In tal senso veniva sollecitata la spiegazione del valore significativo della lettera sequestrata il 21 luglio 2021. A tale proposito si osservava che erano state ritenute esistenti due associazioni, una delle quali dedita al traffico di sostanze stupefacenti e che il tribunale non aveva spiegato perchØ il riferimento nella lettera a un nuovo gruppo e a «vecchie glorie»
indicasse il riavvio dell’attività dell’associazione per delinquere di stampo mafioso e non piuttosto all’associazione dedita agli stupefacenti.
Si osservava, inoltre, che il Tribunale non aveva adeguatamente chiarito perchØ riferendosi a sØ e a tale «M.» quali garanti COGNOME alluderebbe a un controllo del territorio da lui svolto quale partecipe della associazione ex art. 416bis cod. pen. e non di quella ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che, secondo quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l’attività principale di COGNOME, così trascurandosi che l’esistenza di una gerarchia e del controllo del territorio sono elementi che connotano anche le associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, mentre il carattere che distingue l’associazione ex art. 416bis cod. pen., Ł un dominio sul territorio, con una sfera di azione non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469).
Nella sentenza di annullamento si osservava, infine, che le lacune della motivazione sulla condotta di COGNOME si riverberavano sulla partecipazione di COGNOME al sodalizio mafioso, in quanto ritenuta sussistente sulla base rapporti con il predetto COGNOME e su elementi anch’essi lacunosi oltre che valutati atomisticamente, là dove abbisognavano di una lettura unitaria e coordinata.
1.2. A tale ultimo riguardo si osservava alla pagina 4 della sentenza rescindente: «In particolare: la conversazione fra COGNOME, la moglie di COGNOME e COGNOME riguardante attività nel settore cinematografico in cui COGNOME chiama COGNOME ‘socio’ e le condotte intimidatorie di COGNOME nei confronti di alcuni operatori del settore, del quale COGNOME ha affermato di avere acquisito il monopolio (p. 30-32), richiede l’indicazione di dati che denotino la connotazione mafiosa di tale monopolio; il favoreggiamento della latitanza di NOME COGNOME, gli stretti rapporti di collaborazione con la moglie di COGNOME (NOME COGNOME) evidenziando le molte attività, in relazione alle quali, COGNOME in una conversazione intercettata ha affermato ‘Ł quella che comanda’, mentre in altra conversazione ella stessa disse a COGNOME ‘di aver preso il posto del marito’, richiedono una argomentazione a sostegno dell’assunto che le condotte di COGNOME in tali contesti siano collegabili ad attività illecite connesse alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. e non a altre cause; la considerazione delle fatture false emesse dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE (p. 42-43), richiede appropriate argomentazioni per assumere che esse siano state finalizziate al riciclaggio. Analoghi canoni valutativi sono necessari circa le preoccupazioni espresse da COGNOME per le telecamere installate presso l’abitazione della COGNOME (punto di riferimento per gli associati) e circa i contatti con COGNOME detenuto organizzati da COGNOME in occasione dei colloqui in videochiamata con la moglie (in altre occasioni accompagnata al carcere di Nuoro) e altri dati indicati nell’ordinanza (pp. 48-51)».
Tanto premesso, non può che osservarsi come i vizi della motivazione rilevati con la sentenza rescindente si ripresentino in quella oggi in esame, che risulta in gran parte meramente compilativa, in quanto nelle prime 49 pagine riassume le varie fasi del giudizio cautelare e dalla pagina 49 alla pagina 145 riporta integralmente l’appello del pubblico ministero, pur sotto l’intitolazione ‘la nuova valutazione del Tribunale’.
La parte valutativa della motivazione, in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, Ł esposta dalla pagina 145 alla pagina 157 dell’ordinanza impugnata.
