Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32749 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione in merito alla prova dell’attribuzione dell’utenza all’imputato e alla valutazione probatoria degli indizi rappresentati dalla geolocalizzazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondatì, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Inoltre, le doglianze sono manifestamente infondate in quanto, con rilievi generici ed in fattoi deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità dell motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi dì prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, rispondendo alle medesime questioni oggi acriticamente riproposte
La Corte aquiliana ha motivatamente ritenuto destituite di fondamento le doglianze formulate dalla difesa in merito alla riconducibilità all’imputato dell’utenza telefonica n. 351-0587961, dal momento che il giorno in cui egli fu fermato, unitamente ai coimputati COGNOME e COGNOME, ovvero alle ore 0,10 del 4/9/2019 in Riccione, il COGNOME aveva nella sua disponibilità proprio l’apparecchio telefonico recante la suddetta utenza, così come emerge dal verbale di perquisizione in atti, e non ha ritenuto vi fosse valido motivo di ritenere che la stessa non fosse utilizzata dal medesimo pure durante il compimento di tutti i reati addebitatigli, anche perché l’utenza trovata il 4/9/2019 in uso al coimputato COGNOME, era stata utilizzata dal medesimo pure sicuramente in occasione di altro furto, non contestato al COGNOME, avvenuto il 22/7/2019 (v. capo 25) dell’originario decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata il 14/2/2020 prodotto
dalla difesa all’udienza del 15/12/2021), essendo state rinvenute le sue impronte digitali sul biglietto autostradale riconsegnato al casello di uscita al termine del viaggio di ritorno nel luogo di residenza dalla località in cui era stato commesso tale altro furto.
Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza concernente l’epoca di rinvenimento della menzionata utenza cellulare riconducibile al COGNOME, troppo distante, a detta della difesa, ovvero due mesi, dall’ultimo furto contestato al predetto, giacché il tempo trascorso da tale ultimo furto non era pari a due mesi, ma era pari ad un mese e sette giorni, e quindi poco rilevante, ma soprattutto erano trascorsi appena due giorni dall’ultimo furto contestato ai coimputati COGNOME e COGNOME, sicché le condotte delittuose, al momento del rinvenimento delle utenze telefoniche nella disponibilità del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME, erano ancora in atto.
Ininfluente ed irrilevante è stata, altresì, motivatamente ritenuta la documentazione sanitaria prodotta dal difensore nel corso del giudizio di primo grado, giacche dalla stessa emerge che il COGNOME fu dimesso da una casa di cura di Foggia il 4/6/2019, dopo avere subito un intervento di correzione chirurgica al piede destro per dita a martello, con indicazione di riposo per 40 giorni; ebbene il primo reato contestato al predetto è stato commesso a distanza di circa 30 giorni dalla dimissione dalla citata casa di cura ed il tipo di intervento subito non gli impediva di certo qualsiasi movimento, essendo, quindi, ben possibile che per i primi furti egli abbia svolto una funzione di ausilio ai suddetti complici, come ad esempio l’espletamento della funzione di palo.
Tanto chiarito, la Corte territoriale dà atto che, relativamente ai reati di cui ai capi c), d), e), f), g), h), i), 1), m) e n), l’utenza telefonica in uso al COGNOME è st sempre geolocalizzata nelle località dei commessi furti e proprio alle ore di compimento degli stessi, per cui non possono sorgere dubbi sulla partecipazione del predetto alla commissione dei citati reati; né d’altro canto, sono emersi elementi univoci e precisi per poter ritenere che il COGNOME, al momento del perfezionamento dei menzionati reati, si trovasse altrove.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025