Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41153 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
avverso l’ordinanza emessa il 05/07/2024 dal Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni dell’Avvocato generale NOME COGNOME che ha chies
l’inammissibilità del ricorso / SI P9à lluanZkorm .1(-1,1″s1
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 5 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, applicava a D. N. la misura della custodia cautelare in carcere, che era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 31 maggio 2024, relativamente ai reati di cui ai capi A, B, C e D dell’originaria rubrica.
All’indagato, in particolare, si contestava la rapina a mano armata, commessa il GLYPH omissis per i quali si procede in concorso con GLYPH D.A. GLYPH e P.A. separatamene, in danno del titolare della omissis GLYPH RAGIONE_SOCIALEA. GLYPH che, a seguito uno dei rapinatori che tentava di fuggire dopo l’azione gioielleria della colluttazione con criminosa, veniva ferito.
COGNOME era giunto sul luogo del delitto a bordo di un motociclo secondo l’originaria ricostruzione accusatoria, Occorre premettere che, omissis
– che era stato rubato il omissis
a
D. E.
scortando un’autovettura omissis a bordo della quale viaggiavano D.A.
gioielleria, minacciando con P.A. giunti sul posto, i tre soggetti entravano nella una pistola C.A. , non riuscendo a portare a termine la rapina per la ferma opposizione della persona offesa, contro cui veniva esploso un colpo di arma da fuoco.
Secondo il Pubblico ministero, innanzitutto, gli accadimenti criminosi si ritenevano accertati grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, C.A.
e dai testimoni oculari L
i COGNOME GCOGNOME, che era la moglie della vittima,
N.M.
e I GLYPH
P.L. GLYPH
.
Tali elementi indiziari, al contempo, si ritenevano corroborati dal riconoscimento di GLYPH D. N. GLYPH da parte del personale di polizia giudiziaria che esaminava le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza – installati all’interno della gioielleria omissis e nei pressi del luogo del delitto -, che, avendo una pregressa conoscenza del ricorrente, in quanto soggetto pregiudicato, attualmente sottoposto a una misura di prevenzione personale, lo individuavano anche per la folta barba che incorniciava il suo volto.
Il compendio indiziario si riteneva ulteriormente corroborato da alcune immagini estratte dal canale telematico Tik Tok, che ritraevano l’indagato indossare un giubbotto e un paio di scarpe Nike, di colore nero e con una suola bianca, compatibili con quelli calzati dal rapinatore giunto sul luogo del delitto a bordo di un motoveicolo omissis già menzionato.
Veniva, infine, effettuata una consulenza tecnica antropometrica, svolta dal dott. NOMECOGNOME che, pur non risultando risolutiva, esprimeva un giudizio di compatibilità fisica tra i dati indiziari acquisiti dagli inquirenti e la persona
D.N.
A fronte di tali elementi indiziari, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Salerno riteneva che gli elementi indiziari acquisiti, pur consentendo di ritenere dimostrata la ricostruzione degli accadimenti criminosi nella sua materialità, non consentivano di indentificare DCOGNOME quale uno dei tre autori della rapina commessa in danno della gioielleria omissis
Ne discendeva il rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti dell’indagato.
1.1. A seguito dell’impugnazione proposta dal Pubblico ministero, il Tribunale del riesame di Salerno, dopo avere sottoposto a una rivisitazione complessiva il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, rivalutava il compendio indiziario acquisito nei confronti del ricorrente, ritenendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reati ascri all’indagato ai capi A, B, C e D della rubrica e convergente nei suoi confronti gli elementi probatori raccolti, che si reputavano valutati in maniera frammentaria e parcellizzata.
Il Tribunale del riesame di Salerno, inoltre, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili all’applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di D.N. I, in conseguenza dell’indole particolarmente aggressiva dell’indagato e dalle modalità, oggettivamente efferate, con cui l’azione dei rapinatori si era concretizzata in danno di C.A. . Tali, convergenti, elementi rendevano elevato sia il pericolo di inquinamento probatorio sia il pericolo di reiterazione di condotte illecite analoghe a quella oggetto di contestazione, rispetto alle quali assumevano un elevato rilievo sintomatico i pregiudizi penali dell’indagato, che delineavano una personalità di notevole spessore criminale.
Sulla scorta di questa, rivisitata, ricostruzione degli accadimenti criminosi verificatisi il GLYPH omissis GLYPH , il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, che era stata precedentemente rigettata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno.
GLYPH
Avverso questa ordinanza
NOME COGNOME a mezzo dell’avv.