A suo riguardo, deve osservarsi come essa si presenti come una mera elencazione di singoli episodi (attribuzione a COGNOME della qualità di ‘uomo di fiducia’ di COGNOME; presunta infiltrazione del clan nel settore delle riprese cinematografiche mediante l’intermediazione di COGNOME; presunta consapevolezza dell’indagato circa la funzione di riciclaggio svolta dal PUB
‘Fermata RAGIONE_SOCIALE‘; reperimento dell’alloggio alla convivente di COGNOME; servizi di RAGIONE_SOCIALE e al reperimento di alloggi alle prostitute; interesse dell’indagato per lo stato di salute dell’associazione; partecipazione alle videochiamate; attitudine di COGNOME a risolvere determinate situazioni con tipico metodo mafioso) privi di un collante che riesca a stabilire che le condotte attribuite all’odierno ricorrente, per un verso, non sono collegate al rapporto di amicizia e di fiducia personale pacificamente intercorrente tra lui, COGNOME e la moglie di COGNOME; per altro verso, che lo collochi organicamente all’interno del sodalizio, non essendo a tal fine sufficiente fare riferimento a episodi sparsi, privi di reciproco coordinamento, che lo vedono agire da solo, senza alcun collegamento o contatto con altri sodali e a cui viene attribuito un significato indiziario sulla base di argomentazioni per lo piø apodittiche e congetturali, identificabili nelle medesime già valutate e censurate con l’ordinanza rescindente, nel senso riportato al superiroe paragrafo 1.2..
A ciò si aggiunga che il tribunale premette che tutte tali condotte -dando seguito al mandato conferito con la sentenza di annullamento- devono essere riferite ai collegamenti con COGNOME in data anteriore a giugno 2021. Nonostante tale premessa, però -fatta eccezione per due intercettazioni del marzo 2021- nella motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene la collocazione temporale dei singoli episodi e/o elementi valorizzati dal tribunale, così mancando un elemento che nella stessa ordinanza viene indicato come essenziale per confermare la partecipazione di COGNOME all’associazione facente capo a COGNOME, nel periodo anteriore al giugno 2021.
2.1. Va ulteriormente osservato che -nella struttura argomentativa del tribunale- il collante tra i tanti episodi sparsi e la loro riconducibilità all’attività e agli scopi dell’associazione doveva essere offerto dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, ossia dall’unico elemento indiziario sopravvenuto rispetto agli elementi già caduti sotto il vaglio di questa Corte e censurati nella precedente impugnazione, in quanto prodotto dal pubblico ministero in occasione dell’udienza fissata per il giudizio di rinvio.
Le dichiarazioni di NOME, tuttavia, non hanno i requisiti richiesti per assurgere a grave indizio di colpevolezza, nŁ a ricondurre a unità e organicità la sequela scoordinata di elementi elencati dal Tribunale, anzitutto perchØ prive di riferimenti temporali, così risultando generiche quanto a un elemento che -come già piø volte ribadito- Ł stato ritenuto essenziale con la sentenza rescindente, per come riconosciuto nell’ordinanza impugnata.
A ciò si aggiunga che il collaboratore di giustizia, pur avendo reso numerosi interrogatori nel 2025 (il 20 marzo, 22 marzo, il 1° aprile, il 9 aprile, il 17 aprile, il 22 maggio, il 4 giugno, il 5 giugno e il 6 giugno), nel corso dei quali ha indicato gli appartenenti al sodalizio, non menziona mai COGNOME quale facente parte dell’associazione mafiosa di che trattasi.
Apodittica e congetturale risulta l’argomentazione con cui il tribunale ha ritenuto che tale omessa menzione fosse priva di rilievo.
Si legge, infatti, alla pagina 154 dell’ordinanza impugnata che COGNOME, nel verbale del 22 marzo 2025 non ha menzionato COGNOME quale appartenente al sodalizio perchØ il collaboratore «evidentemente intendeva riferirsi soltanto ai soggetti reclutati, lui compreso, tramite il rito del giuramento di fedeltà, assolutamente superfluo per persona fidatissima come COGNOME e COGNOME NOME, appartenenti allo stretto entorurage di NOME COGNOME».
Tale argomento, però, Ł frutto di un convincimento soggettivo dei giudici e, in quanto tale, congetturale, ove non supportato da elementi concreti che: in primo luogo, comprovino una circostanza che non risulta emergente dagli atti, ossia che l’associazione mafiosa facente capo a COGNOME fosse composta, per una parte, da soggetti che hanno prestato il
giuramento e, per altra parte, da soggetti che non abbisognavano di tale giuramento; in secondo luogo, che NOME intendesse riferire soltanto dei primi e non anche dei secondi, così rendendo dichiarazioni parziali.
2.2. La valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia risulta lacunosa sotto ulteriori profili.
Il Tribunale presenta NOME COGNOME quale affiliato al clan COGNOME e con riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente osserva che il collaboratore di giustizia ha riferito di avere letto una missiva consegnatagli da NOME e destinata a NOME, in cui NOME COGNOME poneva il veto all’ingresso di un’azienda napoletana sul mercato salentino degli olii esausti, al fine di mantenere il monopolio su quell’attività commerciale, garantito dall’impresa commerciale di NOME COGNOME (ciò nel verbale d’interrogatorio del 5 giugno 2025).
Il Tribunale aggiunge che nel verbale d’interrogatorio del 6 giugno 2025 il collaboratore di giustizia precisava che COGNOME era uomo di fiducia di COGNOME e che per suo conto «si premurava di recapitare le sfoglie ai sodali, in particolare a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME».
Va precisato che nel gergo del sodalizio facente capo a COGNOME per sfoglia si intende la direttiva o l’ordine da questi trasmesso dal carcere agli affiliati liberi.
2.3. Così sintetizzate le dichiarazioni rese da NOME, va osservato che esse risultano in parte contraddette dalle allegazioni della difesa, che ha riportato dei brani di interrogatorio, dai quali sembra emergere che NOME riferisce di fatti appresi de relato e non caduti sotto la sua diretta percezione, per come appare nella motivazione del provvedimento impugnato.
La difesa, invero, nel proprio ricorso, ha riportato un brano del verbale dell’interrogatorio reso da NOME il 6 giugno 2025, nel corso del quale riferisce: «io personalmente non ho mai ritirato sfoglie dal COGNOME, posso solo riferire che lo stesso Ł una persona di fiducia di NOME COGNOME»; quanto alla sfoglia relativa al veto all’ingresso degli olii esausti, la difesa ha riportato un brano dell’interrogatorio reso il 22 maggio 2025, quando NOME riferisce: «NOME COGNOME comunicava con i sodali in libertà attraverso l’invio di sfoglie fino a quando anche lui come noi Ł entrato in possesso di telefoni criptati. Intorno al 20192020, NOME COGNOME inviò una sfoglia nella quale dava ordine che i napoletani non dovevano entrare sul territorio salentino nel mercato degli olii perchØ l’unica ditta che doveva operare era quella di COGNOME. Questa sfoglia mi fu consegnata da COGNOME NOME e io la consegnai a ad NOME COGNOME, non so poi lui cosa ne abbia fatto ».
Con riguardo a tale interrogatorio (in data 22 maggio 2025) la difesa rimarca come COGNOME non menzioni COGNOME quale latore della sfoglia , indicando soltanto COGNOME quale soggetto che gliela consegnava. La difesa osserva, inoltre, come soltanto nel successivo verbale del 6 giugno 2025 il collaboratore precisa che la sfoglia sugli olii esausti che gli era stata consegnata da COGNOME era stata da questi ricevuta da COGNOME.
Quindi NOME non riceve mai sfoglie personalmente da COGNOME, neanche quella degli olii esausti, che gli viene consegnata da COGNOME, il quale -deve dedursi- gli riferisce di averla a sua volta ricevuta dall’odierno indagato, così dovendosi inferire che il collaboratore di giustizia, con riguardo all’unico elemento che fa vedere COGNOME compiere un atto funzionale al sodalizio, riferisce de relato .
2.4.Con riguardo alla idoneità indiziaria della chiamata in reità o in correità, in generale, va ribadito che «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma primo, cod. proc. pen. – in virtø dell’esplicito
richiamo all’art. 192, commi terzo e quarto, operato dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 L. n. 63 del 2001 – soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioŁ da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 – 01; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 – 01; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, COGNOME, Rv. 247147 – 01).
Va ulteriormente precisato che la procedura di verifica delle dichiarazioni e la ricerca di riscontri individualizzanti deve essere piø attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de relato, soprattutto quando esse -come nel caso in esame- non siano asseverate dalla fonte primaria, nel qual caso «la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonchØ sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo» (così, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aqulina, in motivazione).