L. F. proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva, con la quale deduceva la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., conseguente all’insussistenza di elementi indiziari idonei a individuare l’indagato quale uno degli autori della rapina a mano armata commessa il omissis in danno di C.A.
conducente del motoveicolo rubato a D.E. , con cui uno degli autori della rapina era giunto sul omissis , targato omissis precedentemente Secondo la difesa del ricorrente, il compendio indiziario era stato travisato dal Tribunale del riesame di Salerno, attesa l’assenza di elementi individualizzanti idonei a conferire certezza al dato storico dell’identificazione del luogo del delitto.
Si deduceva, in proposito, che i dati fisiognomici e il vestiario indossato dall’autore della rapina a mano armata commessa in danno di GLYPH C.A. apparivano generici e non possedevano alcuna valenza individualizzante nei confronti dell’indagato, essendo comuni a una molteplicità di individui e risultando, in quanto tali, sprovvisti di valenza identificativa.
Né poteva assumere rilievo individualizzante, in senso sfavorevole al ricorrente, il riconoscimento effettuato attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati all’interno della gioielleria omissis e nei pressi del luogo dove veniva eseguita la rapina, dal personale di polizia giudiziaria che svolgeva le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Tale riconoscimento, infatti, si incentrava su dati privi di univocità indiziaria, essendo fondato sulla circostanza che l’indagato era conosciuto dalle Forze dell’ordine quale soggetto pregiudicato, in atto sottoposto a una misura di prevenzione personale.
Senza considerare, per altro verso, che tale, censurato, riconoscimento, non derivava dalla visione diretta dell’indagato, ma, più limitativamente, dalla visione di immagini di scarsa qualità, estrapolate da sistemi di videosorveglianza, che non possedevano alcuna valenza individualizzante decisiva, anche in considerazione del fatto che nessuno dei testimoni oculari presenti sul luogo del delitto riconosceva COGNOME D.N. COGNOME quale uno dei tre rapinatori. Ne conseguiva che il riconoscimento effettuato dal personale di polizia giudiziaria difettava dei requisiti di precisione e concordanza indispensabili per corroborare l’ipotesi accusatoria, che non superava il vaglio di gravità indiziaria necessario per l’accoglimento della richiesta di applicazione della misura cautelare presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che, correttamente,
veniva respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con ordinanza del 31 maggio 2024.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre soffermarsi sui principi che governano il processo indiziario nella fase delle indagini preliminari, postulando il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Salerno il vaglio unitario dei singoli elementi probatori alla luce di tali parametri ermeneutici.
Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di I COGNOME D. N . GLYPH I in relazione alla rapina a mano armata commessa a I COGNOME omissis COGNOME I in danno di GLYPH C.A. GLYPH si caratterizza per le sue connotazioni indiziarie, alla stregua delle quali occorre valutare i temi censori introdotti dalla difesa del ricorrente. Ne consegue che, nel caso in esame, assume un rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse indiziarie si era giunti ad affermare l’esistenza di ulteriori fatti alla stregua di canoni di probabilità e ne rispetto delle regole di comune esperienza.
Tali affermazioni impongono una valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di DRAGIONE_SOCIALE . nel rispetto dei principi sul processo indiziario, per inquadrare i quali occorre richiamare l’orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in queste ipotesi, il giudice cautelare deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l’attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (tra le altre, Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, COGNOME, Rv. 255677 – 01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buono, Rv. 212026 – 01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’indagato, pur in assenza di una prova diretta, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (tra le altre, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280 – 01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, COGNOME, Rv. 248384 – 01).
Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente arresto delle Sezioni Unite, espresso da Sez. U. n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 – 01, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in t caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice».
3. In questa, incontroversa, cornice ermeneutica, deve rilevarsi che l’atto di impugnazione proposto nell’interesse di GLYPH D.N. GLYPH si limita a prospettare una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari, omettendo di confrontarsi analiticamente con il percorso argomentativo attraverso il quale il Tribunale del riesame di Salerno aveva rivisitato il giudizio di gravità indiziaria posto a fondamento dell’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 31 maggio 2024.
Si consideri, in proposito, che l’assenza di elementi individualizzanti nei confronti di D.N. pur prospettata suggestivamente dalla difesa del ricorrente, elude il nucleo del giudizio di gravità indiziaria, incentrato su una pluralità di elementi probatori, che convergevano univocamente nei riguardi dell’indagato, identificato attraverso una pluralità di dati investigativi, che appare
opportuno esaminare partitamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 2.
Occorre, in proposito, prendere le mosse dal primo dei dati investigativi attraverso i quali si riteneva di potere individuare GLYPH D.N. GLYPH quale autore della rapina commessa in danno di GLYPH C.A. GLYPH il GLYPH omissis
, rappresentato dalla barba folta che incorniciava il suo volto, che, a sua volta, costituiva uno degli elementi fisiognomici ravvisati in uno degli autori dell’azione armata in esame.
Non può, invero, non rilevarsi che è certamente vero che, sul piano statistico, una molteplicità di soggetti possono avere, analogamente a D.N.
una barba folta, ma è altrettanto vero che tale dato fisiognomico assume un rilievo indiziario significativo e fortemente individualizzante, atteso che lo stesso compare, con regolarità, nella sequenza degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio.
Infatti, il soggetto con una barba folta, che si riteneva l’indagato, veniva · registrato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati all’interno della gioielleria omissis e nei pressi del luogo del delitto; veniva immortalato nelle immagini che ritraevano i correi, registrate prima dell’esecuzione della rapina; veniva indicato dalla deposizione di uno dei testimoni oculari, sentiti nell’immediatezza dei fatti; veniva registrato nei rilievi foto-segnaletici delle Forze dell’ordine; veniva indicato dal personale di polizia giudiziaria che eseguiva le indagini, che, avendo una pregressa conoscenza del ricorrente, lo individuavano anche per il volto barbuto del ricorrente.
omissis una suola bianca indossate dal conducente del motoveicolo a bordo del quale uno dei tre autori della rapina era giunto sul luogo omissis , targato Considerazioni analoghe valgono per l’ulteriore elemento individualizzante, richiamato dal Tribunale del riesame di Salerno, in linea con l’originaria richiesta applicativa della misura cautelare in carcere, rappresentato dalle scarpe Nike con del delitto, e quelle, assolutamente identiche, rinvenute nella disponibilità
dell’indagato, che le calzava abitualmente.
Se, infatti, è certamente vero che tale modello di calzature sportive risulta diffuso, è parimenti vero che tale dato deve essere inserito nel contesto della sequenza degli eventi criminosi verificatisi il GLYPH omissis GLYPH rispetto alla quale è incontroversa, oltre che non contestata dal ricorrente, la coincidenza esatta tra le scarpe sportive possedute da GLYPH D.N. GLYPH e quelle calzate dal conducente del motoveicolo omissis il giorno della rapina. Ne consegue che tale dato indiziario possiede un’incontroversa valenza individualizzante in correlazione agli ulteriori elementi probatori, che, valutati unitariamente,
consentono di giungere all’identificazione del ricorrente quale uno degli autori della rapina alla gioielleria omissis
Ne discende che, nel valutare entrambi gli elementi indiziari esaminati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, non poteva limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata della loro rilevanza probatoria, dovendo, preliminarmente, vagliare la valenza dimostrativa di ciascuno di essi, e, successivamente, verificare se tale piattaforma valutativa consentiva di attribuire il reato all’indagato «con un alto grado di credibilità razionale sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 01).
3.1. Considerazioni differenti, invece, devono essere effettuate a proposito dell’individuazione fotografica di D.N. da parte del personale di polizia giudiziaria che eseguiva le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che, avendo una pregressa conoscenza del ricorrente, quale pregiudicato sottoposto a una misura di prevenzione personale, lo individuavano con certezza anche per la barba folta che incorniciava il suo volto.
Non può, in proposito, non rilevarsi che tale elemento indiziario veniva svalutato dalla difesa del ricorrente, attraverso considerazioni assertive e svincolate dal compendio probatorio, essendo incontroverso che, sul piano logico-processuale, è certamente possibile riconoscere un individuo attraverso le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo del delitto, anche senza essere stati fisicamente presenti agli accadimenti criminosi.
Deve, al contempo, evidenziarsi che le deduzioni difensive contrastano con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il riconoscimento dell’imputato o dell’indagato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della scena del crimine, operato dal personale di polizia giudiziaria, può assumere il valore di un indizio grave e preciso, la cui valutazione probatoria è rimessa al vaglio del giudice di merito.
Sul punto, non si può che richiamare l’arresto ermeneutico, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che veniva richiamato dal Tribunale del riesame di Salerno, affermato da Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246925 01, secondo cui: «Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di
polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito».
Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il propri convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della sua identificazione» (Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228043 – 01).
3.2. In questa cornice, la prospettazione difensiva, finalizzata a escludere il omissis GLYPH , in
coinvolgimento del ricorrente nella rapina commessa il GLYPH danno di C.A. , come correttamente evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 del provvedimento impugnato, appare smentita dal compendio indiziario, attese «le plurime convergenze investigative circa le deposizioni dei testi oculari, le scarpe, l’abbigliamento, la barba e la visibilità del volto del D.N. nelle telecamere del bar ».
In ogni caso, questa ricostruzione alternativa degli eventi criminosi, pur esposta in termini suggestivi dalla difesa del ricorrente, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995 – 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245627 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE D.N. GLYPH deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 5
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.
proc. pen.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto
dalla legge.
Così deciso 1’11 ottobre 2024.