2.4. Le coordinate così espresse dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di valutazione della chiamata in correità sono state disattese nel provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta, in effetti, meramente assertiva sia in relazione all’esame della credibilità intrinseca del dichiarante, sia in relazione alla ricerca di riscontri estrinseci, che peraltro- dovrebbero avere portata individualizzante.
2.4.1. Con riguardo alla credibilità intrinseca, il tribunale si limita ad osservare che NOME «in maniera dettagliata e credibile ha riferito della sua affiliazione al clan RAGIONE_SOCIALE ed ha fornito precise informazioni su numerose vicende».
Tale unico inciso risulta essere una mera formula di stile, affatto generica e non focalizzata sulla posizione di COGNOME, al cui riguardo le dichiarazioni di NOME risultano il risultano di arricchimenti progressivi.
Per come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, il collaboratore di giustizia si Ł sottoposto a interrogatorio il 20 marzo, il 22 marzo, il 1° aprile, il 9 aprile, il 17 aprile e il 22 maggio 2025, senza mai fare cenno alla posizione di COGNOME, anche quando riferisce (il 22 maggio 2025) della sfoglia pervenutagli da COGNOME, per il tramite di COGNOME.
Soltanto nel corso dell’interrogatorio del 5 giugno 2025, NOME riferisce di COGNOME quale proprietario di una RAGIONE_SOCIALE e latore di sfoglie da parte di COGNOME, senza ulteriori specificazioni. Specificazioni che sopraggiungono con il successivo interrogatorio reso il 6 giugno 2025, quando NOME riferisce che la sfoglia relativa agli olii esausti consegnatagli da COGNOME, era stata da questi ricevuta da COGNOME.
Deve osservarsi come le dichiarazioni rese nei vari interrogatori, così come rappresentati dalla difesa con l’allegazione dei brani riportati, mutano nel loro contenuto essenziale, visto che nei primi sei interrogatori non si fa alcun riferimento a COGNOME, il quale compare quale latore di sfoglie soltanto dal quinto interrogatorio.
Tale mutevolezza, ove venisse confermata all’esito della lettura integrale e dall’esame complessivo dei verbali menzionati, potrebbe condizionare la valutazione della credibilità intrinseca, incidendo sul requisito della costanza, che pretende una narrazione che non muta nei suoi elementi essenziali. Condizionamento tanto piø incisivo ove si pensi che le dichiarazioni risultano attualmente prive anche del requisito della precisione, in ragione della mancanza di ogni riferimento temporale, per come già precisato.
2.4.2. A ciò si aggiunga che anche il tema della sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni di NOME (quantomeno in relazione alla consegna delle sfoglie ) viene liquidato assertivamente dal tribunale, che alla pagina 154 si limita ad affermare che «tali dichiarazioni trovano riscontro proprio nelle risultanze investigative esaminate in precedenza», senza che sia precisato quali siano, in concreto, le richiamate ‘risultanze investigative’ utili a confermare, con portata individualizzante, che COGNOME consegnava le sfoglie ai sodali liberi, su mandato di COGNOME.
Con tale rinvio assertivo, il tribunale non adempie a un preciso obbligo di motivazione e rimette al lettore la concreta individuazione dei riscontri in questione, senza peraltro specificare se il rinvio alle risultanze investigative esposte sia riferito anche a quelle descritte nelle quasi cento pagine dell’appello del pubblico ministero, riportato integralmente e pedissequamente nell’ordinanza impugnata sotto l’intitolazione ‘Nuove valutazioni del Tribunale’.
2.5. Le molteplici lacune argomentative fin qui evidenziate risultano ancor piø gravi ove si consideri che l’ordinanza impugnata ha sovvertito il giudizio del G.i.p., che aveva escluso la partecipazione di COGNOME al sodalizio, con la conseguenza che il ribaltamento della pronuncia liberatoria pretendeva un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (in questo senso, si veda Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 04).
Nell’ordinanza impugnata non si ha traccia di tale confronto. 3. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale, che rinnoverà il giudizio tenendo conto dei sopra esposti rilievi e di quelli contenuti nella precedente sentenza di annullamento.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME